Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4254 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4254 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA
sul ricorso 22103-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 21/02/2014

- ricorrenti contro
PISCITELLI ANGELO;

– intimato –

– Sezione Distaccata di AIROLA, depositata il 19/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.

16-01-2014

avverso la sentenza n. 687/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Benevento, sez. distaccata di Airola con sentenza
depositata in data 19.07.2011, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel
Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di
Monteserchio, che aveva condannato l’appellante in favore di Angelo

inadempimenti del contratto di somministrazione dell’energia elettrica
corrente con detta s.p.a. che avevano determinato il pagamento di
bollette relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato in relazione al
fatto che con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4,
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto
agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica
e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta” e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in
ogni caso, l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità di pagare
senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione
incombenti su di essa come professionista.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel
servizio elettrico s.p.a., nella qualità di procuratore speciale di Enel
Distribuzione e di beneficiaria del relativo ramo d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
1. Il Collegio preliminarmente ritiene opportuno dare atto che non
è di ostacolo alla trattazione del ricorso la mancata presenza all’odierna
pubblica udienza del rappresentante della Procura Generale presso
questa Corte; e ciò in quanto — essendo stata fissata la trattazione, con
decreto emesso dopo il 22 agosto 2013 — ai sensi dell’art.75, co. 2 del
d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, nella L. n. 98 del
Ric. 2012 n. 2
-3-

– ud. 16-01-2014

Piscitelli al risarcimento del danno conseguito da una serie di

2013, risultano applicabili sia la norma dell’art. 70, co.2 cod. proc. civ.,
come sostituita dal primo comma dello stesso art. 75 secondo cui il
pubblico ministero «deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di cassazione
nei casi stabiliti dalla legge»), sia la norma del primo comma dell’art. 75,
lettera b), del r.d. n. 12 del 1941, siccome sostituito dall’art. 81 del detto

interviene e conclude: (…) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle
udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad
eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all’articolo 376, primo
comma, primo periodo, del codice di procedura civile». Per effetto di tali
modifiche alle udienze che si tengono presso la Sesta Sezione Civile
della Corte di Cassazione la partecipazione del Pubblico Ministero non
è più obbligatoria, ma solo facoltativa (cfr. Cass. 20 gennaio 2014, n.
1089).
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, assumendosi
che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma
4, di essa non ha avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza,
perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera h)
di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di
produzione ed erogazione di servizi, risultando l’art. 6, comma 4 della
citata deliberazione estranea a tale ambito.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 della
deliberazione cit. potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2,
comma 12, lett. h) legge n. 485/1995.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.1339 cod. civ. e omessa motivazione, sotto il profilo che
erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito efficacia integrativa del
Ric. 2012 n. 22103 sez. M
-4-

ud 16-01-2014

di, secondo il quale «Il pubblico ministero presso la Corte di cassa ione

contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 cit.,
comunque, omettendo di motivare sulla sussistenza dei presupposti
per la “integrazione” o “sostituzione” delle clausole contrattuali.
Con il quarto motivo si denuncia insufficiente motivazione in
ordine a fatti decisivi e controversi, rappresentati dall’obbiettiva

integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa
dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento.
Con il quinto motivo si denuncia l’assenza di un reale danno subito
e correlativamente si formulano tre distinti ordini di censura,
segnatamente denunciandosi: difetto di interesse ad agire e violazione e
falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.; violazione e falsa
applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., dell’art. 1223 cod. civ. e del
principio di causalità adeguata; violazione e falsa applicazione degli
artt. 1175 e 1375 cod. civ. e abuso del diritto.
Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della
legge 14 novembre 1995 n.481 in relazione all’art.12.1 della delibera
della AEEG n.55/00 e degli artt. 1175, 1375, 1339 e 1374 cod. civ.,
nonché contraddittoria e insufficiente motivazione.
Il settimo e l’ottavo motivo prospettano vizi di motivazione e sono
svolti in via subordinata rispetto al sesto, sul presupposto che il tema
della mancata informazione non doveva neppure essere proposto, non
avendo l’ENEL alcun obbligo in proposito.
3. I primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente, perché,
sotto vari profili, prospettano un’unica censura e cioè l’inidoneità
dell’art. 6, comma 4 della cit. deliberazione a svolgere efficacia
integrativa del contratto.
3.1. Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in
fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e
Ric. 2012 n. 22103 se
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– ud. 16-01-2014

inidoneità dell’art. 6, comma, art. 4, a porre un ipotetico precetto

che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia
determinato in alcun modo nè l’inserimento della relativa previsione
nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso (principio poi
riaffermato numerose volte). A tal fine va ribadito che il potere
normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai

previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento
di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti, anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive
e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga
comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o
consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione
speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la
consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la
deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore. Tuttavia la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2,
comma 12, lett. h), con i limiti indicati, in tanto può integrare,
attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i
contratti di utenza individuale in quanto ricorra l’imposizione di un
precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di
scelta sui tempi e sui modi.
3.2. Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella cit.
sentenza n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può farsi rinvio – la
previsione della deliberazione n. 200 del 1999, art. 6, comma 4,
imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta”, si connotava certamente come
Ric. 2012 n. 22103 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-6-

sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella

prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto
determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In
realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua
indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di
perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la

attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di
documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia
ai sensi dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..
4. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla
base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e
la sentenza va cassata. Risultano assorbiti gli altri motivi.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non
occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda va
rigettata.
Quanto alle spese processuali, il Collegio ravvisa la fattispecie di cui
all’art.92 co.2 cod. proc. civ. per compensare quelle dei due gradi di
merito, mentre le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi
quattro motivi, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e,
pronunciando sul merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dei
gradi di merito. Condanna parte intimata alla rifusione alla parte
Ric. 2012 n. 22103 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-7-

valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato

ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 600,00
(di cui C 400,00 per compensi), oltre accessori come per legge.
Roma 16 gennaio 2014

ott. Annamaria Ambrosio

Il P 4 ente
dott. Anto

L’estensore

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