Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4252 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.17/02/2017),  n. 4252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20938/2012 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE LUCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO CIMINO;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

12, presso lo studio dell’avvocato MARIA CARLA GATTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato RENZO INTERLENGHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato INTERLENGHI Renzo, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. M.F. ricorre contro il sig. F.G. per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Ancona, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto l’azione di rivendica spiegata dal F. in relazione ad una porzione di terreno di circa 95 metri quadri posta ad ovest della particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del catasto terreni del Comune di (OMISSIS), rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione al riguardo spiegata dal M. e, conseguentemente, condannando quest’ultimo alla restituzione dei terreno ed al risarcimento dei danni.

La corte distrettuale, dopo aver qualificato la domanda del F. come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., ha ritenuto che l’attore avesse provato di essere proprietario del terreno de quo producendo il proprio atto d’acquisto del (OMISSIS) e l’atto di acquisto dei propri danti causa del (OMISSIS), così dimostrando che il proprio possesso, unito al quello dei propri danti causa, si era protratto per il tempo necessario per l’usucapione. D’altra parte la corte ha sottolineato come lo stesso M., con la scrittura privata del (OMISSIS), avesse riconosciuto di aver occupato l’area rivendicata dal F. e si fosse impegnato “a ripristinare il corretto confine catastale tra le proprietà di corrispondere per il godimento dell’area la somma di Lire 150.000 mensili” (pag. 12 della sentenza).

Quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione proposto dal M. la corte territoriale l’ha disattesa argomentando che:

– tra i terreni delle parti non esisteva alcuna recinzione fino agli anni 1993/1995;

– solo con l’apposizione di detta recinzione – collocata su paletti preesistenti fin dal (OMISSIS) – il M. avrebbe manifestato sulla porzione di terreno per cui è causa un dominio esclusivo, in aperto contrasto coi possesso del F., qualificabile come possesso utile ad usucapionem;

– al di della domanda giudiziale del F. (2000) non era maturato il ventennio necessario per usucapione.

In punto di quantificazione del danno derivato dalla illegittima occupazione dell’area in questione la corte ha condiviso la valutazione del tribunale che aveva quantificato tale danno nell’importo (di 150.000 Lire al mese) che le stesse parti avevano concordato tra loro nella suddetta scrittura del (OMISSIS).

Il ricorso dei M. si articola su tre motivi.

Il F. ha resistito con controricorso.

il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.12.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, riferito promiscuamente dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si denuncia la violazione degli artt. 948, 1362 e 2967 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza gravata.

Il motivo si articola in due distinte doglianze.

Con la prima doglianza il ricorrente censura la qualificazione alla domanda giudiziale operata dalla corte d’appello come azione di rivendicazione ed assume che l’azione esercitata dal F. doveva essere qualificata come azione di restituzione, con la conseguenza che la corte avrebbe dovuto dichiarare prescritto il diritto alla restituzione del terreno azionato dall’attore. La doglianza non può trovare accoglimento, perchè attinge l’interpretazione domanda giudiziale operata da giudice di merito senza indicare da quali vizi logici o lacune motivazionali tale interpretazione sarebbe affetta. Al riguardo va qui ribadito che, come più volte affermato da questa Corte (cfr. sentt. nn. 21208/05, 12944/12) l’interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata.

Con la seconda doglianza il ricorrente censura l’assunto della corte territoriale secondo cui il F. avrebbe provato di essere proprietario del fondo in questione mediante la produzione dell’atto pubblico di acquisto e il riconoscimento della sua proprietà effettuato dal M. nella scrittura del (OMISSIS). Tale assuntof secondo il ricorrente, violerebbe il rigore probatorio imposto dall’art. 948 c.c.. La doglianza va disattesa perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata, la quale ha individuato il titolo di acquisto della proprietà dell’attore nell’usucapione maturata per effetto dell’accessione del suo possesso con quello del suo dante causa.

Con il secondo motivo, riferito promiscuamente dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si denuncia la violazione degli artt. 948, 1158 e segg. e art. 2967 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza gravata, in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa disattendendo la domanda riconvenzionale di usucapione avanzato dall’odierna ricorrente.

Ad avviso del ricorrente la motivazione della corte d’appello sarebbe insufficiente per omessa considerazione delle deposizioni dei testi S. e C. (la prima concernente l’esistenza di paletti di separazione tra i fondi fin dal (OMISSIS) e la seconda concernente il godimento esercitato dal M. sull’area delimitata dall’odierna recinzione) e per omessa considerazione della circostanza che del possesso del M. sull’area in questione si dava atto anche nell’atto di acquisto del F..

Il motivo va disatteso perchè attinge la valutazione svolta dalla corte distrettuale sulla portata delle risultanze istruttorie e si risolve in una critica di merito sull’apprezzamento dalla stessa operato – ai fini della prova del possesso ad usucapionem – in ordine alla differente idoneità dei paletti e della recinzione a manifestare lo jus possessionis del M.. La censura proposta con il motivo in esame, in sostanza, si appunta contro le conclusioni a cui è approdato il libero convincimento del giudice di merito e non contro eventuali vizi del percorso formativo di tale convincimento; essa cioè si risolve in una istanza di revisione, da parte della Corte di cassazione, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. Detta censura risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Con il terzo motivo, riferito promiscuamente dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si denuncia la violazione degli artt. 1226 e 2967 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza gravata, in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa, accogliendo la domanda risarcitoria del F., nel considerare il danno da occupazione del terreno de quo quale danno in re di ipsa, senza alcuna verifica in ordine alla concreta sussistenza di diminuzioni patrimoniali o perdite di chance.

Il motivo va disatteso, risultando la decisione della corte territoriale conforme al principio, da ultimo ribadito da questa Corte con le sentenze nn. 20823/15 e 16670/16, che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile, sicchè costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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