Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4254 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. III, 22/02/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 882-2009 proposto da:

ARENAUTA SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), in persona della

liquidatrice S.M.T., NEOFIN SRL (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore D.C.F.,

elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9,

presso lo studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI, che le rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ROYAL & SUN ALLIANCE ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante in carica, NAVALE ASSICURAZIONI SPA

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, ASSITALIA LE

ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato DEL VECCHIO ANDREA, che

li rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

LIMMAT COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE RAPPRESENTANZA

GENERALE PER L’ITALIA (OMISSIS), ANAS AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA

STRADE SPA (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 899-2009 proposto da:

ROYAL & SUN ALLIANCE ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), INA ASSITALIA

SPA (OMISSIS), NAVALE ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo

studio dell’avvocato DEL VECCHIO ANDREA, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti –

contro

NEOFIN SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore D.C.F., elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato ARIETA

GIOVANNI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

ANAS AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli UFFICI DELL’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

– controricorrenti –

e contro

ARENAUTA SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), LIMMAT COMPAGNIA

ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE RAPPRESENTANZA GENERALE PER

L’ITALIA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4819/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione prima civile, emessa il 15/10/2007, depositata il 19/11/2007;

R.G.N. 10176/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2011 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

udito l’Avvocato ARIETA GIOVANNI;

udito l’Avvocato DEL VECCHIO ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e del ricorso incidentale pqr.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 23 novembre 1993, le società Neofin s.r.l. e Arenata s.r.l., rispettivamente proprietaria e gestore del complesso alberghiero “Aeneas Landing”, sito in Gaeta al Km. 23,600 della Via Fiacca, convenivano in giudizio l’Anas e le società assicuratrici (Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., Limmat s.p.a., Navale Assicurazioni s.p.a. e Sun Alliance s.p.a.) del complesso per sentir accertare: a) quanto all’Anas, la responsabilità dell’evento dannoso verificatosi in data (OMISSIS) a seguito di un nubifragio abbattutosi sulla zona, con conseguente condanna dell’azienda convenuta al pagamento in favore delle società attrici, nelle rispettive qualità, delle somme sostenute e da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi, oltre interessi e rivalutazione monetaria; b) quanto alla società assicuratrici, l’operatività della polizza “eventi speciali” sottoscritta dalla società Arenauta e dall’Assitalia S.p.a. e vincolante le Compagnie coassicuratrici, con condanna delle medesime a corrispondere, ciascuna pro quota, gli indennizzi dovuti ai sensi di polizza per i danni subiti, pari a L. 195.756.225, o in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

In via subordinata, le società attrici chiedevano, nell’ipotesi di accoglimento delle domande spiegate nei confronti delle società assicuratrici, la condanna dell’Arias al pagamento della differenza tra l’indennizzo contrattualmente dovuto e il maggior danno accertato in corso di causa.

Costituitasi in giudizio, l’Anas contestava la domanda, chiedendone il rigetto in quanto le società attrici non avrebbero fornito alcun elemento probatorio a sostegno dell’invocata responsabilità dell’azienda e del nesso causale tra il comportamento dell’Anas e l’evento dannoso.

Le società assicuratrici si costituivano in giudizio deducendo sia la non indennizzabilità del danno lamentato in quanto non riferibile direttamente all’evento atmosferico denunciato, sia l’inoperatività della polizza in quanto i danni in questione sarebbero esclusi dalla garanzia assicurativa.

Con sentenza n. 10176/2003, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento nei confronti delle società assicuratrici, escludendo l’obbligo di indennizzo solo per il danno riguardante lo smottamento del terreno, con conseguente condanna delle assicurazioni, pro quota, al pagamento di Euro 102.251,24, oltre interessi moratori a partire dal 13.9.93 fino alla data della decisione ed oltre interessi legali sulla somma come liquidata. Il primo giudice rigettava altresì la domanda nei confronti dell’Anas per mancanza di prova anche in relazione al nesso causale.

A seguito degli appelli proposti, in via principale da Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., Limmat s.p.a., Navale Assicurazioni s.p.a. e Royal Sun Alliance Assicurazioni s.p.a., nonchè in via incidentale da Neo.Fin s.r.l. e Arenauta s.r.l. in liquidazione, costituitasi l’Anas, la Corte d’Appello, di Roma, con la decisione in esame depositata in data 19.11.2007, rigettava l’appello principale e in parziale accoglimento dell’incidentale condannava le società assicuratrici appellanti principali al pagamento del complessivo importo di Euro 127.813,78 oltre interessi legali (in relazione alla non detraibilità del 20 % dell’ammontare dei danni).

