Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4247 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.17/02/2017),  n. 4247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12719/2012 proposto da:

CASA DI CURA SAN LUCA SRL, in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C/O

STUDIO LEGALE LABLAW VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, rappresentato e

difeso dagli Avvocati NICOLO’ SCHITTONE e MICHELE ALLIEGRO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore Generale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BECCARIA

29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO,

LELIO MARITATO giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

SCC CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE 3^ DI ROMA, CONCESSIONARIA EQUITALIA GERIT

SPA;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 70/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il controricorrente l’Avvocato MATANO per delega

dell’Avvocato SGROI che si riporta agli atti; udito per il

resistente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Casa di Cura San Luca s.r.l. impugnava la cartella di pagamento emessa, per conto dell’INPS, dal Concessionario della riscossione, per contributi SSN e somme aggiuntive, relativamente al periodo dal 1993 al 1996, ammontanti ad Euro 622.185,27.

L’adito Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, in accoglimento della pregiudiziale ed assorbente eccezione proposta dall’INPS, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia in quella delle commissioni tributarie. Riassunto il giudizio, la CTP di Roma, con sentenza n. 223/61/09, depositata il 30/1/2009, dichiarava inammissibile il ricorso perchè proposto oltre il termine di giorni sessanta previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, corrente dalla data di deposito della sentenza con cui il Giudice del Lavoro aveva rilevato il difetto di giurisdizione.

La società appellava tale decisione e la CTR del Lazio, giusta decisione in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, respingeva il gravame osservando, in particolare, che la contribuente aveva lasciato trascorrere “21 mesi” dalla emissione della cartella esattoriale prima di adire il Giudice tributario, e che neppure poteva utilmente invocare alcun errore scusabile ai fini della remissione in termini.

Avverso la sentenza la Casa di Cura San Luca s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo d’impugnazione.

L’INPS, con controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga rigettata.

L’intimata Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’ udienza di discussione.

La Concessionaria Equitalia Gerit s.p.a., invece, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme e principi di diritto e, segnatamente, del principio della transiatio iudicii dal giudice ordinario al giudice speciale, in caso di pronuncia sulla giurisdizione, giacchè la CTR non ha considerato che la contribuente aveva tempestivamente proposto opposizione avverso la cartella di pagamento notificata il 19/6/2006, depositando il ricorso il 18/7/2006 presso l’adito Tribunale capitolino, e che la fattispecie, cui non è applicabile ratione temporis la L. n. 69 del 2009, art. 59, soggiace pur sempre alla disciplina prevista per la competenza dagli artt. 44, 45 e 46 c.p.c., la quale ammette la riassunzione della causa innanzi al giudice indicato come competente a conoscere la controversia, applicabile nel caso di specie estensivamente non sussistendo alcuna previsione contenente un espresso divieto della traslatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale. Evidenzia la ricorrente che il processo prosegue davanti al giudice dotato di giurisdizione mediante riproposizione della domanda entro il termine semestrale di cui all’art. 50 c.p.c. (nel testo allora vigente, trattandosi di giudizio iniziato prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009), con salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda giudiziale.

Il motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.

Giova premettere che, con la L. n. 69 del 2009, art. 59, il legislatore ha provveduto a colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2007, la quale ha dichiarato l’incostituzionalità della L. n. 1034 del 1971, art. 30, nella parte in cui non prevede che gli effetti processuali e sostanziali, prodotti dalla domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione, si conservino, a seguito della declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito innanzi al giudice munito di potestas iudicandi.

La disposizione, come correttamente osservato dalla ricorrente, non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

Va, tuttavia, precisato che l’istituto della traslatio iudicii, rimasto sino alla riforma formalmente circoscritto entro i confini della disciplina sulla competenza, in quanto solo l’art. 50 c.p.c., prevede il meccanismo della riassunzione del processo innanzi al giudice competente, assicurando la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale, aveva trovato applicazione, in giurisprudenza, anche nei rapporti tra diverse giurisdizioni e non solo, quindi, tra diversi giudici appartenenti allo stesso plesso giurisdizionale.

L’evoluzione interpretativa, infatti, ha ridotto negli anni l’importanza della distinzione organica tra giudice ordinario e giudici speciali accolta dalla Costituzione, che faceva in modo che le varie giurisdizioni costituissero corpi fra di loro separati, a partire dalla sentenza n. 4109/2007 della Corte di legittimità e dalla sentenza n. 77/2007 della Corte costituzionale, che avevano dato l’avvio all’opera di erosione, in quanto le differenze di organizzazione non possono essere di danno all’efficienza e all’efficacia del servizio giustizia.

