Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4254 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

I.C., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Quattro fontane 15, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Tinelli, dal

quale è rappresentato e difeso, unitamente all’avv. Francesco

Sinante Colucci, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

N.B. Costruzioni, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Quattro

Fontane 15, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Tinelli, dal quale

e’ rappresentato e difeso, unitamente all’avv. Francesco Sinante

Colucci, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 701/01/14 emessa dalla CTR Umbria e depositata

il 18.11.2014 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del

19/01/2022 dal Consigliere Dott.ssa. Milena Balsamo;

udito il P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto

dalla I. e per l’accoglimento parziale del ricorso proposto

dalla società limitatamente alle sanzioni ad essa applicate.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. I.C. impugnava l’avviso del 5.12.2012 con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava l’imposta di registro ed ipocatastali relativa alla compravendita di immobile rogata il (OMISSIS), acquistato dalla società N.B. Costruzioni, sul rilievo che il contribuente non aveva diritto di usufruire delle agevolazioni prima casa, trattandosi di abitazione di lusso di superficie superiore ai 240 mq(esclusi i terrazzi, piscina, soffitte e balconi).

Il ricorrente deduceva l’errata applicazione della normativa richiamata dall’Agenzia assumendo che non potevano essere calcolati né la soffitta né la cantina nella metratura individuata dall’Ufficio.

La C.T.P. di Perugia, riunito il ricorso dello I. a quello proposto dalla società alienante, li respingeva. Avverso tale sentenza proponevano appello i contribuenti che reiteravano le difese svolte in primo grado.

Con sentenza indicata in epigrafe, la CTR dell’Umbria rigettava i gravami, ritenendo legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il contribuente sulla base di sei motivi.

Successivamente ha proposto ricorso anche la società venditrice formulando nove motivi per la cassazione della medesima sentenza.

Entrambi i ricorrenti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.

L’Agenzia replica con controricorso ad entrambe le ricorrenti.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dalla I. e per l’accoglimento parziale del ricorso proposto dalla società limitatamente alle sanzioni ad essa applicate.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

2. Con il primo motivo, il ricorrente I. lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3); per avere la Regionale disatteso l’appello sulla base della documentazione prodotta dall’Agenzia, senza considerare che i locali al piano interrato erano stati dichiarati come cantina e, al momento del sopralluogo, risultava in parte inaccessibile per la presenza di una parete in cartongesso. E trattandosi di piano seminterrato non avrebbe potuto acquistare le caratteristiche di alloggio idoneo ad espletare le funzioni della vita quotidiana.

3. Con la seconda, quarta e quinta censura si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, individuato nell’omessa valutazione della nota dell’Agenzia redatta a seguito di sopralluogo, dalla quale emergeva che il locale di mq 72 ubicato al piano seminterrato aveva destinazione a cantina ed era ispezionabile solo in parte per la presenza di una parete in cartongesso e rispetto alla quale non era stata indicata dall’ufficio una diversa destinazione. Nella quarta censura il fatto decisivo è individuato nella relazione di parte in cui il tecnico, rimossa la parte in cartongesso, evidenziava l’assenza di impianti di riscaldamento o prese d’acqua, per cui il locale accatastato con destinazione a cantina non era idoneo ad essere utilizzato come alloggio. Il fatto decisivo del quinto motivo è invece individuato dal contribuente nella comunicazione di inizio lavori indirizzato al Comune di Perugia per opere di manutenzione perché in avanzato stato di degrado igienico per mancanza di isolamento e aerazione delle murature perimetrali interrate.

4. Con il terzo ed il sesto motivo si prospetta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, della tariffa allegata, parte seconda, art. 21, nonché del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, ex art. 360 c.p.c., n. 3); per avere il decidente trascurato di valutare la circostanza che i verificatori non hanno individuato al momento della ispezione che il locale destinato a cantina avesse altra destinazione d’uso, con la conseguenza che l’affermazione della regionale sulla metratura dell’immobile risulterebbe in contrasto con le disposizioni citate, in quanto il locale cantina non doveva essere calcolato ai fini dell’accertamento.

Inoltre, si assume che il giudicante ha ritenuto che le caratteristiche di lusso dell’abitazione sussistevano già al momento dell’acquisto, benché si trattasse di un’unico immobile articolato su due unità immobiliari urbane (abitazione e garage) con area pertinenziale di superficie pari a mq. 730, e non 3.000,00 come previsti dal D.M. 2 agosto 1989, art. 2, per considerare di lusso un’abitazione; mentre la piscina ha una superficie di mq. 42,00 come risulta dalla relazione tecnica e non mq 80,00 previsti dal prefato D.M.. Con la conseguenza che la CTR non poteva trarre dal prezzo di acquisto le caratteristiche di lusso dell’abitazione per escludere l’agevolazione.

5.Con successivo ricorso, la società alienante eccepiva con il primo motivo la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Regionale omesso di pronunciarsi sulla doglianza con la quale chiedeva imporsi all’Agenzia di recuperare la differenza di imposta esclusivamente nei confronti dell’acquirente, atteso che l’alienante è obbligato ad applicare l’aliquota del 4% dell’iva in base alla sola manifestazione di volontà dell’acquirente ed essendosi esaurito il rapporto tributario assoggettando l’atto all’aliquota ridotta conseguente alla richiesta dell’acquirente.

6.Con la seconda censura, la società contribuente lamenta l’omesso esame del motivo con il quale si insisteva in merito all’interpretazione della tariffa, art. 4, nota 2 bis, che imporrebbe all’agenzia, – nel caso di vendite soggetto ad iva di recuperare presso l’acquirente la differenza tra imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, anche in caso di dichiarazione mendace.

7. Con la quinta e la settima e ottava censura si ribadiscono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), le doglianze già esplicate dall’acquirente con riferimento alle risultanze della Nota redatta a seguito del sopralluogo, dalla quale si evincerebbero le caratteristiche dei locali seminterrati destinati a cantina e della Comunicazione di Inizio lavori, riconfermando le tesi difensive dello I..

8. Con la terza censura si prospetta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, della tariffa allegata, parte seconda, art. 21, nonché del D.P.R. n. 131 del 1986, della tariffa allegata, parte prima, art. 1, nota 2 – bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 16 e 17; per avere i giudici di appello ritenuto l’alienante solidalmente obbligato con l’acquirente al pagamento delle maggiori imposte, insistendo sul disposto letterale delle norme citate in rubrica.

9. Con il quarto mezzo, la società lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., ex art. 380 c.p.c., n. 3), per avere la CTR deciso sulla base delle risultanze probatorie prodotte dall’Agenzia, senza considerare quanto effettivamente emergeva dalla medesima nota con riferimento ai locali seminterrati, i quali erano stati accatastati con destinazione a cantina e non risultavano ispezionati per la presenza di un muro in cartongesso.

10. Il sesto motivo si incentra ancora una volta sulla inutilizzabilità del locale seminterrato ad attività significative proprie degli esseri umani che ivi trovano alloggio, con la conseguenza che l’affermazione della sentenza che determina la superficie utile netta dell’abitazione in mq 287,29 risulterebbe in contrasto, ad avviso della ricorrente, con il disposto dell’art. 21.

11. L’ultimo motivo prospetta ancora una volta la violazione dell’art. 21 citato, che non menziona tra gli elementi da cui inferire le caratteristiche di lusso di una abitazione anche il prezzo dell’acquisto.

12. In via preliminare, si osserva che la società N.B. Costruzioni ha proposto ricorso per cassazione notificato il 13.03.2015, 18 giorni dopo la notifica del ricorso per cassazione effettuata dal contribuente I..

Ebbene, il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; quest’ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass. n. 448/2020; n. 2516/2016; n. 5695/2015).

13. Osserva il Collegio che con riferimento alle caratteristiche oggettive dell’immobile ammesso a fruire dell’agevolazione “prima casa”, il legislatore ha dapprima introdotto un nuovo regime in tema d’imposta di registro, con il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a), sostituendo il D.P.R. n. 131 del 1986, della Tariffa allegata, parte prima, art. 1, comma 2, e così fissando il superamento del criterio di individuazione dell’immobile di lusso ammesso, inquanto tale, al detto beneficio – sulla base dei parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969, e ciò a far data dal 10 gennaio 2014. In forza della disciplina sopravvenuta, l’esclusione dalla agevolazione non dipende più dalla concreta tipologia del bene e dalle sue intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie (individuate sulla base del suddetto D.M.), bensì dalla circostanza che la casa di abitazione oggetto di trasferimento sia iscritta in categoria catastale A/1, A/8 ovvero A/9 (rispettivamente: abitazioni di tipo signorile; abitazioni in ville; castelli e palazzi con pregi artistici o storici). Al fine di allineare allo stesso criterio dell’imposta di registro anche l’agevolazione “prima casa” attribuita con aliquota IVA ridotta, il legislatore è poi intervenuto con il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33, che, nel modificare il D.P.R. n. 633 del 1972, della Tabella A allegata, parte seconda, il n. 21, ha espressamente richiamato il medesimo “criterio catastale”; con il risultato che anche l’agevolazione IVA è esclusa (indipendentemente dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti) per gli immobili rientranti in una delle suddette categorie, a far data (quanto all’IVA, appunto) dal 13.12.2014.

In forza della disposizione di diritto intertemporale contenuta nel D.Lgs. n. 23 cit., art. 10, comma 5, le abitazioni acquistate in epoca precedente il 10 gennaio 2014, come nella specie, non possono ottenere l’agevolazione, se sono di lusso ai sensi del D.M. del 1969 cit., art. 6, con il conseguente obbligo di corrispondere le imposte ordinarie.

Poiché il legislatore ha modificato i presupposti oggettivi di applicazione dei benefici “prima casa” variando i parametri di identificazione degli immobili agevolabili, ben potrebbe accadere che quello stesso immobile che non poteva fruire dei benefici, in quanto “di lusso” in base al D.M. del 1969, possa invece oggi accedere alla tassazione di favore per effetto del regime sopravvenuto.

Nella vicenda che ne occupa, nel caso fosse confermata la sentenza impugnata, nella parte in cui accerta che la superficie dell’appartamento compravenduto era superiore alla metratura indicata dal D.M. per le abitazioni di lusso, sarebbe dovuto il tributo ma si porrebbe il problema dell’applicazione delle sanzioni e del principio del favor rei.

Con ordinanza interlocutoria, questa Corte (n. 30708/2021), sulla applicazione del principio del favor rei – introdotto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, in materia sanzionatoria tributaria – nel caso dell’abrogazione della norma istitutiva di un tributo a decorrere da una data, con conseguente permanenza dell’obbligo a carico del contribuente per il periodo anteriore, ha evidenziato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla portata e l’ampiezza dell’accennata “abolitio criminis”, rimettendo la questione alle S.U. di questa Corte.

Appare, pertanto opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle sezioni Unite sulla questione relativa all’applicabilità delle sanzioni e della rilevabilità di ufficio del principio del favor rei.

PQM

Rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle S.U. della Corte.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

 

 

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