Ricorrono per cassazione in via principale la Neo.Fin e l’Arenauta i con cinque motivi; mentre resistono con controricorso le società intimate. Ricorrono altresì, ratione temporis in via incidentale, Ina Assitalia e Royal & Sun Alliance Assicurazioni con altrettanti cinque motivi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2051 c.c. in ordine all’esclusione della responsabilità dell’Anas per danno arrecato da cose in custodia;

con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2043 c.c. e relativo difetto di motivazione, sempre in relazione alla responsabilità dell’Anas;

con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. “anche sotto il profilo del concorso di cause produttive del danno”, e relativo difetto di motivazione;

con il quarto motivo si deduce violazione del principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato “relativo alla mancata liquidazione di tutti i danni come richiesto in primo grado”;

con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda di rivalutazione monetaria dell’importo liquidato.

Ricorso incidentale:

con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. e relativo difetto di motivazione;

con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine all’inoperatività della garanzia assicurativa e violazione di norme ermeneutiche;

con il terzo motivo sì deduce violazione dell’art. 1349 c.c. e relativo difetto di motivazione in ordine alla quantificazione dell’indennizzo, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c.;

con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione in relazione alla maggiore condanna di Navale Assicurazioni rispetto alla decisione di 1^ grado;

con il quinto motivo si censura la liquidazione delle spese processuali.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Meritano accoglimento il primo e il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento degli altri motivi del ricorso principale nonchè del terzo, quarto e quinto del ricorso incidentale.

Censurabile, infatti, è la decisione impugnata là dove esclude la responsabilità dell’Arias in virtù del solo esame della circostanza della “eccezionalità” dell’evento metereologico in questione, sommariamente ritenendolo “caso fortuito” (rectius: forza maggiore), sulla base di una non meglio specificata “istruttoria espletata che non ha evidenziato elementi di prova certa circa eventuali omissioni addebitabili all’Anas…. “. In proposito emergono:

a) una insufficiente motivazione sul piano argomentativo tale da non rendere agevolmente comprensibile le ragioni in base alla quali sia stata del tutto esclusa la responsabilità dell’Arias riguardo ai danni in questione (come risultante sia dal dubbio dell’affermazione secondo cui, “in tale quadro la presenza nella canaletta di detriti e calcinacci, riscontrata nei giorni seguenti può essere un effetto diretto del trascinamento delle acque piovane od anche dell’attività dei primi soggetti intervenuti”, sia dalla contraddizione contenuta nell’asserzione in base alla quale ” l’asserito accumulo di acqua a ridosso del muro di contenimento potrebbe tutt’al più essere stata un concausa del crollo del muro…. “);

b) l’omesso inquadramento da parte della Corte di merito della valutazione della responsabilità dell’Anas nell’ambito della fattispecie normativa ex art. 2051 c.c., vertendosi in tema di responsabilità da cosa in custodia;

c) l’omessa valutazione (in conseguenza di quanto dedotto sub b) dell’onere probatorio a carico dell’Anas.

Pertanto, in sede di rinvio, si dovrà tener conto che, nella vicenda in esame, sia che si configuri la responsabilità ex art. 2051 c.c. quale di tipo oggettivo ( sul punto, Cass. n. 28811/2008), sia che la si ritenga delineata dal legislatore in via presuntiva (sul punto, Cass. n. 5741/2009), con conseguente onere a carico del custode di fornire adeguata prova liberatoria, spettava comunque all’Anas, a fronte della richiesta risarcitoria del complesso alberghiero istante, fornire la prova di aver opportunamente predisposto (sulla base di un criterio medio di diligenza in ordine agli obblighi di manutenzione della strada ad essa società spettanti) tutte le misure e le cautele atte a prevenire le conseguenze dell’evento atmosferico in questione; in proposito, quindi, il giudice del rinvio dovrà anche valutare se rispetto a tale onere probatorio l’evento in esame possa ritenersi realmente eccezionale con configurazione di un caso fortuito (rectius; forza maggiore).

Infine è inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, in quanto prospetta una questione di ordine interpretativo di clausole contrattuali, senza indicare i principi ermeneutici violati.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie nei termini di cui in motivazione. Cassa l’impugnata decisione in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA