Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4250 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1373-2005 proposto da:

B.N. (OMISSIS), B.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

INGRASCI’ GIOVANNI;

– ricorrenti –

contro

L.C.P. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 2386-2005 proposto da:

L.C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato TOMASELLI ANGELO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

B.N. (OMISSIS), B.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

INGRASCI GIOVANNI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 562/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1994, L.C.P., proprietaria di un immobile in (OMISSIS), conveniva di fronte al tribunale di Catania i coniugi B. proprietari a loro volta di altro immobile, lamentando che costoro avevano recentemente installato servizi igienici, con relative tubature, a distanza non legale dal confine;

che gli stessi avevano aperto o comunque allargato notevolmente una finestra, in spregio alle distanze legali, ed avevano modificato il deflusso delle acque provenienti dalla copertura del loro immobile, in modo tale da farle defluire interamente sul suo cortile privato ed avevano modificato una finestra lucifera, sporgente su scala di sua proprietà, senza osservare il dettato dell’art. 901 c.c..

In ragione di tanto, chiedeva l’adozione dei provvedimenti utili ad ovviare alle illiceità così poste in essere; si costituivano i convenuti resistendo alla domanda attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, che la L.C. fosse condannata a porre a distanza legale le tubazione e gli scarichi fognari del vano bagno nonchè a rendere conforme a legge la finestra lucifera dello stesso vano.

Con sentenza non definitiva del 2000, l’adito Tribunale condannava entrambe le parti a porre a distanza legale le tubazioni dei rispettivi servizi igienici; i convenuti a sostituire il pluviale con altro più adeguato e a modificare la finestra lucifera prospiciente la via (OMISSIS); con successiva sentenza (definitiva) del 2001, lo stesso Tribunale condannava i convenuti al pagamento di L. 2.027.000 a titolo di risarcimento danni e l’attrice a portare a distanza legale dal confine la finestra prospiciente la terrazza dei convenuti e regolava le spese.

Avverso tali decisioni proponeva appello la L.C., cui resistevano le controparti che proponevano a loro volta appello incidentale.

Con sentenza in data 9/23.6.2004, la Corte di appello di Catania annullava la sentenza impugnata laddove aveva condannato la L. C. a porre a distanza legale la finestra prospiciente la terrazza delle controparti, che condannava a ripristinare la copertura in tegole del loro edificio; confermava nel resto e regolava le spese.

Osservava la Corte etnea che la addotta usucapione delle tubature e dei servizi igienici da parte della L.C. non poteva essersi verificata, atteso che il tubo svolgente la stessa funzione di quello di plastica poi messo in opera era incassato nel muro e, pertanto non aveva il requisito dell’apparenza, cosa questa che rendeva inattuabile l’acquisto per usucapione; d’altro canto la finestra che si affaccia verso la terrazza delle controparti era solo lucifera e quindi non soggetta al rispetto delle distanza, ma in ipotesi da regolarizzare; pertanto, la statuizione del primo giudice era errata e, per contro, la regolarizzazione della stessa non era possibile in ragione del fatto che in appello non era stata proposta domanda in tal senso.

Le conclusioni del CTU poi avevano rilevato elementi che imponevano la reintegrazione della copertura dell’edificio dei B. con le originarie tegole, onde evitare l’aumentato deflusso delle acque sul cortile della L.C..

La domanda proposta con l’appello incidentale dai B., non poteva poi essere accolta, in ragione del fatto che i danni conseguiti alle opere effettuate da costoro erano stata dal CTU ascritte appunto a tali interventi edilizi e pertanto dovevano essere risarciti.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i B. sulla base di cinque motivi; resiste con controricorso la L.C., che ha altresì proposto ricorso incidentale, basato su di un solo motivo, illustrato anche con memoria, cui i B. resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno quindi riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con riferimento al ricorso principale, il primo motivo attiene a dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.; assumono i ricorrenti che il rilievo secondo cui il primo giudice aveva errato nell’individuare come veduta la finestra che affaccia sul loro terrazzo, mentre la stessa era da considerarsi solo lucifera, e che quindi il predetto giudicante aveva violato l’art. 112 c.p.c., nell’ordinarne la collocazione a distanza legale, si sarebbe ripetuto da parte della Corte etnea che a sua volta avrebbe violato la stessa norma, atteso che la parte non aveva dedotto tale violazione, ma aveva soltanto prospettato ragioni sostanziali, mentre la violazione dell’art. 112 c.p.c., non poteva essere rilevata d’ufficio.

Con il secondo motivo si lamenta contraddittoria motivazione sullo stesso punto, in ragione dell’argomentare della L.C. al riguardo.

Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 346 c.p.c., in ragione del fatto che era stata proposta domanda di regolarizzazione della finestra lucifera e che quindi la Corte distrettuale avrebbe dovuto provvedere al riguardo.

Con il quarto motivo ci si duole di violazione degli artt. 1065 e 1067 c.c., in relazione al disposto reintegro della copertura a tegole dell’edificio B., in ragione delle risultanze della CTU al riguardo, che erano state lette in maniera approssimativa e comunque svisate nelle conclusioni raggiunte.

Con il quinto motivo si lamenta violazione dell’art. 2043 c.c., in ragione del fatto che le conclusioni del CTU in ordine ai danni lamentati dalla L.C. e relativi al suo immobile erano state in buona sostanza diverse e che quindi l’averle superate comportava che l’attribuzione di quei danni alle opere da essi ricorrenti effettuate contrastava con le risultanze tecniche.

L’unico motivo del ricorso incidentale attiene alla richiesta declaratoria di usucapione delle tubature e dei servizi igienici ed è ancorato alla dedotta consapevolezza che le controparti avevano della sussistenza di un tubo murato svolgente analoga funzione fin dal 1934.

Il primo ed il secondo motivo, attinenti entrambi alla pronuncia relativa alla finestra che affaccia sul terrazzo delle controparti possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono ad un argomento sostanzialmente comune, sia pure sotto profili diversi.

Il primo giudice aveva ordinata l’arretramento a distanza legale della finestra stessa avendola considerata veduta, quando invece essa era lucifera, come risultava incontestatamente dalla domanda proposta, con cui se ne chiedeva la regolarizzazione; la Corte etnea, rilevata la domanda svolta al riguardo e l’abbaglio del Tribunale al riguardo, ha annullato la sentenza sul punto, rilevando appunto che una domanda del genere non era mai stata proposta e che quindi il primo giudice era andato ultra petita, violando l’art. 112 c.p.c..

Il fatto che la controparte non avesse espressamente invocato la violazione di tale norma non era ostativo a che il giudice dell’appello si pronunciasse come ha fatto, in quanto la doglianza svolta al riguardo era tesa a far rilevare che si era disposto l’arretramento di una luce, qualificata tale anche dalle controparti, che ne avevano chiesto la regolarizzazione e il senso giuridico della impugnazione discende dalla interpretazione che ne da il giudice;

nella specie, attese le circostanze di fatto e processuali relative, era perfettamente corretto che l’attività ermeneutica della Corte etnea potesse attribuire alla L.C. il senso di denunciare una ultra o extra petizione.

Non sussiste quindi il vizio di ultrapetizione e neppure la dedotta contradditorietà motivazionale atteso che la sostenuta natura sostanziale del motivo di appello della L.C. aveva il solo scopo di evidenziare che era stata accolta una domanda mai proposta, cosa questa da cui il giudice dell’appello ha tratto le conclusioni sul piano giuridico, segnatamente processuale.

I due motivi in esame non possono essere pertanto accolti.

Anche il terzo motivo non ha pregio; gli odierni ricorrenti si dolgono dell’applicazione in subiecta materia dell’art. 346 c.p.c., definendosi parte vittoriosa, ma incorrono in un equivoco, in quanto non era stata accolta la domanda di regolarizzazione della luce, ma altra domanda mai proposta relativamente a quella finestra; ne consegue che è corretto il richiamo all’art. 346 citato, in quanto gli odierni ricorrenti principali non erano vittoriosi su punto.

Ciò posto non occorre spendere ulteriori argomenti per affermare che le ragioni su cui si fondano le doglianze sono inconferenti e il relativo motivo va respinto sulla base del seguente principio di diritto: la parte che impugni una sentenza con cui è stata accolta una domanda in realtà ritenuta non proposta, sia pure se riferita ad un diritto concernente lo stesso oggetto, non può, ai fini dell’applicabilità nella specie dell’art. 346 c.p.c., considerarsi vittoriosa in quanto sulla domanda realmente proposta non v’era stata pronuncia alcuna.

Il quarto motivo concerne una questione che, anche se proposta in primis sotto il profilo della violazione degli artt. 1065 e 1067 c.c., in realtà investe questioni di fatto e/o di motivazione, il cui vizio peraltro viene anch’esso denunciato; in realtà infatti il disposto reintegro della copertura a tegole dell’edificio B. è stata motivata a seguito di un esame critico della CTU, che la Corte catanese ha condotto con serietà di argomentazione e segnatamente con riferimento al fatto che a seguito della eliminazione della copertura a tegole la quantità di acqua piovana che si riversa sul cortile della controparte è doppia e da tale dato, ha ritenuto sussistere l’aggravamento della servitù.

Trattasi di questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, il quale ha implicitamente, ma chiaramente considerato prevalente e non altrimenti ovviabile il dato surricordato, traendo da tanto le conseguenze raggiunte.

Analogo discorso deve svolgersi relativamente al quinto motivo; in primo luogo, non sussiste alcuna violazione dell’art. 2043 c.c., in quanto la sentenza impugnata ha fatto discendere da un fatto ritenuto illecito il risarcimento dei danni materiale che ne sono conseguiti.

Quanto alla motivazione adottata, la stessa si basa su un passo della CTU (pp. 13-15) che ha attribuito le fessurazioni verificatesi nel muro della L.C. ai lavori effettuati dalle controparti ed ha deciso in tale senso.

Sia con riferimento al motivo in esame che a quello che precede va ricordato che il prospettare un preteso migliore e più appagante coordinamento di tutte le emergenze processuali non costituisce strumento idoneo a svilire la decisione raggiunta atteso che trattasi di aspetti del giudizio interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi acquisiti attinenti al libero convincimento del giudice e non all’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nei profili afferenti al quarto ed al quinto motivo, il Giudice del merito ha ancorato la sua decisione ad argomenti idonei a fondare la decisione.

Anche tale mezzo deve essere pertanto respinto e, con esso il ricorso principale.

L’unico motivo del ricorso incidentale è anch’esso privo di pregio;

va riaffermato infatti che per rendere una servitù apparente e, quindi, usucapitale, occorre l’esistenza di opere visibili, atte a dimostrarne a chiunque la sussistenza e il giudizio sulla esistenza o meno di tali opere è rimesso all’apprezzamento del giudice, che nella specie la ha motivatamente esclusa.

E’ del tutto irrilevante poi la conoscenza che la controparte potesse avere circa l’esistenza di tale servitù in quanto tale dato puramente soggettivo non può supplire alla sussistenza di opere visibili.

Consegue che anche il ricorso incidentale non può trovare accoglimento.

La reiezione di entrambi i ricorsi è valida ragione per la compensazione tra le parti delle spese relative al presente procedimento per Cassazione.

PQM

Riuniti i ricorsi, la Corte li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA