Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4255 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/02/2017,  n. 4255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18408/2012 proposto da:

S.W., (OMISSIS), S.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MANFRED NATZLER;

– ricorrenti –

contro

F.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

S. ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO DI

BRINA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

NIKOLAUS CHIZZALI, GERHARD BRANDSTATTER;

– controricorrente –

e contro

F.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 42/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO – SEZ.

DIST. di BOLZANO, depositata il 17/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato FABRIZIO MOZZILLO, con delega dell’Avvocato MASSIMO

COLARIZI difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato LEONARDO DI BRINA, difensore della controricorrente,

che si oppone alla produzione allegata al deposito ex art. 378

c.p.c., e si riporta alle difese depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o per

la manifesta infondatezza del ricorso e per la condanna aggravata

alle spese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – In accoglimento delle domande proposte da F.I. nei confronti di S.W., S.L. e F.B., il Tribunale di Bolzano condannò i convenuti all’arretramento – fino alla distanza legale – di due abbaini edificati dai medesimi nel loro immobile e di un’antenna televisiva ivi installata, nonchè al risarcimento del danno; accertò inoltre il confine tra i fondi delle parti.

2. – La Corte di Appello di Trento (Sezione distaccata di Bolzano) confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono S.W. e S.L. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso F.I..

F.B., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Sia i ricorrenti che la resistente hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere i giudici di merito condannato i convenuti ad arretrare gli abbaini in mancanza di apposita domanda da parte dell’attrice, la quale – a dire dei ricorrenti – non avrebbe formulato alcuna doglianza relativa alla violazione delle distanze delle costruzioni (art. 873 c.c.).

Il motivo è infondato.

La censura sottopone un problema di interpretazione della domanda, che è stato risolto dalla Corte di Appello, la quale ha spiegato (p. 21 s. della sentenza impugnata) come la domanda di arretramento degli abbaini ai sensi dell’art. 873 c.c., sia stata proposta dall’attrice. Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c..

2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale qualificato gli abbaini come “nuove costruzioni” in contrasto con la previsione dell’art. 52, del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale di Bolzano e per avere erroneamente ritenuto che gli abbaini determinavano un aumento di volumetria del piano sottostante al sottotetto.

Le doglianze non possono trovare accoglimento.

Il primo profilo, relativo al regolamento provinciale risulta nuovo e, perciò, inammissibile, non avendo peraltro parte ricorrente dedotto – come era suo onere – di aver posto la questione a fondamento di apposito motivo di appello.

Il secondo profilo è infondato.

Invero, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, nell’ambito delle opere edilizie, la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre si verte in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima, quando la fabbrica comporti una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, comporti aumento della volumetria (Cass., Sez. Un., n. 21578 del 2011).

Nella specie, la Corte di Appello ha constatato che gli abbaini hanno determinato un aumento di volumetria del fabbricato di parte convenuta (p.19 sentenza impugnata) e, conseguentemente, ha esattamente concluso che essi costituiscono nuova costruzione.

La motivazione del giudizio di fatto circa la sussistenza di aumento di volumetria è esente da vizi logici e giuridici e rimane, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.

3. – Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto la sussistenza della violazione della distanza legale dal confine nonostante che l’edificio di parte convenuta sia edificato in aderenza all’edificio attoreo e non esista distacco tra l’edificio dei convenuti e il confine.

La censura non è fondata.

Va osservato che, nel caso di specie, gli abbaini non sono stati edificati sopra la verticale del muro dell’edificio di parte convenuta costruito in aderenza col fabbricato attoreo; non è pertanto applicabile il principio di diritto di cui a Cass., Sez. 2, n. 7183 del 2012, che consente la costruzione sul confine.

Non rileva che le costruzioni delle parti siano aderenti. Non essendo stati gli abbaini costruiti in aderenza alla costruzione attorea, essi avrebbero dovuto essere edificati con l’osservanza della distanza minima prescritta dall’art. 873 c.c., cui rinvia la legge urbanistica della provincia di Bolzano.

4. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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