Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4246 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1094-2005 proposto da:

F.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SORA 47, presso lo studio dell’avvocato ROSSI SERGIO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUIGI ANGELONI 4, presso lo studio dell’avvocato FALZONE

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1876/2003 del TRIBUNALE di LATINA, depositata

il 20/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato ROSSI Sergio difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FALZONE, difensore del resistente che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per inammissibilità o rigetto

del ricorso e condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 24.4.1992 F.O., lamentando che L.S. in data (OMISSIS), per accedere al proprio fondo, sito nell’immediata successione rispetto a quello di esso istante, aveva demolito una lastra di marmo e poi impegnato, con la sua autovettura di colore rosso, lo stradello interpoderale, realizzato in (OMISSIS), ricorreva al pretore del luogo, per la tutela del suo possesso sullo stesso stradello.

Il convenuto, costituitosi, contestava l’avverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Pretore di Gaeta con sentenza 23/96 rigettava la domanda attorea,condannando l’attore alle spese di lite.

Il Tribunale di Latina con sentenza n. 2764/96 rigettava l’appello proposto dalla parte soccombente che condannava alle ulteriori spese del grado. Per la cassazione della stessa sentenza ricorre la stessa parte soccombente esponendo tre motivi,cui resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto il pretore e il Tribunale, poi, avrebbero omesso di prendere in considerazione una precedente pronuncia giudiziale per fatto analogo emessa in un processo svoltosi fra le stesse parti.

Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per omessa valutazione degli elementi di prova sulla dedotta incapacità a testimoniare dei testi Fl.Gi. e B.A. introdotti da controparte, sebbene ne fossero state indicate le relative ragioni.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto omessa pronuncia sulla richiesta di giuramento suppletorio avanzata dalla difesa del ricorrente sia nel primo che nel secondo grado di giudizio.

Il ricorso in tutt’e tre te sue proposizioni incontra il vizio di autosufficienza del ricorso per omessa specificazione degli elementi di riferimento.

Ben vero, quanto al primo motivo, non sono stati specificati gli elementi essenziali di individuazione del precedente giudizio;

quanto al secondo motivo, non sono state indicate, nemmeno in forma generica le ragioni che si opponevano all’ammissibilità dei testi introdotti dalla controparte; quanto al terzo motivo, vale considerare che il deferimento del giuramento suppletorio è rimesso alla competenza esclusiva dell’organo giudicante ed è subordinato alla condizione che le domande e le eccezioni non siano del tutto sfornite di prova, condizione quest’ultima non ricorrente nel caso di specie.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in forza del principio della soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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