Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4253 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 18/02/2021), n.4253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18553-2018 proposto da:

LISITEA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ADA COLANGELO;

– ricorrenti –

contro

MAEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO, 4, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO SARROCCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 808/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 31/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) s.p.a., società dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso il (OMISSIS), effettuava, il (OMISSIS) dello stesso anno, un pagamento mediante assegno bancario per Euro 30.546,00 a favore del proprio fornitore Lisitea s.r.l..

Il Fallimento (OMISSIS) proponeva quindi azione revocatoria, a norma della L. Fall., art. 67, comma 2, avverso il suddetto pagamento, intervenuto nell’ambito del semestre antecedente l’apertura della procedura concorsuale: pagamento eseguito in favore di creditore che assumeva essere consapevole dello stato di decozione della debitrice.

Resisteva alla domanda Lisitea e nel corso del giudizio interveniva MAEL s.p.a., la quale faceva proprie le domande di parte attrice quale assuntrice dell’attivo concorsuale a seguito dell’omologazione del concordato fallimentare.

Il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda.

2. – La Corte di appello di Venezia respingeva il gravame proposto da Lisitea. Rilevava che il pagamento aveva avuto ad oggetto debiti scaduti da tempo e che lo stesso risultava essere inferiore all’ammontare complessivo dell’esposizione maturata dalla fallita verso il cliente; osservava, inoltre, che l’istruttoria testimoniale aveva dato riscontro del fatto che la società poi fallita, con una propria lettera circolare, aveva formulato a tutti i propri creditori una proposta di definizione a saldo e stralcio dei debiti in essere: rilevava, in proposito, che Lisitea, con tutta probabilità, aveva accettato il pagamento in esecuzione dell’accordo proposto; precisava che la comunicazione, da parte dell’azienda, di uno stato di crisi tale da rendere necessaria l’offerta, a tutto il ceto creditorio, di un adempimento parziale dei debiti in essere non poteva non avere indotto l’appellante a temere che la debitrice versasse in uno stato di insolvenza, piuttosto che in una transitoria condizione di difficoltà; ad avviso della Corte di merito, poi, doveva ritenersi del tutto ragionevole, in tale stato di cose, che Lisitea avesse effettuato un controllo delle iscrizioni pregiudizievoli a carico della società poi fallita: e la consultazione dei registri immobiliari – ad avviso del giudice distrettuale – aveva certamente reso edotta la creditrice della grave crisi in cui versava (OMISSIS), giacchè risultavano iscritte, nei mesi antecedenti al pagamento, diverse ipoteche giudiziali sui beni della società, “tutte fondate su decreto ingiuntivo e concentrate in un breve arco di tempo, nonchè un’ipoteca giudiziale per un milione di Euro da parte di un istituto di credito sui beni dei garanti della società”.

3. – La sentenza della Corte veneta è impugnata per cassazione da Lisitea con un ricorso articolato in due motivi. Resiste con controricorso MAEL. La ricorrente ha fatto pervenire una memoria oltre il termine di legge.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2722 c.c.. Rileva la ricorrente che il documento attestante il pagamento qualificava quest’ultimo come acconto; nonostante ciò la parte attrice, in primo grado, aveva richiesto e ottenuto di esperire una prova testimoniale finalizzata a sconfessare quanto affermato nel documento, e ciò in violazione del citato art. 2722 c.c.. Nel corpo del motivo si osserva come, tra l’altro, il testimone escusso non avesse affermato che il pagamento oggetto di revocatoria fosse stato accettato a saldo e stralcio in forza di una conoscenza personale diretta della circostanza, limitandosi invece a riferire una propria personale opinione in proposito.

Il motivo è palesemente inammissibile.

Con riferimento alla prima questione è assorbente il rilievo per cui l’inammissibilità della prova testimoniale per violazione dei limiti fissati dall’art. 2722 c.c., configurando un’eccezione in senso proprio, rientrante cioè nella disponibilità delle parti e non rilevabile d’ufficio, non può essere fatta valere in sede di legittimità dalla parte che non l’abbia espressamente riproposta in grado di appello (Cass. 25 marzo 1995, n. 3550; Cass. 1 ottobre 1991, n. 10206): ebbene, l’istante non ha dedotto di aver fatto valere la questione, di cui la sentenza non parla, in sede di gravame, nonostante avesse un preciso onere di allegazione in tal senso (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430). E’ risaputo, oltretutto, che l’inammissibilità della prova testimoniale, con riguardo alle ipotesi di cui agli artt. 2721,2722 e 2723 c.c., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall’esigenza di tutelare interessi di natura privata, non possa essere rilevata d’ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte interessata, prima dell’ammissione del mezzo istruttorio e qualora, nonostante l’eccezione d’inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all’atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2 (Cass. 19 febbraio 2018, n. 3956; Cass. 19 settembre 2013, n. 21443; sul tema ora anche Cass. Sez. U. 5 agosto 2020, n. 16723.).

Il tema vertente sul contenuto della deposizione resa è poi, insuscettibile di avere ingresso in questa sede: esso non può essere fatto valere con la censura di violazione o falsa applicazione dell’art. 2722 c.c., e finisce per costituire oggetto di censura vertente sul cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito: profilo – questo – che non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione (Cass. 26 settembre 2018, n. 23153; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

2. – Il secondo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.. La censura investe l’utilizzo della prova per presunzioni da parte del giudice di appello con riferimento al fatto storico della consultazione dei registri immobiliari da parte della società appellante e il giudizio (circa la decozione di (OMISSIS)) che la Corte di merito aveva espresso sulla base delle dichiarazioni testimoniali riferite all’attuato pagamento.

Anche tale motivo è inammissibile.

Infatti, esso si risolve in una contestazione che investe l’accertamento in fatto del giudice di merito e pare trascurare che il sindacato sul ragionamento presuntivo incontra comunque un limite nel margine di discrezionalità riservato al giudice del merito: come è stato infatti osservato, lo schema logico della presunzione semplice offre all’interprete uno strumento di accertamento dei fatti che può anche presentare qualche margine di opinabilità, posto che, quando anche quest’ultimo margine è escluso per la rigidità della previsione deduttiva, si ha il diverso fenomeno della presunzione legale (Cass. 7 febbraio 2013, n. 2895; cfr. pure, ad esempio, Cass. 6 febbraio 2019, n. 3513; Cass. 31 ottobre 2011, n. 22656; Cass. 30 novembre 2005, n. 26081, secondo cui ai fini della prova per presunzioni semplici non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, in quanto è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità). E questa Corte è venuta pure a precisare che è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216).

3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. – Per le spese opera il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA