Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4254 del 17/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 17/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.17/02/2017), n. 4254
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23047/2012 proposto da:
B.C., (OMISSIS), B.A. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 5, presso lo
studio dell’avvocato FABIO D’AMATO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
EDIL MARMI S.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 565/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 16/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l’Avvocato D’AMATO Fabio, difensore dei ricorrenti che si
riporta agli atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SALVATO Luigi, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fratelli B.C. e A., proprietari di un fabbricato insistente sulla particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del catasto del comune di (OMISSIS), ricorrono contro la società Edilmarmi snc, proprietaria della confinante particella n. (OMISSIS), per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva a propria volta accertato che il loro fabbricato risultava edificato in violazione della disciplina delle distanze legali e sconfinava nella particella n. (OMISSIS) e li aveva quindi condannati a risarcire alla Edilmarmi il danno consequenziale, liquidato in Euro 37.076,12.
La corte d’appello ha rilevato che correttamente il primo giudice aveva accertato lo sconfinamento del fabbricato dei fratelli B. individuando la linea di confine tra le particelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) sulla base della c.t.u. e sottolineando come negli stessi atti di acquisto di entrambe le parti si facesse riferimento ad un tipo di frazionamento redatto dall’ingegner G. e allegato all’atto di acquisto del comune dante causa delle parti, signor Lattuga, dal quale i fratelli B. avevano acquistato la particella n. (OMISSIS) con atto del (OMISSIS) e la Edilmarmi aveva acquistato la particella n. (OMISSIS) con atto del (OMISSIS).
Il ricorso si fonda su quattro motivi.
La Edilmarmi non ha spiegato attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.12.16, per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
Il giorno 16.12.15, successivo a quello in cui si è celebrata l’udienza, parte ricorrente ha depositato una istanza di riconvocazione, con allegati.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va giudicata irricevibile l’istanza, e l’allegata documentazione, depositata dalla difesa dei ricorrenti nella cancelleria di questa Corte il giorno dopo la celebrazione dell’udienza pubblica di discussione della causa.
Nessuna attività defensionale è infatti consentita alle parti dopo la chiusura dell’udienza, come desumibile dal disposto dell’art. 379 c.p.c., laddove prevede che brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del Pubblico Ministero possano essere depositate dalle parti “nella stessa udienza”.
Tanto premesso, il Collegio rileva che, come rappresentato nella relazione in pubblica udienza del consigliere relatore e documentato dalla certificazione di cancelleria in atti, nel fascicolo di parte ricorrente (la Edilmarmi non ha spiegato attività difensiva in questa sede) non è presente alcuna copia della sentenza impugnata “con la relazione di notificazione”, come prescritto – per il caso in cui la notificazione della sentenza impugnata sia avvenuta – dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2). L’unica copia della sentenza impugnata depositata nel fascicolo di parte ricorrente risulta, infatti, priva della relazione di notifica. Pertanto, poichè lo stesso ricorrente riferisce che la sentenza gravata è stata notificata (pag. 2, primo rigo, del ricorso) il ricorso stesso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..
Non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, in mancanza di attività dell’intimata.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017