Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4247 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. III, 22/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 22/02/2011), n.4247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10090-2006 proposto da:

G.R., M.G.A. DETTO

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ITALO PANATTONI

177/A, presso lo studio dell’avvocato MILIONI GUERRIERO ARISTIDE, che

li rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSOCIAZIONE ITALLIANA DELLA CACCIA ITALCACCIA, (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso

lo studio dell’avvocato TONUCCI MARIO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

U.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 640/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione 2^ Civile, emessa il 15/12/2004, depositata il 10/02/2005;

R.G.N. 160/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito l’Avvocato FANTINI Alberto per delega avv. TONUCCI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per rigetto e condanna delle

spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma – con sentenza n. 34844/2001 – ha dichiarato inammissibile per mancanza dell’autorizzazione assembleare l’azione di responsabilità sociale, proposta ai sensi dell’art. 22 c.c. dall’Associazione Italiana della Caccia (Italcaccia) contro gli ex amministratori, G.R., M.G.A. e U.T., ed ha condannato l’attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Proposto appello da Italcaccia, a cui hanno resistito gli appellati, con sentenza 15 dicembre 2004 – 10 febbraio 2005 n. 640 la Corte di appello di Roma – in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado – ha annullato la condanna dell’appellante al risarcimento dei danni, compensando fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Il G. e il G.A. propongono tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Italcaccia con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I tre motivi di ricorso denunciano tutti “Violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5” in relazione: alla necessità dell’autorizzazione (primo motivo); all’omesso esame della sentenza penale di appello (secondo motivo); all’omessa motivazione sulle spese di lite (terzo motivo).

2.- Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto si fonda su argomentazioni a sostegno della necessità dell’autorizzazione assembleare per proporre azione di responsabilità contro gli amministratori, necessità che la sentenza impugnata ha riconosciuto, accogliendo la tesi degli appellanti.

Il secondo motivo è inammissibile poichè si limita a contestare il merito della decisione di appello, nella parte in cui ha negato agli odierni ricorrenti il risarcimento dei danni nonostante le sofferenze loro procurate da un processo penale, senza porre in evidenza illogicità o incongruenze della motivazione, che risulta invece adeguatamente argomentata.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto investe la compensazione delle spese, cioè un capo della decisione rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito.

La decisione risulta adeguatamente motivata e non è meritevole di censura, avendo anche richiamato a supporto della compensazione delle spese la reciproca soccombenza delle parti nel giudizio di appello.

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

4.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 5.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.800,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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