Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4248 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19662-2019 proposto da:

D.V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA

535, presso lo STUDIO LEGALE SANTORO, rappresentato e difeso

dall’avvocato NUNZIO LANTERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9249/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. D.V.R. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate su una istanza di rimborso dell’Irap pagata per gli anni 2008, 2009 e 2010.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso affermando che il contribuente aveva assolto all’onere di provare l’insussistenza del presupposto impositivo costituito dall’assenza di una autonoma organizzazione.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Lazio accoglieva l’appello rilevando: a) la legittimità della nuova prospettazione difensiva e produzione documentale in quanto integrante una emendatio e non una mutatio libelli; b) la legittimità dell’accertamento in quanto il contribuente si avvaleva per l’espletamento della propria attività di mezzi non minimali e della struttura organizzativa di una associazione tra professionisti.

5. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per avere i giudici di seconde cure erroneamente ritenuto ammissibile la nuova prospettazione difensiva in appello integrante una vera e propria eccezione la cui proposizione nel giudizio di secondo grado è preclusa dalla norma processuale sopra indicata.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per aver l’impugnata sentenza erroneamente ritenuto, in assenza di una autonoma organizzazione di mezzi e persone, sussistente il presupposto dell’Irap dal solo fatto della partecipazione da parte del professionista ad una associazione professionale.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Questa Corte ha avuto modo di statuire che “nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che “le eventuali falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall’Amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in quanto, comunque, attengono all’originario “thema decidendum” (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto di rimborso), fatto salvo il limite del giudicato” (Cass. 11682/2007; n. 1133/2009; n. 21314/2010; n. 3338/2011, 25586/2016 e 31626/2018).

2.2 Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico.

2.3 Nella specie l’Agenzia delle Entrate si è limitata in appello ad introdurre un elemento di fatto – partecipazione del D.V. ad una associazione professionale – idoneo a configurare ex sè, secondo l’assunto dell’Ufficio il requisito dell’autonoma organizzazione con conseguente contestazione dei fatti costitutivi del rimborso richiesto dalla controparte, sicchè le argomentazioni svolte sul punto dai giudici di appello risultano corrette

3. Il secondo motivo è parimenti infondato.

3.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “in tema d’IRAP, l’esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l’assenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensì l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa” (Cass. n. 19962/2019 18920/16, sez. un. 7371/16, 24088/16, 21164/16).

3.2 Nella fattispecie è circostanza accertata dalla sentenza di secondo grado oltre che non contestata dal contribuente che D.V.R., negli anni di imposta oggetto dell’accertamento, abbia partecipato all’associazione tra professionisti denominata Studio R&K assoc. Profess. Dr. D.V. e Dott. A. K..

3.3 Il contribuente non ha dimostrato lo svolgimento di attività del tutto estranea a quella dello studio associato, funzionalmente scollegata da essa, non interferente in alcun modo con la medesima sicchè che può ritenersi che il ricorrente beneficiasse dell’apparato organizzativo dell’associazione anche per la parte di attività professionale asseritamente individuale.

3.4 La CTR ha quindi fatto buon uso dei suesposti principi giurisprudenziali.

4 Il ricorso va quindi rigettato.

5 Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA