Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4246 del 20/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4246 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 26172-2010 proposto da:
SOCIETA’ PROCOSTAR DEGLI INGG. GIULIO E MICHELE
TARABUSO SAS 02588500619 in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
RUSTICA 273/B, presso lo studio dell’avvocato GAFITANO DI
NUZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato CORSIERO MARIO,
giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRVIL 06363391001 in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI.
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ape legis;

Data pubblicazione: 20/02/2013

- resistente avverso la sentenza n. 106/3/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di N_A_POL1 del 15.7.09, depositata il 17/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott.. ANTONETI.,0

E presente il Procuratore Generale in persona del 1)ott. TO.MIVL\SO
BASILE.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< La società PROCOSTAR degli ingg. Giulio e Michele Tarabuso sas ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso della società contribuente avverso la iscrizione a ruolo dell'importo di € 27.810,00 effettuata all'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 della dichiarazione UNICO 2003 dei redditi conseguiti nell'anno d'imposta 2002; iscrizione derivante dal rilievo di illegittimo utilizzo di crediti di imposta usufruiti nel 2002 per incentivi occupazionali ex art. 4 1. 448/98. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione affermando che l'Ufficio aveva determinato le somme oggetto di ripresa fiscale con un semplice calcolo aritmetico basato sul "confronto fatto dal sistema automatizzato tra i dati numerici denunciati dalla contribuente e quelli in possesso dell'anagrafi, tributaria". Il ricorso della contribuente è affidato a due motivi. Con il primo motivo, riferito al n. 5 dell'articolo 360 cpc, si censura la sentenza gravata per aver erroneamente interpretato il ricorso della contribuente attribuendo a quest'ultima l'affermazione di aver utilizzato erroneamente i codici tributo. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato nel ricorso per cassazione il testo degli atti defensionali nella cui interpretazione la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa in errore; questa Corte ha infatti già precisato che, in tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato agli stessi attribuito dal giudice di merito deve riportare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, il testo degli atti processuali di erronea interpretazione. (Cass.11343/03, Cass. 8960/06). Con il secondo motivo, riferito al n. 3 dell'articolo 360 cpc, si denuncia la violazione dell'articolo 7 1. 212/00 e 2697 ce per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che l'Ufficio avesse offerto in ordine alla sussistenza dell'obbligazione tributaria indizi Ric. 2010 n. 26172 sez. MT - ud. 17-01-2013 -2- COSENTINO. sufficienti a ribaltare sul contribuente l'onere della prova. Il motivo è inammissibile, perché è rubricato con riferimento alla violazione di legge ma in effetti non censura alcuna statuizione in diritto della sentenza gravata e si risolve in una critica dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla Commissione Tributaria Regionale che impinge inammissibilmente nel merito. La formulazione del motivo non risulta quindi conforme ai canoni fissati da questa Corte, che ha più volte chiarito che "In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e fa. lsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la .specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il Ibndamento della denunziata violazione." (così, da ultimo Cass. 3010/12, conformi, Cass. 16132/05 e Cass. 21659/05). In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con il rigetto del ricorso per l'inammissibilità di entrambi i motivi su cui si fonda..>>

che la parte intimata si è costituita al solo scopo di poter partecipare alla
discussione camerale;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le
argomentazioni esposte nella relazione.
In definitiva, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va rigettato per
l’inammissibilità dei relativi motivi.
Non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo
l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva.
P.Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2013.

comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod.

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