Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4247 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4247 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA
sul ricorso 21836-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELE1 I RICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

9.99

Data pubblicazione: 21/02/2014

- ricorrenti contro
NAPOLITANO PASQUALE;

– intimato –

– Sezione Distaccata di AIROLA, depositata il 19/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.

Ric. 2012 n. 21
-2-

-01-2014

avverso la sentenza n. 668/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Benevento sez. distaccata di Airola con sentenza n.
668 depositata in data 19.07.2011, ha rigettato l’appello proposto
dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di
Monteserchio, che aveva condannato l’appellante in favore di Pasquale

inadempimenti del contratto di somministrazione dell’energia elettrica
corrente con detta s.p.a. che avevano determinato il pagamento di
bollette relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.
Il fondamento della domanda era stato individuato in relazione al
fatto che con deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4,
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto
agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica
e, quindi, all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta” e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in
ogni caso, l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità di pagare
senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione
incombenti su di essa come professionista.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel
servizio elettrico s.p.a., nella qualità di procuratore speciale di Enel
Distribuzione e di beneficiaria del relativo ramo d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
1. 11 Collegio preliminarmente ritiene opportuno dare atto che non
è di ostacolo alla trattazione del ricorso la mancata presenza all’odierna
pubblica udienza del rappresentante della Procura Generale presso
questa Corte; e ciò in quanto — essendo stata fissata la trattazione, con
decreto emesso dopo il 22 agosto 2013 — ai sensi dell’art.75, co. 2 del
d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, nella L. n. 98 del
Ric. 2012 n. 218
-3-

Napolitano al risarcimento del danno conseguito da una serie di

2013, risultano applicabili sia la norma dell’art. 70, co.2 cod. proc. civ.,
come sostituita dal primo comma dello stesso art. 75 secondo cui il
pubblico ministero «deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di cassazione
nei casi stabiliti dalla legge»), sia la norma del primo comma dell’art. 75,
lettera b), del r.d. n. 12 del 1941, siccome sostituito dall’art. 81 del detto

interviene e conclude: (..) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle
udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad
eccezione di quelle che si svolgono dinan

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