Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4245 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4245 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 23469-2016 proposto da:

FASCETTO GIACOMINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO SCARDACI DI
GRAZIA;
– ricorrente –

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso

Data pubblicazione: 21/02/2018

lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILO, rappresentata e difesa
dall’avvocato SANTO FINOCCHIARO;

– controrkorrend avverso la sentenza n. 3652/18/2015 della COMMISSIONE

DISTACCATA di CATANIA, depositata il 02/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 11 dicembre 2014 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, accoglieva l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza
n. 843/8/09 della Commissione tributaria provinciale di Catania che
aveva accolto il ricorso di Fascetto Giacomina contro la cartella di
pagamento IVA ed altro 1991-1992. La CTR osservava in particolare
che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l’emissione
della cartella esattoriale impugnata, avvenuta il 14 giugno 2007, doveva
considerarsi tempestiva, poiché in virtù delle successive sospensioni
degli adempimenti fiscali gravanti sui contribuenti residenti nelle zone
colpite dal sisma siciliano del dicembre 1990 ed in particolare delle
previsioni di cui all’art. 138, legge 388/2000, il termine decadenziale
doveva intendersi prorogato al 31 dicembre 2009.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la
contribuente deducendo un motivo unico.

Ric. 2016 n. 23469 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE

Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate e l’Agente della
riscossione.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione

decadenza dal potere riscossivo esercitato nel caso de quo, fissando il
correlativo termine finale al 31 dicembre 2009.
La censura è fondata.
Va ribadito che «In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la
disciplina di cui all’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con
modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione
dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento,
trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai
contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l’art. 138, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire un’ampia
rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo,
prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso
dall’ufficio» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16074 del 14/07/2014, Rv.
632339 — 01; conforme Sez. 5 – , Sentenza n. 3987 del 15/02/2017,
Rv. 643098 – 01).
Non vi sono ragioni per non estendere tale principio di diritto alla
riscossione dell’IVA.
Pacifico in fatto che nel caso di specie l’azione riscossiva è iniziata con
l’emissione della cartella di pagamento impugnata ben oltre il tennine
ordinario quinquennale previsto dalla legge (artt. 23, d.lgs. 46/1999, 25,
d.P.R. 602/1973), la sentenza impugnata è chiaramente difforme dal
principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale.

Ric. 2016 n. 23469 sez. MT – ud. 06-12-2017
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dell’art. 138, comma 3, legge 388/2000, poiché la CTR ha escluso la

Il ricorso va dunque accolto in relazione al motivo dedotto, la sentenza
impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, va accolto il ricorso originario della
contribuente.
Stante l’esito alterno dei giudizi di merito, le spese processuali relative

Quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno
liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa
le spese dei gradi di merito; condanna le controricorrenti in solido al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in curo
2.300 oltre curo 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma, 6 dicemb e 2017

possono essere compensate tra le parti.

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