Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4246 del 21/02/2011
Cassazione civile sez. III, 21/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4246
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5622/2010 proposto da:
L.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CAIO CANULEIO 127, presso lo studio dell’avvocato DELLARCIPRETE
Alfonso, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LABICANA 45, presso lo studio dell’avvocato ARGENTI Carlo,
che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 71/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA
dell’11/12/08, depositata l’8/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. L.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’8 gennaio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il suo appello principale e quello incidentale di C.M. contro la sentenza del tribunale di Roma del 23 novembre 2003, la quale aveva rigettato l’opposizione da lui proposta avverso l’esecuzione per rilascio di un immobile, promossa dal C. nei suoi confronti sulla base di titolo esecutivo costituito da un decreto di trasferimento emesso nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare a suo carico.
Al ricorso ha resistito il C. con controricorso.
p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto tardivamente.
Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010, Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 23 febbraio 2010”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che nella memoria parte ricorrente si è del tutto disinteressato di prendere posizione sui rilievi della relazione.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011