Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4250 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25015/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, n. 3511/13/2018, depositata il 28 agosto 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 24 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente C.S. ha impugnato un silenzio-rifiuto di rimborso IRPEF relativo al periodo di imposta dell’anno 2004, avente ad oggetto la tassazione del contributo costituito dalle borse formative all’autoimpiego di cui alla L.R. 23 gennaio 1998, n. 3, art. 2 operata a termini del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 50, lett. c) (TUIR), deducendo che tale contributo non fosse assoggettato a tassazione.

La CTP di Catania ha accolto il ricorso del contribuente e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 28 agosto 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio e ha accolto l’appello incidentale del contribuente relativo alle spese processuali. Ha ritenuto il giudice di appello che il contributo all’autoimpiego, pur essendo assimilabile ai redditi da lavoro dipendente, non è soggetto a tassazione a termini della L.R. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17, art. 76 norma ritenuta applicabile all’anno di imposta 2004.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47 TUIR pro tempore vigente (art. 50 TUIR), in combinato disposto con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 24, L.R. Sicilia n. 3 del 1998, art. 2 e L.R. Sicilia n. 17 del 2004, art. 76 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto il contributo erogato a termini dell’art. 2 L.R. n. 3/1998, finalizzato a promuovere progetti di formazione all’autoimpiego, non assoggettabile a tassazione nella forma della ritenuta di acconto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 24. Deduce il ricorrente che tale erogazione è assimilabile alle borse di studio, assegno, premio o sussidio di cui all’art. 47, lett. c) TUIR (ora art. 50), benchè finalizzata a una futura ed eventuale occupazione.

Deduce che la L.R. n. 17 del 2004 non ha carattere retroattivo e deve essere assoggettate all’imposta per l’anno 2004.

2 – Il ricorso è fondato.

2.1 – Il giudice di appello non dubita dell’assoggettamento a tassazione secondo quanto dispone l’art. 47, lett. c) TUIR (attuale art. 50), delle erogazioni di cui alla L.R. Sicilia n. 3 del 1998, art. 2 citando la giurisprudenza di questa stessa Sezione (Cass., Sez. VI, 20 marzo 2014, n. 6480), ma esclude l’assoggettamento a tassazione ai fini IRPEF sulla base della L.R. Sicilia n. 17 del 2004, art. 76.

2.2 – Così facendo, il giudice di appello ha ritenuto applicabile retroattivamente tale ultima disposizione, contenute nella L. n. 17 del 2004, pubblicata su G.U.R.S. 31 dicembre 2004, in quanto applicata a contributi erogati nel corso dell’anno di imposta 2004. La CTR si è, pertanto, posta in contrasto con l’orientamento di questa Corte, che ritiene che la L.R. n. 17 del 2004, art. 76 – che riguarda “i contributi corrisposti ai sensi della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3, art. 2”, esentandoli da tale imposta – non ha carattere retroattivo (Cass., n. 2014/6480, cit.; Cass., Sez. V, 14 settembre 2016, n. 18061; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2017, n. 2427). E ciò proprio sulla base di quanto statuito dal giudice delle leggi, che ha stabilito che “la norma introdotta dalla L. n. 17 del 2004, art. 76 ha carattere innovativo, con riferimento al trattamento fiscale dei contributi regionali previsti dalla L. n. 3 del 1998, art. 2 e deve conseguentemente ritenersi destinata ad esplicare i suoi effetti solo dalla sua entrata in vigore” (Corte Cost., 10 marzo 2014, n. 43).

2.4 – L’applicazione della suddetta disposizione riguarda, pertanto, le erogazioni L.R. n. 3 del 1998, ex art. 2 successive all’entrata in vigore della L.R. n. 17 del 2004.

3 – La CTR, con la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto di applicare ai contributi comunque erogati nel corso dell’anno di imposta 2004 l’art. 76 L.R. cit., non ha fatto buon governo di tali principi.

Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR a quo, affinchè accerti in fatto se l’erogazione del contributo costituito dalle borse formative all’autoimpiego di cui alla L.R. 23 gennaio 1998, n. 3, art. 2 sia avvenuto in epoca successiva all’entrata in vigore della L.R. n. 76 del 2004.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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