Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4253 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2022, (ud. 10/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

Sul ricorso iscritto al n.r.g. 11838/2013 proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

SIMBA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Munari, Remo Dominici e

Francesco D’Ayala Valva, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, sito in Roma, viale Parioli, 43;

– controricorrente –

S.G., e P.R., rappresentati e difesi

dagli avv. Francesco D’Ayala Valva e Paolo Cantore, con domicilio

eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, viale Parioli, 43;

– controricorrenti –

I.T., I.D. e D.M.A.M., tutti

rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Palma e Simona Scatola,

con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via Ennio

Quirino Visconti, 99;

– controricorrenti –

L.P., L.M. e C.A., tutti rappresentati e

difesi dall’avv. Ada Greco, con domicilio eletto presso il suo

studio, sito in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;

– controricorrenti –

Pacific Fruit Company Italia s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, e B.K.M., rappresentati e

difesi dall’avv. Alessandro Nobiloni, con domicilio eletto presso il

suo studio, sito in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;

– controricorrenti –

GI.BI. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv. Marco Turci e Alessandro

Fruscione, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo,

sito in Roma, via Giovanbattista Vico, 22;

– controricorrente –

P.M., M.A.M. e M.G., tutti

rappresentati e difesi dagli avv. Aldo Tonello, Alessandra Petillo e

Giacomo Falsetta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Federica Felici, sito in Roma, via Giorgio Baglivi, 5/D;

– controricorrenti –

G.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Turci e

Alessandro Fruscione, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, sito in Roma, via Giovanbattista Vico, 22;

– controricorrente –

Murano Sud s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Maglione, con domicilio

eletto presso lo studio Liccardo, Landolfi & Associati, sito in

Roma, via Ovidio, 20;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

P.A. e P.G., rappresentati e difesi dall’avv.

Guido Orlando, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in

Roma, Via Gregorio Settino;

– controricorrente –

D.F., rappresentato e difeso dagli avv. Sara Armella e

Maria Antonelli, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, sito in Roma, piazza Gondar, 22;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

D. Import Export s.r.l. a socio unico in liquidazione, in

persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli

avv. Sara Armella e Maria Antonelli, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo, sito in Roma, piazza Gondar, 22;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

Fresco Ships Agency & Forwarding s.r.l.;

– intimato –

Sarzanese Agricom s.r.l.;

– intimato –

I.G.;

– intimato –

B.I.;

– intimato –

P.E.;

– intimato –

D.P.A.;

– intimato –

Ermes s.n.c. di G.S. & Fratelli;

– intimato –

T.G. & C. s.n.c.;

– intimato –

Fruttital Firenze s.p.a.;

– intimato –

Sud Frutta Mosé s.r.l.;

– intimato –

GF Group s.p.a.;

– intimato –

C.D.;

– intimato –

T.L.;

– intimato –

T. di T.L. e C. s.n.c.;

– intimato –

Co.Ba.Ba. s.r.l. in liquidazione;

– intimato –

C. & C. di C.M. & C. s.a.s.;

– intimato –

Gi.Mi. s.n.c. di S.G. e C.;

– intimato –

Eredi di B.M.;

– intimato –

S.A.T.I. s.r.l. in liquidazione;

– intimato –

D.L.B.;

– intimato –

Simba France s.a.;

– intimato –

G.L.;

– intimato –

F.lli C. s.a.s. di C.M.;

– intimato –

C.M.;

– intimato –

G.G. s.a.s. di G.V. & C.;

– intimato –

P. e C. s.n.c.;

– intimato –

S.M.E.;

– intimato –

Ferrua Ortofrutta di Ferrua R.E.M. & C. s.a.s.;

– intimato –

Società I.L.FR.E.S. – Industria Lavorazione Frutta Esotica;

– intimato –

L.R.;

– intimato –

L.M.;

– intimato –

M.G.;

– intimato –

M.M.;

– intimato –

M.P.;

– intimato –

Italfruit s.r.l.;

– intimato –

F.M.;

– intimato –

C.R.;

– intimato –

P.B.;

– intimato –

P.P. di P.B. e C. s.n.c.;

– intimato –

V.M.;

– intimato –

V.N.;

– intimato –

V.P.;

– intimato –

B.C.;

– intimato –

B.C. & C. s.n.c.;

– intimato –

C.L.;

– intimato –

Cadsky s.p.a.;

– intimato –

G. Gandolfo Impex s.r.l.;

– intimato –

Battaglio s.p.a.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 118, depositata il 31 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio

2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 31 ottobre 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso le sentenze di primo grado che avevano annullato una pluralità di avvisi di pagamento notificati dall’Ufficio per mancato versamento di diritti doganali, in relazione all’indebita utilizzazione di titoli cd. AGRIM in occasione di operazioni di importazione di banane poste in essere dalla Simba s.p.a. avvenute tra il 1997 e il 2000;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi traggono origine dalla contestazione della simulata cessione da parte della Simba s.p.a. – tramite lo spedizioniere Fresco Ship & Forwarding Agency – di banane a 57 operatori in stato estero, al solo fine di poter importare la merce al dazio agevolato riconosciuto a tali operatori in quanto titolari di certificati AGRIM;

– la Commissione regionale ha disatteso l’appello erariale ritenendo che la pretesa erariale fosse prescritta;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– si sono costituiti, con distinti controricorsi: la SIMBA s.p.a.; S.G. e P.R.; I.T., I.D. e D.M.A.M.; L.P., L.M. e C.A.; la Pacific Fruit Company Italia s.p.a. e B.K.M.; la GI.BI. s.r.l.; P.M., M.A.M. e M.G.; G.A.; la Murano Sud s.r.l.; P.A. e P.G.; D.F.; la D. Import Export s.r.l. a socio unico in liquidazione;

– la Murano Sud s.p.a. ha spiegato ricorso incidentale, mentre D. Import Export s.r.l., da un lato, e D.F. hanno spiegato autonomi ricorsi incidentali condizionati;

gli altri soggetti intimati non hanno spiegato alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– nei confronti degli intimati Fresco Ships Agency & Forwarding s.r.l., Sarzanese Agricom s.r.l., I.G., B.I., P.E., D.P.A., Ermes s.n.c. di G.S. & Fratelli, T.G. & C. s.n.c., Fruttital Firenze s.p.a., Sud Frutta Mosé s.r.l., GF Group s.p.a., C.D., T.L., T. di T.L. e C. s.n.c., Co.Ba.Ba. s.r.l. in liquidazione, Gi.Mi. s.n.c. di S.G. e C., D.L.B., Simba France s.a., G.L., F.lli C. s.a.s. di C.M., C.M., G.G. s.a.s. di G.V. & C., P. e C. s.r.l., S.M.E., Ferrua Ortofrutta di Ferrua R.E.M. & C. s.a.s., Società I.L.FR.E.S. – Industria Lavorazione Frutta Esotica, L.R., M.G., M.M., M.P., Italfruit s.r.l., F.M., C.R., P.B., P.P. di P.B. e C. s.n.c., V.M., V.N., V.P., B.C., B.C. & C. s.n.c., C.L., Cadsky s.p.a., G. Gandolfo Impex s.r.l. e Battaglio s.p.a. i ricorsi sono stati notificati, per mezzo del servizio postale, ma i relativi plichi non risultano essere stati consegnati personalmente ai destinatari, ma a persone addette al ritiro della corrispondenza e non vi è la prova che a tali consegne abbia fatto seguito l’invio della raccomandata informativa ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 nella formulazione pro tempore vigente;

– le notifiche in oggetto, dunque, non possono considerarsi regolarmente effettuate, per cui, in presenza di un vizio di nullità e in mancanza della costituzione dei soggetti destinatari delle notifiche, altrimenti idonea a sanare gli effetti della nullità, va disposta la rinnovazione delle stesse.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notifica dei ricorsi nei confronti dei soggetti indicati in parte motiva nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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