Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4254 del 17/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 17/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.17/02/2017),  n. 4254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23047/2012 proposto da:

B.C., (OMISSIS), B.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 5, presso lo

studio dell’avvocato FABIO D’AMATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

EDIL MARMI S.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 565/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato D’AMATO Fabio, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fratelli B.C. e A., proprietari di un fabbricato insistente sulla particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del catasto del comune di (OMISSIS), ricorrono contro la società Edilmarmi snc, proprietaria della confinante particella n. (OMISSIS), per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva a propria volta accertato che il loro fabbricato risultava edificato in violazione della disciplina delle distanze legali e sconfinava nella particella n. (OMISSIS) e li aveva quindi condannati a risarcire alla Edilmarmi il danno consequenziale, liquidato in Euro 37.076,12.

La corte d’appello ha rilevato che correttamente il primo giudice aveva accertato lo sconfinamento del fabbricato dei fratelli B. individuando la linea di confine tra le particelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) sulla base della c.t.u. e sottolineando come negli stessi atti di acquisto di entrambe le parti si facesse riferimento ad un tipo di frazionamento redatto dall’ingegner G. e allegato all’atto di acquisto del comune dante causa delle parti, signor Lattuga, dal quale i fratelli B. avevano acquistato la particella n. (OMISSIS) con atto del (OMISSIS) e la Edilmarmi aveva acquistato la particella n. (OMISSIS) con atto del (OMISSIS).

Il ricorso si fonda su quattro motivi.

La Edilmarmi non ha spiegato attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.12.16, per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Il giorno 16.12.15, successivo a quello in cui si è celebrata l’udienza, parte ricorrente ha depositato una istanza di riconvocazione, con allegati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va giudicata irricevibile l’istanza, e l’allegata documentazione, depositata dalla difesa dei ricorrenti nella cancelleria di questa Corte il giorno dopo la celebrazione dell’udienza pubblica di discussione della causa.

Nessuna attività defensionale è infatti consentita alle parti dopo la chiusura dell’udienza, come desumibile dal disposto dell’art. 379 c.p.c., laddove prevede che brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del Pubblico Ministero possano essere depositate dalle parti “nella stessa udienza”.

Tanto premesso, il Collegio rileva che, come rappresentato nella relazione in pubblica udienza del consigliere relatore e documentato dalla certificazione di cancelleria in atti, nel fascicolo di parte ricorrente (la Edilmarmi non ha spiegato attività difensiva in questa sede) non è presente alcuna copia della sentenza impugnata “con la relazione di notificazione”, come prescritto – per il caso in cui la notificazione della sentenza impugnata sia avvenuta – dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2). L’unica copia della sentenza impugnata depositata nel fascicolo di parte ricorrente risulta, infatti, priva della relazione di notifica. Pertanto, poichè lo stesso ricorrente riferisce che la sentenza gravata è stata notificata (pag. 2, primo rigo, del ricorso) il ricorso stesso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

Non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, in mancanza di attività dell’intimata.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA