Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4248 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4248 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORD INANZA
sul ricorso 25359-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CREO CASA . DI GRASSO GAETANO & C SAS, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA EMILIA 81, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
CARLO PARENTE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
CARUSO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/02/2018

avverso la sentenza n. 1815/32/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 31/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.

Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 16 marzo 2016 la Commissione tributaria
regionale della Lombardia accoglieva l’appello incidentale proposto
dalla Creo Casa sas di Grasso Gaetano & C. avverso la sentenza n.
11896/25/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che
ne aveva parzialmente accolto il ricorso contro l’avviso di
accertamento IRAP, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in
particolare che, pur correttamente applicata la metodologia accertativa
induttiva ex artt. 39, secondo comma, lett. a), 41, d.P.R. 600/1973, 55,
d.P.R. 633/1972, trattandosi di omissione della dichiarazione tributaria
per l’annualità fiscale de qua, tuttavia il concreto estrinsecarsi della
metodologia medesima non poteva trovare validazione in sede
giudiziale, sicché le pretese creditorie portate dall’atto impositivo
impugnato non erano fondate.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Considerato che:
In via preliminare e d’ufficio si deve rilevare la nullità delle sentenze di
primo e di secondo grado, poiché emesse a contraddittorio non
integro.
Va ribadito che:
Ric. 2016 n. 25359 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

-

«In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base

della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e
delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche

riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in
cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti
devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non
può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in
ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto
di essi» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451 01);
-«L’Irap è imposta assimilabile all’Ilor, in quanto essa ha carattere reale,
non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale,
potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dagli art. 17,
comma 1, e 44 del d.lgs. n. 446 del 1997. Ne consegue che, essendo
l’Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n.
917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel
giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società» (Sez. U,
Sentenza n. 10145 del 20/06/2012, Rv. 622713 – 01);
-«L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di
persone, se autonomamente operato, non determina, in caso
d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti
dei relativi soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente
proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte
dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo
dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non
sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso
Ric. 2016 n. 25359 sez. MT – ud. 06-12-2017
-3-

avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società,

specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus
processus” per l’inscindibilità delle due situazioni» (Sez. 5, Sentenza n.
26071 del 30/12/2015, Rv. 638421 – 01).
Risulta evidente nel caso di specie la violazione dei principi di diritto
espressi in tali arresti giurisprudenziali, posto che la controversia

contribuente imputabile “per trasparenza” non è stata estesa, ab origine
come necessario, ai soci della stessa.
Pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata

r

con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Milano 0*e
PQM

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione
tributaria provinciale di Milano.
Così deciso in Roma, 6 dicembre 217
Il Pr sidente

relativa all’IRAP, all’IVA ed al reddito societario della società

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