Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4253 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. I, 19/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 19/02/2020), n.4253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11226/2015 proposto da:

Edilerica Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Mercalli 13, presso lo

studio dell’avvocato Arturo Cancrini che lo rappresenta e difende in

forza di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fintecna Finanziaria Settori Industriale Servizi Spa, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma

V.le Bruno Buozzi 107, presso lo studio dell’avvocato Enrico Elio

Del Prato, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Ministero delle Infrastrutture Trasporti in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1803/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2019 dal Consigliere Dr. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 27/12/2001 la s.r.l. Edilerica ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la s.r.l. Servizi Tecnici, per ivi sentirla condannare, a titolo contrattuale, o risarcitorio, o in subordine ex art. 2041 c.c., al pagamento in suo favore della complessiva somma di Lire 1.891.205.487, pari ad Euro 976.726,12, oltre accessori, relativamente a 15 riserve iscritte in contabilità e ai danni subiti per maggiori vincoli fideiussori, nell’ambito del contratto di appalto del (OMISSIS), inerente ai lavori di costruzione del Comando Intermedio dell’Arma dei Carabinieri di Roma, affidati con convenzione del 24/4/1986 dal Ministero dei Lavori Pubblici alla Servizi Tecnici e quindi subappaltati a Edilerica.

La Servizi Tecnici si è costituita in giudizio, contestando la domanda dell’attrice, eccependo l’intervenuta decadenza dalle riserve e sostenendone comunque l’infondatezza nel merito, nonchè l’inammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.

La convenuta ha comunque provveduto a chiamare in causa, previa debita autorizzazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per essere tenuta manlevata e indenne dalle pretese della Edilerica.

Il Ministero si è costituito in giudizio, aderendo alle difese di Servizi Tecnici ed eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva, di cui ha chiesto comunque il rigetto.

Espletata consulenza tecnica d’ufficio e rigettata l’istanza dell’attrice di prova testimoniale, il Tribunale di Roma con sentenza n. 9342 del 7/5/2008, in limitato accoglimento delle domande di parte attrice, ha condannato Servizi Tecnici s.p.a. in liquidazione a pagare a Edilerica la somma di Euro 99.641,84, a titolo di interessi da ritardato pagamento, maggiorata degli ulteriori interessi legali dal deposito della c.t.u. al saldo, in relazione alle riserve n. 7, 9, 15, 16 e 18; ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta verso il Ministero; ha condannato Servizi Tecnici in liquidazione a rifondere all’attrice le spese di lite, compensando le spese fra la convenuta e il Ministero.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Edilerica, a cui hanno resistito il Ministero e Fintecna-Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi s.p.a., già Servizi Tecnici s.p.a. (di seguito, semplicemente: Fintecna), quest’ultima proponendo anche appello incidentale nei soli confronti dell’appellante Edilerica.

La Corte di appello di Roma ha respinto l’istanza dell’appellante di ammissione della prova testimoniale e ha riservato al merito la decisione sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica.

Quindi, con sentenza del 18/3/2014 n. 1803, in parziale accoglimento delle contrapposte impugnazioni, la Corte ha rigettato la domanda di compensazione impropria proposta in fase di gravame da Fintecna e per l’effetto l’ha condannata al pagamento in favore di Edilerica della minor somma di Euro 93.297,87, a titolo di interessi per ritardato pagamento del corrispettivo, oltre interessi liquidati in primo grado, nonchè dell’ulteriore somma di Euro 5.087,50, quanto alle riserve n. 10 e n. 12, oltre interessi legali, confermando nel resto l’impugnata sentenza, con compensazione integrale delle spese del grado.

3. Avverso la predetta sentenza del 18/3/2014, non notificata, con atto notificato il 28/4/2015 ha proposto ricorso per cassazione Edilerica s.r.l., svolgendo tre motivi.

Con distinti atti notificati rispettivamente l’8/6/2015 e il 12/6/2015 hanno proposto controricorso sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia Fintecna, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, diretto contro il capo V della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude la fondatezza della riserva n. 5) in applicazione del principio ne bis in idem, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c. e imputa alla Corte di appello il vizio di ultrapetizione.

1.1. Il secondo motivo di appello di Edilerica era stato rivolto avverso la decisione del Tribunale, che, dopo aver rigettato le eccezioni di decadenza sollevate dalla convenuta, aveva recepito l’opinione del C.t.u. circa una presunta rinuncia alla riserva n. 5 da parte di Edilerica, rilevando che il periodo di sospensione dal 15/6 al 4/10/1998 era già stato oggetto della riserva n. 4, risolta mediante accordo bonario; invece il riconoscimento di maggiori oneri per la sospensione per condizioni atmosferiche era stato escluso in forza dell’art. 13 del Capitolato speciale di appalto.

