Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4247 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 327-2005 proposto da:

SHINO LIMITED LIABILITY COMPANY (OMISSIS), in persona del suo

procuratore speciale Avv. T.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio

dell’avvocato BARLETTELLI PATRIZIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A. (OMISSIS), M.G.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 494/2003 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato BARLETTELLI Patrizia, difensore del ricorrente che

ha chiesto accoglimento del ricorso, deposita cartoline di

ricevimento ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale citazione, la Shino Limited Liability Company conveniva i coniugi F.A. e M.G., di fronte al tribunale di Crotone, esponendo che, con contratto di rendita vitalizia stipulato in Lugano per notar Bernasconi, la società si era impegnata a versare ai convenuti la rendita vitalizia nell’importo specificato in corrispettivo della cessione della nuda proprietà di alcuni terreni pure specificati; le parti si erano altresì accordate perchè si procedesse nel più breve tempo possibile alla trascrizione della cessione dei diritti immobiliari presso la competente Conservatoria, ma che il comportamento dei convenuti aveva convinto essa Società che gli stessi non intendessero adempiere.

Chiedevano pertanto, previa declaratoria dell’inadempimento dei convenuti, sentenza ex art. 2932 c.c..

L’adito tribunale, nella contumacia dei convenuti, respingeva la domanda siccome ritenuta inammissibile, perchè il contratto conteneva gli elementi utili per la trascrizione e regolava le spese.

Avverso tale sentenza proponeva appello a Shino LLC; si costituivano gli appellati aderendo all’impugnazione.

Con sentenza in data 3.10/19.11.2003, la Corte di appello di Catanzaro rigettava l’impugnazione e regolava le spese; rilevava la Corte calabrese che il negozio era da considerarsi nullo perchè in Frode alla legge, siccome volto ad aggirare con la sentenza i limiti, di diritto pubblico, di trascrivibilità dell’atto.

Rilevato che non si impugnava la sentenza di prime cure laddove la stessa aveva escluso la sussistenza dell’assunzione di obblighi a contrarre, e ritenuta l’inidoneità al fine della lettera (OMISSIS), siccome insuscettibile di trascrizione, rilevava altresì che la domanda era carente delle essenziali allegazioni della destinazione urbanistica delle aree e della domanda di concessione in sanatoria, corredata dei documenti prescritti.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre sulla base di un unico, articolato motivo, la Shino LLC; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo in cui il presente ricorso si articola, si lamenta nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1372 e ss. e 2932 c.c., oltrechè omessa e contraddittoria motivazione.

Assume la ricorrente che la sentenza impugnata male avrebbe interpretato il senso e la natura dell’atto concluso tra le parti a Lugano, in ragione anche del fatto che le stesse parti avevano successivamente e concordemente attribuito a quel fatto natura di preliminare e che, in ogni caso, chiave ermeneutica del tutto avrebbe dovuto essere la volontà contrattuale, chiaramente espressasi al riguardo, anche in ragione della acclarata, seppure negata dal primo giudice, impossibilità di trascrizione di quell’atto, così come era, in (OMISSIS).

In ogni modo, anche a prescindere da tali considerazioni, le argomentazioni in base a cui la Corte calabrese aveva respinto l’impugnazione non erano valide, atteso che non si era mai richiesta la trascrizione della lettera (OMISSIS) e che la norma che prescriveva l’allegazione della destinazione urbanistica dell’area era stata abrogata quando il giudizio di appello era ancora in corso, mentre la domanda di concessione in sanatoria corredata dai prescritti versamenti non era necessaria, atteso che venivano trasferiti soltanto terreni.

Il motivo non ha pregio; il giudice del merito può interpretare secondo il suo giudizio gli atti, a prescindere da quella che potesse apparire la volontà delle parti, segnatamente in un caso quale quello in esame in cui emerge dallo stesso succedersi dei fatti che l’attribuzione della natura di contratto preliminare all’atto che ne occupa è stata operata solo dopo che gli odierni resistenti avevano (a dire della ricorrente) manifestato la volontà di non addivenire alla stipula del rogito, necessitato dalla carenza di sufficienti elementi nell’atto conclusi in (OMISSIS) per la trascrizione in (OMISSIS).

Tanto premesso, integrata in tal senso la motivazione adottata al riguardo e forse troppo sintetica dalla Corte distrettuale, devesi rilevare che lo stesso provvedimento normativo (D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito in L. 1 agosto 2002, n. 185) con cui veniva abrogata la norma di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 52, art. 17 ha reintrodotto detta disposizione, la cui osservanza, con riferimento alla destinazione delle aree, era pertanto dovuta.

Tralasciato il profilo attinente alla rilevanza o meno, sempre ai fini che ne occupano, della presenza di fabbricati su almeno uno dei terreni cui il contratto si riferiva, va sottolineato che la ratio decidendi legata alla natura in frode alla legge del contratto de quo, espressamente argomentata dalla Corte calabrese in ragione del fatto che lo stesso era diretto, mediante ricorso alla sentenza, a superare i limiti (di diritto pubblico) alla trascrivibilità dell’atto, non risulta assolutamente impugnata in questa sede, cosa questa che in ragione del fatto che la stessa è astrattamente idonea a dar conto, da sola, della decisione adottata (cfr. Cass. 8.5.1985;

giurisprudenza consolidata) ovviamente comporta un profilo di inammissibilità dei ricorso che, nel suo complesso, va pertanto rigettato. Non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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