Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4245 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19399-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OGLIO 15,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PAGNIELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO GIZZI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 9531/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.S. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso la cartella di pagamento, notificata in data 10/6/2015 dall’Agenzia delle Entrate recante le iscrizioni degli importi accertati con tre distinti avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006 e 2007. In particolare le somme iscritte a ruolo derivavano dalla riscossione a titolo provvisorio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68 all’esito delle sentenze della CTP favorevoli all’Amministrazione emesse sull’impugnazione del C..

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso affermando la prescrizione della pretesa tributaria.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Lazio rigettava l’appello principale e quello incidentale rilevando per quanto di interesse in questa sede che l’Ufficio era decaduto dalle difese svolte in appello con riferimento all’esistenza della causa interruttiva della prescrizione che configurava una eccezione in senso stretto.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi tre motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso con ricorso incidentale.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i giudici di secondo grado ritenuto le prospettazioni difensive contenute nell’atto di appello sulla inesistenza dei presupposti per la prescrizione eccezioni in senso tecnico e non mere difese.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 2949 c.c. e dell’art. 2945, comma 2, nonchè falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; si sostiene che il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso ed in ogni caso lo stesso era stato dapprima interrotto e poi sospeso dalla pendenza del giudizio sugli avvisi di accertamento.

1.3 Con il terzo motivo viene censurata omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 costituito dal passaggio in giudicato della sentenza in forza del quale era stata compiuta l’iscrizione parziale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68.

1.4 Con il ricorso incidentale il contribuente denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare la sentenza viene criticata per aver illegittimamente disposto la compensazione delle spese pur essendo l’appellante soccombente.

2.1 Il primo motivo è fondato con assorbimento degli altri due motivi del ricorso e del motivo di ricorso incidentale.

2.2 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 dispone che “nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio…..Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”.

2.3 Secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza di questo Collegio deve ritenersi eccezione in senso “stretto” o “proprio” unicamente “lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale”, non anche la mera difesa, argomentazione ovvero prospettazione, con la quale l’amministrazione finanziaria si limiti a contestare la fondatezza di un’eccezione avversaria (Cass. ord. 8313/2018 e 14486/13).

2.4 In particolare, con specifico riferimento alla rilevabilità delle cause di interruzione della prescrizione può ritenersi pacifico che quella di interruzione della prescrizione integri un’eccezione in senso lato, così da poter essere rilevata anche d’ufficio dal giudice. Questa conclusione è stata stabilita da Cass. SSUU n. 15661/2005, ed ha trovato plurime successive conferme (da ultimo Cass. n. 13966/2007, 18602/2013, 5208/2015), nel senso che ” poichè nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte, o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionatile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico presuppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integri un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacchè non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione”.

2.5 Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva invalidato la cartella di pagamento ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente con il ricorso introduttivo; l’Agenzia ha con l’atto di appello contestato l’operatività della causa estintiva del credito delle Entrate essendo intervenuta una causa interruttiva non proponendo quindi nuova eccezione, nel senso indicato dalla su riportata giurisprudenza.

2.6 La CTR ha quindi errato nel configurare come eccezione in senso stretto l’allegazione dell’interruzione della prescrizione.

3. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla CTR del Lazio per la trattazione di tutte le questioni di merito assorbite ed anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli atri motivi e il motivo del ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio del Lazio anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

 

 

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