Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4251 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. III, 22/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1794-2009 proposto da:

COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA (OMISSIS), in persona dei

Commissari Straordinari, Prefetto Dott. P.M., Vice

Prefetto dott. M.G. e dott. G.S.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso

lo studio dell’avvocato ORLANDO MARCO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO TERRA LAVORO C.I.T.L.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.

D.B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI N. 79H, presso lo studio dell’avvocato ROSSI GIANLUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI MARCO LORETA;

ACQUA CAMPANIA S.P.A. (già ENIACQUA CAMPANIA S.P.A.) (OMISSIS),

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore Avv. B.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato CIOFFI GIOVANNI con studio in

80121 NAPOLI, PIAZZA GIULIO RODINO’ 18 giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2281/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 7/5/2008, depositata il 10/06/2008, R.G.N.

3246/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. CARLEO Giovanni;

udito l’Avvocato ORLANDO Marco;

udito l’Avvocato MAGGIO Emilia (per delega dell’Avv. CIOFFI

Giovanni);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

compensazione delle spese.

SVOLGIMENTO DEL FATTO

In data 26 maggio 1995 la Eniacqua Campania S.p.a. (ora Acqua

Campania S.p.a.) notificava al Consorzio per l’approvvigionamento

idrico Terra di Lavoro un decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo e

munito di formula esecutiva, per il pagamento della somma di L.

22.998.577.100, oltre interessi e spese, dovuta per forniture idriche

ricevute. La successiva azione esecutiva, a seguito di contestazioni

in ordine alla dichiarazione del terzo pignorato, che nella specie

era il Comune di S. Cipriano d’Aversa, sfociava in un giudizio di

accertamento dell’obbligo dello stesso terzo.

In esito al relativo giudizio, in cui era contumace il Consorzio, il

Tribunale di S.Maria C.V. accertava l’esistenza sin dal 18 giugno

1996 di un credito vantato dal Consorzio nei confronti del Comune nei

limiti di L. 7.840.741.094. Avverso la detta sentenza, il Comune

interponeva appello ed il relativo giudizio, in cui non si costituiva

il Consorzio, veniva deciso dalla Corte d’Appello di Napoli la quale

con sentenza depositata il 10 giugno 2008 dichiarava

l’inammissibilità dell’impugnazione proposta. Avverso quest’ultima

sentenza il Comune di S. Cipriano di Aversa ha quindi proposto

ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con

controricorso sia il Consorzio sia la società Acqua Campania, la

quale ha altresì depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL FATTO

In data 26 maggio 1995 la Eniacqua Campania S.p.a. (ora Acqua Campania S.p.a.) notificava al Consorzio per l’approvvigionamento idrico Terra di Lavoro un decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo e munito di formula esecutiva, per il pagamento della somma di L. 22.998.577.100, oltre interessi e spese, dovuta per forniture idriche ricevute. La successiva azione esecutiva, a seguito di contestazioni in ordine alla dichiarazione del terzo pignorato, che nella specie era il Comune di S. Cipriano d’Aversa, sfociava in un giudizio di accertamento dell’obbligo dello stesso terzo.

In esito al relativo giudizio, in cui era contumace il Consorzio, il Tribunale di S.Maria C.V. accertava l’esistenza sin dal 18 giugno 1996 di un credito vantato dal Consorzio nei confronti del Comune nei limiti di L. 7.840.741.094. Avverso la detta sentenza, il Comune interponeva appello ed il relativo giudizio, in cui non si costituiva il Consorzio, veniva deciso dalla Corte d’Appello di Napoli la quale con sentenza depositata il 10 giugno 2008 dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione proposta. Avverso quest’ultima sentenza il Comune di S. Cipriano di Aversa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso sia il Consorzio sia la società Acqua Campania, la quale ha altresì depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova evidenziare preliminarmente che la Corte di merito ha fondato la declaratoria di inammissibilità degli atti di appello notificati al Consorzio e all’Acqua Campania sulla base delle seguenti, diverse, considerazioni: 1) nel primo caso, la notificazione al Consorzio doveva ritenersi giuridicamente inesistente in quanto l’impugnazione fu notificata presso un procuratore (l’avv. Giuseppe Lopez) che non aveva alcuna relazione nè collegamento con l’appellato, rimasto contumace in primo grado e non costituitosi in appello. 2) nel secondo caso, la notificazione alla società, la quale aveva avuto esito negativo a causa del mancato reperimento del procuratore domiciliatario nel luogo indicato nell’elezione di domicilio, fu poi effettuata tardivamente, esattamente il 5 aprile 2006, oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., dal momento che la sentenza impugnata era stata depositata nella cancelleria del Tribunale il 30 marzo di due anni prima (30.3.2004).

Ciò premesso, è utile sottolineare che le tre ragioni di doglianza, svolte dal ricorrente Comune di S. Cipriano, investono esclusivamente il capo della decisione riguardante la pronuncia di inammissibilità per la tardiva notifica all’Acqua Campania S.p.a., senza che alcuna censura sia stata invece rivolta alla declaratoria di inammissibilità dell’appello nei confronti del Consorzio per l’approvvigionamento Idrico Terra di Lavoro. Con conseguente formazione del giudicato non solo nei confronti di una parte necessaria nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ma anche e soprattutto riguardo al fondamentale tema decisionale del giudizio de quo, diretto ad accertare l’esistenza e l’obbligo del terzo verso il debitore esecutato. Ed invero, nel caso di specie, per effetto della mancata impugnazione del detto capo della decisione, l’esistenza e l’oggetto dell’obbligazione del Comune di S. Cipriano di Aversa, terzo, verso il Consorzio, debitore esecutato, possono e devono ritenersi definitivamente accertati.

carattere assorbente di tale rilievo si riflette necessariamente sul ricorso proposto nei confronti di Acqua Campania S.p.a.

evidenziandone l’impossibilità di pervenire ad un risultato giuridicamente utile e giustificandone la pronuncia di inammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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