Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4245 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. III, 19/02/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 19/02/2020), n.4245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1040/2018 r.g. proposto da:

G.N., L.N., G.A. e G.D., tutti

rappresentati e difesi dall’Avv. Ugo Ruffolo, con domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 308;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

R.E., A.F. e B.M.L., tutti rappresentati

e difesi dall’Avv. Alberto Improda, con domicilio eletto in Roma,

via Barberini, n. 67;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1864 della Corte d’appello di Bologna

depositata il 21 agosto 2017;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo.

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

In data (OMISSIS), il ventenne Gi.An. veniva ricoverato presso il reparto di Gastroenterologia dell'(OMISSIS), a causa di forti dolori addominali – che accusava già da anni – e di un progressivo calo ponderale. Per sopperire al grave deperimento organico in cui versava, gli veniva posizionato un catetere venoso centrale (c.d. “CVC”) per la nutrizione parenterale.

In data (OMISSIS), il paziente veniva dimesso dal (OMISSIS) con diagnosi di “grave malnutrizione in paziente con sindrome da malassorbimento verosimilmente secondaria a processo flogistico intestinale n. d.d. (natura da determinare). Bulimia nervosa. Sindrome ansiosa”.

Quattro giorni dopo, accusando ancora forti dolori addominali, il Gi. veniva ricoverato presso il (OMISSIS), dove gli veniva diagnosticata una “grave malnutrizione da malassorbimento per morbo di Crohn”. Di conseguenza, veniva sottoposto a terapia immuno-soppressiva e al nutrimento parenterale tramite CVC. Quest’ultimo determinava, tuttavia, un’infezione della linea venosa centrale. Nei giorni successivi, le condizioni del Gi. peggioravano, fino al decesso avvenuto il (OMISSIS), per un’embolia polmonare da infezione del CVC.

In base a tali fatti, N., A. e G.D. e L.N., genitori e sorelle del defunto, in proprio e in qualità di eredi dello stesso, citavano dinanzi al Tribunale di Bologna l'(OMISSIS) e i sanitari del nosocomio R.E., A.F. e B.M.L., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti da loro imperizia. In particolare, gli attori imputavano ai convenuti che la morte del congiunto era avvenuta in quanto questi ultimi non avevano tempestivamente diagnosticato il morbo di Crohn e, di conseguenza, per non avevano sottoposto il paziente al necessario e tempestivo trattamento terapeutico.

Il Tribunale di Bologna rigettava la domanda, non ravvisando la sussistenza del nesso di causalità tra l’omissione diagnostico-terapeutica dei convenuti e il decesso del Gi..

Gli attori impugnavano la decisione, lamentando – fra l’altro – la circostanza che il Tribunale si fosse discostato dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Chiedevano, altresì, l’integrazione della c.t.u. e l’ammissione di ulteriori mezzi di prova. Tutti gli appellati si costituivano in giudizio.

La Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame.

Gli attori hanno quindi proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidandosi a tre motivi. L'(OMISSIS), R.E., A.F. e B.M.L. hanno resistito con un unico controricorso.

Il Procuratore generale non ha ritenuto di presentare le proprie conclusioni scritte. I ricorrenti hanno depositato memorie scritte ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè l’erroneità della stessa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per contraddittorietà della motivazione.

In particolare, i ricorrenti deducono che la motivazione della sentenza d’appello sarebbe contraddittoria in quanto dapprima asserisce che “non vi sono dati clinici attestanti quale fosse lo stato della malattia al momento delle dimissioni dall’ospedale bolognese, se cioè l’infiammazione intestinale propria del morbo di Crohn fosse stazionaria o peggiorata”; e subito dopo afferma, divergendo dalle conclusioni del c.t.u., che, al momento del ricovero presso il (OMISSIS), il Gi. versava in una situazione “parità di iniziali condizioni generali del paziente e di patologia in atto” rispetto allo stato in cui era stato dimesso a (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La censura si rivolge contro la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra la condotta omissiva e il decesso, senza accogliere le istanze istruttorie formulate dagli appellanti (odierni ricorrenti) e senza specificare il motivo della mancata ammissione di tali mezzi istruttori. Tali istanze si riferivano, in particolare, all’accertamento dell’eventuale peggioramento delle condizioni di salute del Gi. nel periodo compreso fra l’omessa diagnosi del morbo di Crohn presso il (OMISSIS) ed il ricovero presso la struttura sanitaria napoletana.

3. I due motivi sono strettamente connessi e devono essere esaminati congiuntamente.

4. Anzitutto, è necessario rilevare che la doglianza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è inammissibile.

Pur potendosi, infatti, censurare in via generale dinanzi a questa Corte il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01), nel caso di specie tale censura è preclusa, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., dalla presenza di una c.d. “doppia conforme”.

5. D’altro canto, occorre ribadire – in continuità con l’orientamento fin qui espresso da questa Corte – che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 – 01).

6. Si deve, inoltre, rammentare che accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e l’eventuale provvedimento negativo non può essere censurato in sede di legittimità, deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta (Sez. 3, Sentenza n. 15666 del 15/07/2011, Rv. 619230 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019, Rv. 655207 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17906 del 25/11/2003, Rv. 568429 – 01).

7. La Corte d’appello ha escluso la responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera citati in giudizio osservando che:

– la causa ultima della morte è da ravvisarsi nell’infezione insorta a seguito della sottoposizione del paziente a nutrizione parenterale tramite catetere venoso centrale (CVC);

– tale trattamento si sarebbe dovuto comunque attuare, anche nel caso in cui al Gi. fosse stato tempestivamente diagnosticato il morbo di Crohn;

– non vi sarebbe quindi alcuna evidenza, neppure applicando il criterio del “più probabile che non”, della circostanza che l’omessa diagnosi abbia concorso a determinare la morte del paziente.

In questo ragionamento, assume rilievo decisivo l’invarianza delle condizioni di salute del Gi. nel tempo trascorso fra il ricovero (OMISSIS) e quello (OMISSIS). Infatti, in tanto può dirsi che la probabilità di sviluppare l’infezione (causa diretta dell’embolia che ha condotto al decesso) non sia aumentata a causa del ritardo nella diagnosi, in quanto il quadro clinico complessivo del paziente non si sia aggravato col decorso del tempo.

Per questa ragione, la Corte d’appello rimarca che “la condizione di grave compromissione organica in cui si trovava il paziente Gi.An. era analoga sia al momento del ricovero presso il (OMISSIS) che al momento del successivo ricovero presso l’ospedale (OMISSIS)” (pag. 6).

8. Orbene, facendo applicazione dei citati principi nel caso di specie, le censure articolate con il primo e il secondo motivo sono fondate nei termini che seguono.

Per un verso, l’affermata invarianza delle condizioni di salute del Gi. al momento dei due ricoveri è contraddetta dalla stessa Corte d’appello, che altrove rileva: “non vi sono invece dati clinici (che, ove presenti, sarebbero stati rilevanti sul piano probatorio attesa la loro natura oggettiva e scientifica) attestanti quale fosse lo stato della malattia al momento delle dimissioni dall’ospedale (OMISSIS), se cioè l’infiammazione intestinale propria del morbo di Crohn fosse stazionaria o peggiorata” (pag. 5). Tale carenza di informazioni circa quale fosse l’effettivo stato di salute del Gi. al momento delle dimissioni dal Policlinico (OMISSIS) è, ovviamente, incompatibile con l’asserzione secondo cui la sua situazione non si era aggravata nel tempo intercorso fra l’inizio del primo e del secondo ricovero.

Si tratta di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che dà luogo alla violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Per altro verso, l’affermazione secondo cui i dati clinici, in concreto mancanti, “sarebbero stati rilevanti sul piano probatorio attesa la loro natura oggettiva e scientifica” si pone in contrasto con la decisione di non dar luogo al supplemento di perizia che, per l’appunto, avrebbe potuto – quantomeno in ipotesi – consentire l’acquisizione di quegli elementi informativi il cui potenziale rilievo, ai fini della decisione, è ammesso dalla stessa corte territoriale.

9. In conclusione, il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati nei termini innanzi illustrati e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso determina l’assorbimento delle ulteriori censure.

PQM

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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