Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4251 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4251 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 27626-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ASTORINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA SCROFA n.57, presso lo studio LO STUDIO LEGALEFISALE TREMONTI, VITALI, ROMAGNOLI, PICCARDI ED
ASSOCIATI rappresentato e difeso dagli avvocati ROSA BRUNA
CHIOLINI, GIOVANNI PIAZZA SPESSA;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/02/2018

avverso la sentenza n. 2811/36/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
12/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia che aveva accolto l’appello di Antonio Astorino
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Como. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del
contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, per
l’anno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia
deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 43
DPR n. 600/1973, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: l’art. 38 cit.
non richiederebbe, quale condizione per procedere
all’accertamento per il singolo anno d’imposta, la notifica
dell’avviso per ciascuno degli anni in cui fosse stata ravvisata
incongruità fra il reddito dichiarato e quello determinato
dall’Ufficio;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che il motivo è fondato;
che, ai fini dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Ufficio non è tenuto a
procedere all’accertamento contestualmente per due o
Ric. 2016 n. 27626 sez. MT – ud. 25-01-2018
-2-

MOCCI.

più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione
non sia congrua, tuttavia il relativo atto deve contenere, per un
determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione delle
ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua
anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare

Sez. 5, n. 26541 del 05/11/2008);
che all’uopo appare sufficiente la prova dello scostamento per
almeno due anni, ancorché non consecutivi, senza la necessità
di avvisi distinti per ciascuno degli anni considerati (Sez. 65, n. 25645 del 14/12/2016; Sez. 6-5, n. 28171 del
24/11/2017);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 25 gennaio 2018
Il Presid

l’accertamento sintetico (Sez. 6-5, n. 10972 del 05/05/2017;

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