Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4254 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4254 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 28333-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
RUGGIERI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato
XAVIER SANTIAPICHI, che lo rappresenta e difende;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 1729/34/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA
di CATANIA, depositata il 04/05/2016;

Data pubblicazione: 21/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione dì Vincenzo Ruggeri
contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio su un’istanza di rimborso,
per IRPEF relativa agli anni 1990-1992;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione dell’art. 9 comma
17 I. n. 289/2002 e dell’art. 1 comma 665 I. n. 190/2014,
giacché il contribuente avrebbe adempiuto ai propri obblighi
tributari tramite il suo datore di lavoro, mentre l’agevolazione
avrebbe riguardato solo il rapporto fra Erario e sostituto
d’imposta;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che il motivo è infondato, giacché, in tema di agevolazioni
tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665,
della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma
siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia
dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore

Ric. 2016 n. 28333 sez. MT – ud. 25-01-2018
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

dipendente (Sez. 5, n. 17472 del 14/07/2017; Sez. 5, n.
15026 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 14406 del 14/07/2016);
che, in relazione alla memoria depositata dall’Agenzia, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c., vale osservare come la legittimazione
del sostituito d’imposta abbia trovato conferma nell’art. 16-

incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1,
comma 665, I. 190/2014 «i titolari di redditi di lavoro
dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a
quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»; il
limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il
rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con
riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non
incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente
sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius
rispetto all’odierno giudizio;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente,
nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore del controricorrente, in euro
1.200, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

octies d.l. 91/2017, conv. I. 123/2017, che ha testualmente

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