Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4252 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21077-2004 proposto da:

L.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato INZERILLO FRANCESCO;

– ricorrente –

e contro

V.N., C.F. (OMISSIS) PROCURA REPUBBLICA

TRIBUNALE PALERMO, MINISTERO GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

17/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.P. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Presidente dei Tribunale di Palermo reso in data 11-17 giugno 2004 nei nell’ambito del procedimento penale n. 742/04 R.G. Aff. Cam.

Cons., comunicato in data 28.6.04. Con tale ordinanza il Presidente del Tribunale, pronunciandosi sul reclamo proposto dal L. contro il provvedimento di liquidazione del compenso per la prestazione di custode giudiziario nel procedimento penale n. 3727/00 R.G. tr., dichiarava il relativo ricorso inammissibile, in quanto proposto da difensore non munito di procura speciale. L’odierno ricorso per cassazione si fonda su due motivi; gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 83 c.p.c., artt. 84 e 125 c.p.c.; con i secondo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene il ricorrente di essersi avvalso di un difensore per impugnare il provvedimento di liquidazione delle spese di custodia di cui trattasi; a tal fine egli – contrariamente ha quanto riportato nel provvedimento impugnato – ha sottoscritto un mandato posto a margine del ricorso, con cui ha regolarmente conferito al difensore (nella specie, agli avv.ti Giuseppe Inzerillo e Valeria Inzerillo) il potere “di rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, in ogni suo stato, fase o grado …”.

La doglianza è fondata. Infatti dall’esame degli atti, tale circostanza risulta vera, per cui, contrariamente ha quanto ritenuto dal Presidente del Tribunale di Palermo il L. aveva rilasciato in favore dei suoi procuratori regolare procura speciale a margine del ricorso con cui ha impugnato il provvedimento di liquidazione in questione. Conseguentemente il ricorso de quo non poteva essere dichiarato inammissibile.

Conclusivamente il ricorso dev’essere accolto, restando assorbito il 2^ motivo; con la cassazione del provvedimento impugnato ed rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA