Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4255 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21063-2008 proposto da:

R.G., T.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA

GIOVANNI, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

SPA ALLIANZ (già SPA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’) in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA

88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

P.B.R., B.A., BE.

A., eredi del Notaio B.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 249, presso lo studio dell’avv.

GIUSEPPINA ALMAVIVA, rappresentati e difesi dall’avv. GIANNOTTA G.

ALESSANDRO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 864/2 007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

24.4.07, depositata il 12/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito per i controricorrenti (eredi del notaio B.F.)

l’Avvocato G. Alessandro Giannotta che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto Letti gli atti depositati;

Osserva:

1. T.G. e R.G. convenivano davanti al tribunale di Firenze il notaio B.F. per il risarcimento di pretesi danni conseguenti all’inadempimento da parte del notaio di accertare, prima della stipula di un atto di vendita di un terreno, all’obbligazione professionale di accertare l’inesistenza di confinanti con diritto di prelazione agraria. Il convenuto chiamava in garanzia la sua assicuratrice, s.p.a. RAS. Il tribunale rigettava la domanda.

La corte di appello di Firenze, adita dagli attori rigettava l’appello.

Gli attori hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti degli eredi del notaio B.F..

Resistono con controricorso gli intimati eredi e la s.p.a. Allianza (già RAS s.p.a.).

Vi è memoria di entrambe le parti.

2. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo I. Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Il principio di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, poichè la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”. (Cass. Sez. Unite, 05/02/2008, n. 2658).

E inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo (Cass. 25.9.2007, n. 19892).

4. Nella fattispecie il quesito di diritto consiste nella generica richiesta di “accertare se vi è stata violazione dell’art. 176 c.c., comma 2, e art. 113 c.p.c., comma 1.

Il ricorso va, pertanto dichiarato inammissibile”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti e liquidate, per ciascuno, in complessivi Euro 3100,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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