Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4249 del 17/02/2017
Cassazione civile, sez. trib., 17/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.17/02/2017), n. 4249
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21952-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SELACOM DI T.M. & C. SAS in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
LATINA 288, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO MATTEINI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO CRASTA giusta
delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 324/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 30/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/01/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia, promossa da Selacom s.a.s. di M.T. & C., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto da quest’ultima contro la sentenza della CTP di Roma n. 235/08/2009 che aveva accolto il ricorso della contribuente ed annullato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per iva, irap e crediti d’imposta disconosciuti dall’Ufficio relativamente all’anno 2004.
Osservava il Giudice di appello, in particolare, che la mancata indicazione del responsabile del procedimento sulla cartella di pagamento costituiva violazione della vigenti disposizioni di legge e segnatamente dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente. Concludeva, quindi, che nonostante la L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4 ter, prevedesse la nullità dell’atto di riscossione privo di tale requisito solo a decorrere dal 1 giugno 2008, ciò non di meno doveva disporsi in via giudiziale l’annullamento della impugnata cartella esattoriale, come richiesto dal contribuente, trattandosi di atto amministrativo imperfetto.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza, cui resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c., la contribuente.
Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico mezzo di impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4 ter, giacchè la CTR non avrebbe considerato che il contenuto degli atti della riscossione è tassativamente indicato dalla prima disposizione citata e che non ogni carenza comporta la invalidità dell’atto, sanzione introdotta, per quanto qui rileva, dalla seconda disposizione, soltanto a decorrere dal 1 giugno 2008.
Il ricorso è fondato.
La questione posta dalla ricorrente Agenzia ha trovato soluzione nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di mancata indicazione del responsabile del procedimento, secondo cui siffatto obbligo ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.
L’ordinamento, tuttavia, non tutela l’interesse all’astratta regolarità del procedimento amministrativo, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio subito dalla parte in dipendenza del vizio denunciato, purchè la parte medesima deduca e dimostri il nocumento subito, pregiudizio che, nel caso in esame, non risulta neanche dedotto dalla società.
Va rilevato, altresì, che il D.L. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, nel disporre che “La cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella”, prevede che “Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.” (ex multis, Cass. n. 332/2016; n. 13747/2013).
E la Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata la questione di costituzionalità di tale norma, con la sentenza n. 58/2009, ha escluso “che, anteriormente all’emanazione della disposizione impugnata, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento”. Deve pertanto escludersi che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella impugnata costituisca motivo di nullità della stessa.
Consegue, per quanto sopra detto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo esame della controversia – impregiudicate le questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato, avendole ritenute assorbite – ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017