Ha fatto seguito il legislatore del 2009 (art. 59, n. 69/2009), che ha integrato il disposto dell’art. 50 c.p.c., rendendo possibile la riassunzione e, con essa, la prosecuzione del processo dinanzi al giudice di cui si è affermata la giurisdizione, in tal modo rendendo evidente che, di fronte a questa evoluzione, una disciplina della giurisdizione diversa da quella della competenza non ha ragione di esistere, se non, come osservato da autorevole dottrina, ” nei limiti in cui si voglia dare maggior rilievo alla competenza, per così dire giurisdizionale, rendendola rilevabile d’ufficio più di quanto sia previsto per la competenza in senso stretto (ma oggi, anche sotto questo profilo, le discipline tendono ad essere sempre più omogenee)”.

E’ stato affermato da questa Corte che ” Sia nel caso di ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1) – previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso ai sensi dell’art. 111 Cost., a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle Sezioni Unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata – sia nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile dinanzi al giudice ordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario, opera la transiatio iudicii, così consentendosi al processo, iniziato erroneamente davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione indicata, di poter continuare davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la controversia, comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente il servizio giustizia, costituzionalmente rilevante. Il principio della translatio iudicii è estensibile anche alle pronunce declinatorie della giurisdizione emesse dai giudici di merito senza che si configuri una violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in relazione all’attuale, impeditiva disciplina processuale, dal momento che, in virtù di una interpretazione adeguatrice del sistema processuale, ancorchè la pronuncia del giudice di merito dichiarativa del difetto di giurisdizione, a differenza di quella delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non imponga, al Giudice del quale è stata affermata la giurisdizione, di conformarvisi, alle parti è dato, per la soluzione dell’eventuale conflitto negativo di giurisdizione, il rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, sicchè il meccanismo correttivo della situazione di stallo, consente di pervenire alla decisione della questione di giurisdizione con effetti vincolanti nei confronti del giudice dichiarato fornito di giurisdizione, innanzi al quale è resa praticabile la transiatio iudicii” (Cass. SS.UU. n. 4109/2007; SS.UU. n. 9130/2011; Cass. n. 10323/2015).

L’impugnata sentenza, decidendo in termini difformi, ha disatteso il sopra trascritto principio di diritto.

Il Giudice di appello, invero, ha ritenuto inammissibile il ricorso della contribuente notificato alle controparti il 25/3/2008 – in quanto proposto, innanzi alla CTP di Roma, oltre il termine di giorni sessanta previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, facendo decorrere ex novo il termine per l’impugnazione della cartella di pagamento, a far data dal deposito (27/9/2007) della sentenza del Giudice del Lavoro, che ha rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, sul rilievo che non fosse ulteriormente scusabile il ritardo nella proposizione dell’impugnazione dell’atto destinato a rendere esigibile l’obbligazione tributaria, stante la proposizione di un giudizio del tutto nuovo.

L’errore in cui è incorsa la CTR consiste nel non aver considerato che la società contribuente aveva deciso di proseguire il processo innanzi al Giudice ritenuto (da quello originariamente adito) munito di giurisdizione, mostrando così di preferire una pronuncia di merito – implicante rinuncia all’impugnazione del Giudice male individuato dalla ricorrente e che aveva declinato la propria giurisdizione – con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda già proposta, principio applicabile anche nel regime della transiatio iudicii antecedente l’entrata in vigore dell’art. 59 della già citata L. n. 69 del 2009 “utilizzando gli strumenti ermeneutici” (Corte Cost. sentenza n. 77/2007) atteso che, ai sensi dall’art. 125 disp. att. c.p.c., il giudizio riassunto prosegue tra le parti originarie, indipendentemente da chi abbia assunto l’iniziativa di provvede ai relativi incombenti.

Va disattesa, infine, l’eccezione di intervenuta estinzione del processo, per tardività della riassunzione.

Ad avviso dell’INPS, non è sufficiente la notificazione della comparsa di riassunzione necessitando anche il deposito, presso la segreteria della Commissione tributaria, nel prescritto termine semestrale, decorrente dalla sentenza del Tribunale di Roma Sezione Lavoro depositata il 28/9/2007.

L’intimata, tuttavia, non indica la data della comunicazione da parte della cancelleria dell’avvenuto deposito della sentenza completa di motivazione (Cass. n. 14552/2005; n. 4805/1996) e neppure si confronta con il principio, pure affermato da questa Corte, secondo cui la parte può provvedere alla riassunzione, anzichè con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell’udienza di prosecuzione, con citazione ad udienza fissa, purchè la stessa possieda tutti i requisiti formali previsti dall’art. 125 disp. att. c.p.c., indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 50 c.p.c., consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio – ed in tal caso è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine medesimo per impedire l’estinzione del processo (Cass. n. 11498/2010; SS.UU. n. 27183/2007).

L’impugnata sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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