Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4249 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1270-2005 proposto da:

T.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avvocato ARACHI

TOMMASO, rappresentato e difeso dall’avvocato DONNO FAUSTO;

– ricorrente –

e contro

M.M. (OMISSIS), COOP EDIL REPUBBLICA A RL

P.IVA01281910727 in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1306/2003 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 31/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trani, con sentenza in data 17.5.2000, in accoglimento della domanda proposta da T.S. condannava la Cooperativa Edilizia Repubblica s.r.l. e l’appaltatore M. M. a pagamento della somma di L. 6.600.000, oltre intessi legali a titolo di risarcimento dei danni per i difetti di costruzione riscontrati nell’appartamento di cui l’attore era stato assegnatario da parie della predetta Cooperativa in quanto socio della medesima. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il M. deducendo in specie l’avvenuta decadenza – quantomeno nei suoi confronti – dell’azione ex art. 1669 c.c. in quanto la denuncia dei gravi difetti non era stata effettuata entro un anno dalla scoperta.

Si costituivano da Cooperativa ed il T.; questi chiedeva il rigetto del gravame e proponendo a sua volta appello incidentale per l’errato calcolo delle spese di giudizio liquidate dal primo giudice.

Quanto alla Cooperativa, essa si rimetteva integralmente ai motivi d’appello proposti dal F., chiedendo la riforma della decisione stessa. L’adita Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1306/03 depos. in data 31.12.2003 in parziale accoglimento dell’appello principale, dichiarava il T. decaduto dall’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. nei confronti del M.;

accoglieva altresì l’appello incidentale per quanto di ragione e di conseguenza condannava la Cooperativa al pagamento in favore del T. delle spese del primo grado del giudizio liquidate in complessive L. 7.700.000. Condannava il T. al pagamento in favore del M. delle spese del doppio grado; compensava infine le spese del grado tra T. e la Cooperativa. Riteneva la Corte territoriale che il T. fosse decaduto dall’azione ex art. 1669 c.c. per non avere denunciato i vizi entro l’anno dalla scoperta e ciò nei riguardi dell’appellante M..

Ricorre il T. per la cassazione di tale pronuncia, sulla base di n. 2 censure; gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primo motivo del ricorso, l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., nonchè l’insufficiente motivazione”.

Non condivide la tesi della Corte territoriale per quanto riguarda la decorrenza del termine di decadenza annuale ex art. 1669 c.c. secondo cui il “dies a quo” decorreva fin dalla data dell’accertamento tecnico preventivo espletato su richiesta dello stesso T. (e non da quella del deposito della CTU), accertamento che però non era stata portato a conoscenza del M. (la s.d.f. F.), non essendo stato richiesto tale atto d’istruzione preventiva nei suoi confronti, ma contro altro soggetto (la s.r.l. Maenza Costruzioni).

Sostiene il ricorrente che la decorrenza de termine di cui all’art. 1669 c.c. va riferita all’espletamento della CTU successivamente disposta nel corso del giudizio, per cui in tal caso il termine annuale de quo a quella data, non era ancora maturato, invero soltanto attraverso la CTU era stato possibile accertare la reale causa del fenomeno dannoso e la conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera.

La doglianza non è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte ….” Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui i committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravita dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L’accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato ai giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto” (Cass. n. 4622 de 29/03/2002; n. 14626 del 15/10/2002;

Cass. n. 6092 del 12/05/2000; Cass. 7612 del 17/07/1999; Cass. n. 14218 del 17/12/1999; Cass. n. 11740 del 01/08/2003).

Ciò posto, nella fattispecie l’esponente ritiene (in modo peraltro generico) che solo attraverso gli accertamenti tecnici effettuati tramite la CTU – e non quindi tramite il precedente accertamento tecnico preventivo – era stata dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause;

in tal modo però egli finisce per introdurre inammissibili valutazioni di fatto non sindacabili ne giudizio di legittimità, attesa la corretta motivazione della sentenza, immune da vizi logici e giuridici.

Passando all’esame del secondo motivo del ricorso, l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

Lamenta che il giudice di 2 grado accogliendo l’appello proposto dal M. ha condannato i T. al pagamento delle spese del doppio grado in favore di quest’ultimo, mentre per quanto riguarda la Cooperativa erano state immotivatamente compensate le spese del giudizio d’appello, nonostante la posizione processuale della Cooperativa e quella del F. fosse identica, essendo rimasta ugualmente soccombente nei riguardi del T..

Anche tale doglianza è infondata.

Ha più volte precisato la S.C., “… in tema di spese processuali e con riferimento a testo dell’art. 92 c.p.c. ….. la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo. Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c. sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza od la evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto” (Cass. n. 22541 del 20/10/2006).

Conclusivamente i ricorso dev’essere rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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