Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4246 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4246 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 24826-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
TACCONE GIUSEPPINA;

– intimata avverso la sentenza n. 3807/18/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 19/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.

Data pubblicazione: 21/02/2018

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 1 dicembre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da Taccone

tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro
l’avviso di accertamento IRPEF 2008.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
L’intimata non si è difesa.
Considerato che:
In via preliminare e d’ufficio è doveroso il rilievo della nullità delle
sentenze di primo e di secondo grado, poiché emesse a contraddittorio
non integro.
Va ribadito che:
-«In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base
della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e
delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società,
riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in
cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti
devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non
può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in
ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto
di essi» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451 01);
Ric. 2016 n. 24826 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

Giuseppina avverso la sentenza n. 29784/40/14 della Commissione

-«Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario originario che, nel
caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e
delle associazioni ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, sussiste
tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà
dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente

alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio
accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo
l’accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull’imputazione
dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità
(limitata alla quota conferita o illimitata)» (Sez. 5, Sentenza n. 27337 del
23/12/2014, Rv. 634221 – 01).
Risulta evidente nel caso di specie la violazione dei principi di diritto
espressi in tali arresti giurisprudenziali, posto che la controversia
relativa al reddito di partecipazione della Taccone, quale accomandante
della Josè Story sas, non è stata estesa, ab origine come necessario, agli
altri soci né alla società contribuente.
Pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata
con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Npoli,
L

-es-

Vu)

EL-

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione
tributaria provinciale di Napoli.
Così deciso in Roma, 6 dicembre 017

automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente

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