Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4253 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4253 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 28289-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
BARUFFALDI LUIGI;
– intimato avverso la sentenza n. 713/25/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il
31/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

Data pubblicazione: 21/02/2018

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei

del Veneto che aveva respinto il suo appello contro la decisione
della Commissione tributaria provinciale di Rovigo.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Luigi Baruffaldi
contro un avviso di accertamento, per IRES ed IRPEF relativa
all’anno 2007;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi
dell’ad_ 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione dell’art. 14 I. n.
573/1993 e dell’art. 654 c.p.c., giacché la derubricazione
dell’ipotesi di reato (da bancarotta fraudolenta a bancarotta
semplice) sarebbe stata irrilevante ai fini del recupero da parte
dell’Ufficio;
che l’intimato non ha resistito;
che il motivo è fondato, giacché nel contenzioso tributario non
opera automaticamente l’efficacia vincolante del giudicato
penale

ai

sensi

dell’art.

654

cod.

proc.

pen

(Sez. 5, n. 4924 del 27/02/2013), e pertanto il giudice
tributario può fondare il proprio convincimento anche su
elementi presuntivi, con una sua autonoma valutazione
rispetto a quella del giudice penale; ne discende la legittimità
della tassazione dei proventi di attività illecite anche quando
dalla sentenza penale di condanna non è emerso in modo certo
che il denaro in questione sia entrato nella disponibilità
dell’interessato (Sez. 6-5, n. 16262 del 28/06/2017), sicché, a
maggior ragione, devono intendersi ricompresi i proventi
Ric. 2016 n. 28289 sez. MT – ud. 25-01-2018
-2-

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile,
penale o amministrativo, ai fini della determinazione dei
presupposti della tassazione;
che nella specie, anche il reato di bancarotta semplice
costituisce illecito penale;

cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Veneto, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale del Veneto, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 25 gennaio 2018
Il Presid
Dr. Marcello

e
ellis

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va

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