Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4252 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4252 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 28279-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
STRANO AGATA, SERIT SICILIA S.P.A.;
– intimati avverso la sentenza n. 4526/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA
di CATANIA, depositata il 28/10/2015
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;
Rilevato:

Data pubblicazione: 21/02/2018

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Agata Strano
contro una cartella di pagamento per IRPEF relativa agli anni
1990-1992;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione
dell’art. 138 I. n. 388/2000 e dell’art. 1 comma 5 bis I. n.
106/2005 nonché dell’art. 2697 c.c.., giacché del tutto
erroneamente la CTR avrebbe sancito la decadenza
dell’Agenzia dalla pretesa tributaria, posto che l’iscrizione a
ruolo era intervenuta solo allo spirare del termine dell’ultima
sospensione e che il termine di decadenza avrebbe dovuto
essere individuato nel 31 dicembre dell’anno successivo alla
scadenza dell’ultima data;
che le intimate non si sono costituite;
che il ricorso è inammissibile;
che, invero, l’atto risulta notificato a mezzo posta il 28
novembre 2016, ma è privo dell’avviso di ricevimento;
che, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso
per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale,
il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di
produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di
ricevimento del piego raccomandato contenente la copia
del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata
Ric. 2016 n. 28279 sez. MT – ud. 25-01-2018
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della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la

con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140
c.p.c. (Sez. 6-5, n. 25285 del 28/11/2014);
che non si procede alla liquidazione delle spese, in mancanza
della costituzione del controricorrente

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

P.Q.M.

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