Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4250 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4250 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA
sul ricorso 22052-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel Spa, nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione Spa, in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. DA
CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che
le rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 21/02/2014

- ricorrenti contro
ROMEO FRANCESCO;
– intimato –

MARIA CAPUA VETERE del 30/03/2011, depositata il
16/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.

Ric. 2012 n. 22052 sez. A1 – ud. 16-01-2014
-2•

avverso la sentenza n. 2252/2011 del TRIBUNALE di SANTA

Svolgimento del processo
Ti Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza depositata in
data 16.08.2011, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione
s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di S. Maria Capua Vetere,
che aveva condannato l’appellante in favore di Francesco Romeo al

contratto di somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta
s.p.a. che avevano determinato il pagamento di bollette relative
all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato in relazione al
fatto che con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4,
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto
agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica
e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta” e che l’Enel non aveva ottemperato.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel
servizio elettrico s.p.a., nella qualità di procuratore speciale di Enel
Distribuzione e di beneficiaria del relativo ramo d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
1. Il Collegio preliminarmente ritiene opportuno dare atto che non
è di ostacolo alla trattazione del ricorso la mancata presenza all’odierna
pubblica udienza del rappresentante della Procura Generale presso
questa Corte; e ciò in quanto — essendo stata fissata la trattazione, con
decreto emesso dopo il 22 agosto 2013 — ai sensi dell’art.75, co. 2 del
d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, nella L. n. 98 del
2013, risultano applicabili sia la norma dell’art. 70, co.2 cod. proc. civ.,
come sostituita dal primo comma dello stesso art. 75 secondo cui il
pubblico ministero «deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di cassazione
Ric. 2012 n. 22052 sez. 3 – ud. 16-01-2014
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risarcimento del danno conseguito da una serie di inadempimenti del

nei casi stabiliti dalla legge»), sia la norma del primo comma dell’art. 75,
lettera b), del r.d. n. 12 del 1941, siccome sostituito dall’art. 81 del detto
di., secondo il quale «Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione
interviene e conclude: (…) in tutte le udienze dinarqi alle Seioni unite civili e nelle
udiene pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassaione, ad

z

z

comma, primo periodo, del codice di procedura civile». Per effetto di tali
modifiche alle udienze che si tengono presso la Sesta Sezione Civile
della Corte di Cassazione la partecipazione del Pubblico Ministero non
è più obbligatoria, ma solo facoltativa (cfr. Cass. 20 gennaio 2014, n.
1089).
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 della L. 14 novembre 1995, n. 481, assumendosi
che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma
4, di essa non ha avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza,
perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera h)
di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di
produzione ed erogazione di servizi, risultando l’art. 6, comma 4 della
citata deliberazione estranea a tale ambito.
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 della
deliberazione cit. potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2,
comma 12, lett. h) legge n. 485/1995.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2, comma 12, lett. h della L. n. 481/1995 in relazione all’art.
1196 cod. civ., nonché vizio di motivazione, assumendosi
l’insussistenza della potestà dell’A.E.E.G. sulla determinazione del
costo della bolletta, peraltro con modalità contrastanti con l’art. 1196
cit..
Ric. 2012 n. 22052 sez.
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– ud. 16-01-2014

ecce ione di quelle che si svolgono dinanj alla se ione di cui all’articolo 376, primo

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 1339 cod. civ., sotto il profilo che erroneamente il Tribunale
avrebbe attribuito efficacia integrativa del contratto all’art. 6, comma 4,
citato, invocando l’art. 1339 cit..
Con il quinto motivo si denuncia insufficiente motivazione in

inidoneità dell’art. 6, comma 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa
dovesse consistere la modalità gratuita di pagamento.
Con il sesto motivo si denuncia l’assenza di un reale danno subito e
correlativamente si formulano tre distinti ordini di censura,
segnatamente denunciandosi: difetto di interesse ad agire e violazione e
falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.; violazione e falsa
applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., dell’art. 1223 cod. civ. e del
principio di causalità adeguata; violazione e falsa applicazione degli
artt. 1175 e 1375 cod. civ. e abuso del diritto.
3. I primi cinque motivi vanno esaminati congiuntamente, perché,
sotto vari profili, prospettano un’unica censura e cioè l’inidoneità
dell’art. 6, comma 4 della cit. deliberazione a svolgere efficacia
integrativa del contratto.
3.1. Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in
fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 e
che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia
determinato in alcun modo nè l’inserimento della relativa previsione
nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso (principio poi
riaffermato numerose volte). A tal fine va ribadito che il potere
normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai
sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento
Ric. 2012 n. 220
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sez. M3 – ud. 16-01-2014

ordine a fatti decisivi e controversi, rappresentati dall’obbiettiva

di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa
integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti, anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive
e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga

consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione
speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la
consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la
deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore. Tuttavia la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2,
comma 12, lett. h), con i limiti indicati, in tanto può integrare,
attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i
contratti di utenza individuale in quanto ricorra l’imposizione di un
precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di
scelta sui tempi e sui modi.
3.2. Ciò posto, si osserva che — come già evidenziato nella cit.
sentenza n. 17786 del 2011, alle cui argomentazioni può farsi rinvio – la
previsione della deliberazione n. 200 del 1999, art. 6, comma 4,
imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta”, si connotava certamente come
prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto
determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In
realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua
indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di
perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato

.

Ric. 2012 n. 2205
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M3 – u.J 6-01-2014

comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o

attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di
documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte
escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o

della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia
ai sensi dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..
4. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla
base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi cinque motivi e
la sentenza va cassata. Risulta assorbito l’altro motivo.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, in quanto non
occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda va
rigettata.
Quanto alle spese processuali, il Collegio ravvisa la fattispecie di cui
all’art.92 co.2 cod. proc. civ. per compensare quelle dei due gradi di
merito, mentre le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi
cinque motivi, assorbito l’altro. Cassa la sentenza impugnata e,
pronunciando sul merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dei
gradi di merito. Condanna parte intimata alla rifusione alla parte
ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 600,00
(di cui € 400,00 per compensi), oltre accessori come per le
Roma 16 gennaio 2014
L’estensore
,e19tt. Annamaria Ambrosio

Il P
dott. Ant

dente

integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca

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