Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4248 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.17/02/2017),  n. 4248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17325/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DEL TEATRO

VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO CORSANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO BARTOLI, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 50/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 19/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BARTOLI che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c., per la cassazione della sentenza n. 50/23/11, depositata il 19/5/2011, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto avverso la sentenza di prime cure che, in accoglimento del ricorso di R.S., avente ad oggetto la cartella di pagamento notificata il 15/9/2007 da Equitalia Gerit s.p.a. alla contribuente, aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario da recuperare. La CTR ha evidenziato, in particolare, che il gravame è stato proposto oltre il termine c.d. lungo (un anno e 46 giorni, per effetto della sospensione nel periodo feriale, dalla pubblicazione della sentenza) di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis vigente, nel caso di specie decorrente dal 4/5/2009 (data di pubblicazione della sentenza di primo grado) e scadente il 19/6/2010, di sabato, mentre l’appellante aveva provveduto alla notifica dell’atto d’impugnazione, a mezzo del servizio postale, solo il 21/6/2010 (data di invio del piego raccomandato), non trovando applicazione la proroga di diritto della scadenza di detto termine, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, rispetto ad un’attività di natura amministrativa quale è quella concernente la notificazione diretta, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e L. n. 146 del 1998, art. 20 (di modifica della L. n. 890 del 1982, art. 14).

La contribuente resiste con controricorso, mentre Equitalia Centro s.p.a. non ha svolto alcuna attività difensiva.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate, denunzia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 155 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e si duole del fatto che la CTR non ha considerato che, ai sensi della menzionata disposizione processuale (applicabile anche al processo tributario in forza del rinvio alle norme del codice di rito operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2), se il giorno di scadenza dei termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza è festivo o cade di sabato, detta scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Nel caso di specie, pertanto, atteso che il termine per la proposizione del ricorso in appello scadeva il 19/6/2010, il ricorso proposto il 21/6/2010, di lunedì, doveva essere giudicato tempestivo.

Il motivo è fondato.

Come già questa Corte ha avuto modo di chiarire, nelle controversie tributarie, il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del novellato art. 155 c.p.c., comma 4, applicabile nella specie in quanto il ricorso originario risulta proposto “nel novembre 2007” e, dunque, successivamente alla data del 1 marzo 2006 (Cass. n. 11269/2016; 672872012; S.U. n. 14187/2012).

Pertanto, dovendosi dare continuità al suddetto principio, il ricorso merita di essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, per l’esame del merito, ad altra Sezione della Commissione Tributaria della Toscana.

Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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