Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4252 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. III, 22/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24889-2005 proposto da:

ERACLIT VENIER S.P.A. (OMISSIS) in persona del Presidente Ing.

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 39,

presso lo studio dell’avvocato FAVINO GIULIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIOVESANA ARTURO giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

E.D.T. TRANSPORT & TRADING CO. LTD. in persona

dell’amministratore

delegato Signor M.D., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato PARLATORE ANDREA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRI

CRISTIANO giusta procura speciale in l’AJA 14/11/2005, n.

139000/2005;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1348/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 30/6/2004, depositata il 10/08/2004, R.G.N.

1890/1997;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa;

udito l’Avvocato RONDININI FLAVIO per delega dell’Avvocato FAVINO

GIULIO;

udito l’Avvocato ALESSANDRI CRISTIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Eraclit Venier Spa, nel (OMISSIS), conveniva in giudizio, quale vettore, la società E.D.T. Transport & Trading Co. Ltd, chiedendo il risarcimento del danno subito per effetto della consegna di prodotti contaminati durante il trasporto marittimo. Dopo varie vicende processuali, non rilevanti in questa sede, la Corte di appello adita dalla Eraclit – nel contraddittorio con la E.D.T. – rigettava nel merito la domanda (sentenza del 10 agosto 2004).

1.1. Il giudice rilevava la mancanza del fascicolo di parte appellante (ritirato in una udienza precedente), “verosimilmente includente la polizza di carico”; da tale mancanza deduceva che l’appellante si era preclusa la possibilità di utilmente contrastare l’eccezione, riproposta in appello, di carenza della titolarità del diritto azionato.

2. La Eraclit ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

Ha resistito con controricorso la E.D.T. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

2.1. Sono pacifici tra le parti: il mancato deposito del fascicolo dell’appellante dopo il ritiro; la riproposizione, da parte della società appellata, dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva della Eraclit, per essere stata emessa la polizza di carico della merce in favore di soggetto diverso della Eraclit e non essere stata girata; la presenza della stessa polizza nel fascicolo di parte della società appellata.

3. Con l’unico motivo di ricorso, la Eraclit denuncia la nullità del procedimento (art. 112, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4), violazione di legge e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (artt. 115 e 116 in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Sostanzialmente deduce che erroneamente il giudice di merito non ha esaminato la polizza esistente nel fascicolo di controparte – senza motivare in ordine a tale omesso esame -, così violando i principi in tema di acquisizione della prova.

4. In numerose pronunce, rispetto a fattispecie diverse, la Corte ha ritenuto che “In materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l’annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorchè nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata” (cass. n. 4340 del 2010).

Nella specie, la ricorrente si è limitata a dire che se il giudice avesse esaminato la polizza presente nel fascicolo di controparte, sarebbe emersa “con tutta evidenza” l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione. Non ha indicato, anche attraverso l’esplicitazione dei contenuti della polizza e la riproduzione della stessa (ai fini dell’autosufficienza), perchè dalla stessa risulterebbe la titolarità del diritto azionato, nonostante – secondo quanto sostenuto da controparte – fosse emessa all’ordine di altro soggetto; precisando solo, nella memoria, di essere la destinataria del carico. Nè la Corte può esaminare la polizza a tal fine, spettando al ricorrente la dimostrazione dell’interesse all’impugnazione, attraverso la dimostrazione del concreto pregiudizio subito dal mancato esame della polizza da parte del giudice del merito. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ERACLIT VENIER Spa al pagamento, in favore di EDT TRANSPORT & TRADING Co. Ltd, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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