Nessuna eccezione era stata però proposta dalla convenuta e dal terzo chiamato circa la coincidenza della riserva n. 5 con quella n. 4.

Il riferimento della Corte di appello al principio del ne bis in idem, introdotto per rispondere al motivo, non teneva conto del fatto che tale principio si applica solo a procedimenti contenziosi e non può quindi riferirsi a un asserito e indimostrato accordo transattivo stipulato fra le parti, mai invocato dalle resistenti, proponendo la necessaria eccezione di merito in senso stretto.

1.2. La critica articolata dalla ricorrente prende le mosse da una improprietà meramente terminologica contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, che, a pagina 14, terzo capoverso, nell’esaminare le richieste di Edilerica con riferimento alla riserva n. 5, ha, parzialmente (e cioè in relazione alla parte di richiesta inerente il periodo di sospensione lavori 15/6-5/10/1998), avallato l’invocazione del principio “ne bis in idem”, che preclude in ambito giurisdizionale, e in particolare in materia penale, il reiterato esperimento della stessa azione, come è evidente dalla completa citazione del broccardo (“ne bis in idem – ovvero in eadem re – sit actio “).

Tuttavia, al di là dell’evidenziata improprietà nella terminologia giuridica impiegata dalla Corte capitolina, il senso reale della motivazione è chiaro: la Corte ha infatti inteso affermare che la richiesta inerente la predetta sospensione della riserva n. 5 aveva lo stesso oggetto della richiesta formulata con la riserva n. 4, che era stata oggetto di definizione transattiva ex L. n. 104 del 1994, art. 31 bis, in data 6/10/2000.

1.3. Con la seconda parte della censura la ricorrente lamenta vizio di ultrapetizione, nel senso che la Corte avrebbe pronunciato in difetto di eccezione in senso stretto ritualmente sollevata dalle parti, senza peraltro affrontare e confutare la specifica ragione addotta dalla Corte di appello, a pagina 14, laddove, escluso che si vertesse in tema di decadenza, ha osservato che la verifica della fondatezza nel merito della domanda attrice era consentita dalla contestazione della pretesa, sia pure sotto altri profili di merito, formulata dai convenuti.

L’intervenuta cessazione della materia del contendere (nella specie, per transazione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado) non forma oggetto di un’eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d’ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purchè i fatti risultino documentati ex actis (Sez. 2, n. 10728 del 03/05/2017, Rv. 644021 – 01). Infatti la transazione introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia, e, dunque, non soggiace alle regole ed alle preclusioni che governano, nei vari gradi di giudizio, l’allegazione delle circostanze che ad esso si riferiscono (Sez. 1, n. 18195 del 24/10/2012, Rv. 624115 – 01; Sez. 3, n. 17896 del 18/10/2012, Rv. 624364 – 01).

Nell’ambito delle eccezioni in senso stretto – sottratte al rilievo officioso – rientrano unicamente quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, oltre quelle che corrispondono alla titolarità di un’azione costitutiva. Tutte le altre ragioni, invece, che possono portare al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio, come nel caso del fatto estintivo sopravvenuto che emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (Sez. 3, n. 421 del 12/01/2006, Rv. 586217 – 01).

1.4. La ricorrente sostiene infine, sia pur con osservazione meramente incidentale, che l’accordo transattivo non sarebbe stato provato, contestando così, ma in modo del tutto generico, la specifica affermazione della Corte di appello che ne ha ritratto la prova da un preciso riferimento a quanto contenuto a pagina 7 della relazione di consulenza tecnica.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in principalità, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c..

2.1. Secondo la ricorrente, nel capo V la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi sul suo terzo motivo di gravame.

In linea subordinata la ricorrente lamenta nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, per omessa motivazione sul suo terzo motivo di appello.

Con tale motivo Edilerica aveva lamentato la motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, addotta dal Tribunale sulla riserva n. 6, relativa alla mancata contabilizzazione nel 19 SAL di una serie di forniture e lavorazioni, per l’importo totale di Euro 375.900,00.

Il C.t.u. aveva accertato a credito dell’impresa la somma di Lire 32.806.310 per lavori eseguiti, ma non contabilizzati e non pagati.

Il Tribunale aveva espressamente ritenuto ammissibile la riserva n. 6, ma non aveva provveduto a riconoscere i relativi corrispettivi, al cui proposito aveva omesso ogni motivazione nel merito, tanto in positivo quanto in negativo.

La Corte di appello aveva definito esorbitante la pretesa di Edilerica, sia pur dando atto dell’accertamento di un importo effettivamente non contabilizzato effettuato dal C.t.u. per Euro 15.379,20, ma aveva omesso di pronunciare sul punto; in subordine, aggiunge la ricorrente, la Corte era approdata al rigetto sulla base di motivazione del tutto illogica e autocontraddittoria.

2.2. La Corte di appello nelle pagine 16 e 17, p. VI, della sentenza impugnata, dopo aver ricordato che il Tribunale aveva considerato ammissibile la riserva n. 6 di Edilerica, disattendendola senza motivazione, almeno esplicita, come riconosciuto anche dalla appellata Servizi Tecnici, ha riesaminato la decisione sull’ammissibilità della riserva, contestata da Servizi Tecnici con appello incidentale condizionato, confermandola; secondo entrambi i Giudici del merito, l’atto di sottomissione del 9/2/1998 sottoscritto da Edilerica e la rinuncia in esso contenuta riguardava solo la richiesta di maggiori oneri e non anche le omesse contabilizzazioni di lavori effettivamente eseguiti.

Nel merito, la Corte romana, da un lato, quanto alla richiesta della somma di Lire 427.739.543, ha osservato che l’importo era stato in gran parte (per Lire 397.961.526, con differenza di sole Lire 29.778.287) riconosciuto dal Direttore dei lavori; d’altro canto, quanto alle residue sei voci della riserva n. 6, la Corte territoriale ha ricordato che secondo il C.t.u. Edilerica non aveva fornito la necessaria documentazione giustificativa in sede di stato finale e ha ritenuto inammissibile la tardiva produzione dei documenti eseguita da Edilerica in corso di consulenza tecnica, tramite il proprio consulente di parte, in quanto tardiva.

2.3. Il motivo proposto dalla ricorrente appare pertanto generico e non pertinente perchè non affronta e non confuta la doppia motivazione sopra ricordata, inerente, da un lato, al riconoscimento parziale della pretesa, e, dall’altro, al suo difetto di prova giustificativa, solo tardivamente prodotta in giudizio.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c., con riferimento ai capi VII e XVII della sentenza impugnata.

3.1. La Corte di appello, disattendendo il quarto motivo di appello di Edilerica, aveva ritenuto tardivamente formulata, solo in sede di conclusioni, la richiesta relativa alla riserva n. 16 (risarcimento danni per maggiori vincoli fideiussori), che in realtà era già stata introdotta con l’atto di citazione (punto 8 delle conclusioni), omettendo così di pronunciare su tale domanda.

3.2. Il motivo è inammissibile perchè privo della necessaria specificità.

La Corte territoriale ha escluso che l’attrice avesse tempestivamente proposto una domanda volta a vedersi riconoscere la pretesa di cui alla riserva n. 16, previa valutazione di genericità e inconferenza delle argomentazioni dell’attuale ricorrente.

La ricorrente sostiene implicitamente che la domanda di cui alla conclusione n. 8 dell’atto di citazione, afferente al risarcimento danni per maggiori vincoli fideiussori, fosse proprio la richiesta avanzata con la predetta riserva: tale circostanza, tuttavia, non è dimostrata in modo specifico dal ricorso e non risulta dalla sentenza impugnata, che non menziona affatto l’oggetto della riserva n. 16.

Per parte sua, la ricorrente invoca solo il contenuto del punto n. 8 delle conclusioni, che non contiene alcun riferimento testuale alla riserva n. 16.

4. Il ricorso, proposto sulla base di motivi infondati o inammissibili, deve essere complessivamente rigettato.

La ricorrente soccombente dovrà rifondere le spese alla controricorrente Fintecna s.p.a., liquidate come in dispositivo.

Le spese debbono essere compensate nei rapporti tra la ricorrente e il controricorrente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; questo infatti era stato chiamato in causa in primo grado dalla convenuta con domanda di manleva, al cui proposito il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con statuizione passata in giudicato, come rilevato dalla Corte di appello; il Ministero non era quindi coinvolto, neppur indirettamente, dal ricorso notificatogli a mero titolo di litis denuntiatio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente Fintecna s.p.a., liquidate nella somma di Euro 6.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge;

Dichiara compensate le spese processuali fra la ricorrente e il controricorrente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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