Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4244 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4244 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 21/02/2018

ORDINANZA
sul. ricorso 26384-2016 proposto da:
ANDRAGHETTI STEFANO, in qualità di legale rappresentante della
CESAC SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, incorporante
mediante fusione la COMETA SOCIETA’ AGRICOLA
COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO
DI DONO 3/A, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
MOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO TEDESCO;
– ricorrente COMUNE DI MEDICINA, in persona del Sindaco, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 21, presso lo
studio dell’avvocato LORENZO SCIUBBA, rappresentato e difeso
dall’avvocato RUGGERO MOLLO;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

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ANDRAGHETTI STEFANO, in qualità di legale rappresentante della
CESAC SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, incorporante
mediante fusione la COMETA SOCIETA’ AGRICOLA
COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO
DI DONO 3/A, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

control-Icon-ente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 1534/8/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
06/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 da1 Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
R.G. 26384/16
Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, nei cui
confronti l’ente impositore ha resistito con controricorso e ricorso
incidentale al quale ha resistito la società ricorrente con controricorso,
quest’ultima impugnava la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, relativa
ad un avviso d’accertamento ICI per il 2007 per un fabbricato strumentale,
catastalmente individuato nel periodo d’accertamento in categoria D/1.
La società ricorrente denunciava, con un primo motivo, la violazione
dell’art. 9 del D.L. n. 557/93, convertito nella legge n. 133 del 1994, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 23 bis del D.L. n. 207 del 2008,
convertito nella legge n. 14 del 2009, e dell’art. 2 comma 1 lett. a) del
d.lgs. n. 504/92, dell’art. 7 commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del D.L. n. 70/11
convertito nella legge n. 106/11, dell’art. 14 bis del D.L. n. 201/11,
convertito nella legge n. 214/11 (quest’ultima norma, attuata con D.M. n.
624 del 2012 è stata poi oggetto d’interpretazione autentica da parte
dell’art. 2 comma 5 ter del D.L. n. 102/13, convertito nella legge n.
124/13), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto,
erroneamente, i giudici d’appello, avevano ritenuto non retroattiva, ai fini
dell’imposta ICI, la variazione DOCFA del 18.1.2010, che portava la
categoria catastale dell’immobile oggetto di controversia da D/1 a D/10 e
ciò, ai sensi delle norme indicate in rubrica.
Con un secondo motivo, la società ricorrente ha denunciato il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra
le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., sul medesimo
profilo di censura.
Infine, con un terzo motivo, la società ricorrente ha dedotto nuovamente la
violazione dell’art. 2 comma 5 ter del D.L. n. 102/13, convertito nella legge
n. 124/13 e dell’art. 13 comma 14 bis del D.L. n. 201/11,in relazione all’art.
360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, in virtù dell’interpretazione
autentica della normativa di riferimento, la domanda di variazione catastale,

Ric. 2016 n. 26384 sez. MT – ud. 08-11-2017
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MOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO TEDESCO;

Ric. 2016 n. 26384 sez. MT – ud. 08-11-2017
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implicava il riconoscimento della ruralità dell’immobile con efficacia
retroattiva quinquennale a decorrere dalla presentazione della domanda.
Con un motivo di ricorso incidentale, il comune impositore ha dedotto la
violazione degli artt. 6 comma 2 e 8 del d.lgs. n. 472/97, e dell’art. 10 della
legge n. 212/00, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in
quanto, erroneamente, i giudici d’appello, avevano dichiarato inapplicabili le
sanzioni per le condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito delle
norme alle quali la violazione si riferiva.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma
semplificata.
Il secondo motivo è inammissibile per la presenza di una doppia decisione
“conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. sul merito della questione
dedotta (Cass. sez. un. n. 8053/14, 5528/14), ed è in ogni caso infondato,
per quanto verrà esposto.
Il primo e terzo motivo, che possono essere oggetto di esame congiunto,
perché connessi, sono infondati.
Va in primo luogo, qui ribadito l’orientamento di legittimità in tema di Ici dei
fabbricati rurali, largamente prevalente, secondo cui: – per la dimostrazione
della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente
l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria
(A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè
l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della
riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 30 dicembre 1993, n.
557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133 ) non è soggetto
all’imposta, ai sensi del D.L. n. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1
bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14 ) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504, art. 2, comma 1, lett. a); – per converso, qualora l’immobile sia iscritto
in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del
contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di
classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti
quest’ultimo assoggettato; – allo stesso modo, il Comune deve impugnare
autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine
di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Ici.
Questo è l’orientamento fissato dalla sentenza SSUU n. 18565/09.
Tuttavia, vanno evidenziati, quale ius superveniens, i seguenti disposti che
hanno incidenza per l’esito della presente controversia: 1) il D.L. 13 maggio
2011, n. 70 , convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , che, all’art. 7,
comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli
immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30
settembre 2011) di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda
di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6
e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile,
sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i
requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n.
133 del 1994 , e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis,
convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, “in via
continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di
presentazione della domanda”; 2) dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ,
convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 , che ha
quindi previsto, all’art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di
cui al predetto D.L. n. 70 del 2011 , producessero “gli effetti previsti in
relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il
classamento originario degli immobili ad uso abitativo”; 3) il D.M. Economia
e Finanze 26 luglio 2012, che ha stabilito, all’art. 1, che “Ai fabbricati rurali
destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività

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agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una
delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai
fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di
ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli
censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse
alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il
riconoscimento del requisito di ruralita, si applicano le disposizioni
richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e art. 2 Presentazione delle
domande per il riconoscimento del requisito dì rurali”; 4) dal D.L. n. 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n.
124, all’art. 2, comma 5 ter, che ha stabilito che “ai sensi della L. 27 luglio
2000, n. 212, art. 1, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3,
comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.
214 , deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale
presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis,
convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e
l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti
previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 , e
successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello
di presentazione della domanda”.
Ciò è conforme agli ultimi orientamenti giurisprudenziali “aggiornati” alla
normativa sopra indicata: “In tema d’IC, le variazioni della categoria
catastale ex art. 7, comma 2 bis, del d.l. n. 70 del 2011, convertito con
modificazioni nella legge n. 106 del 2011, producono effetti, ai fini del
riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili, dal quinquennio
antecedente alla presentazione della domanda, in virtù della norma
d’interpretazione autentica di cui all’art. 2, comma 5 ter, del d.l n.102 del
2013, convertito in legge n. 124 del 2013” (Cass. ord. n. 24366/16,
24020/15, ma vedi anche Cass. nn. 23015/16, 13762/16,
13763/16,10467/16).
Nel caso di specie, risulta pacifico che il fabbricato in questione, nell’anno di
riferimento 2007 fosse iscritto nella categoria D/1 e non A/6 o D/10, mentre
la variazione catastale presentata dalla società ricorrente, mediante
procedura Docfa del 18.1.10, non aveva i requisiti e il contenuto necessari
per ottenere l’efficacia retroattiva richiesta, in quanto effettuata
antecedentemente alla disciplina dettata dal d. I. n. 70/2011 e non
risultando in atti che parte contribuente abbia accompagnato la domanda di
variazione catastale con l’autocertificazione attestante che l’immobile
possedesse i requisiti di ruralità di cui al d. I. n. 557 del 1993, art.9,
convertito in legge n. 133 del 1994 e modificato dal di. n. 159 del 2007,
art. 42 bis, convertito con modificazioni nella legge n. 159 del 2007, in via
continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di
presentazione della domanda. La normativa di cui al d.l. n. 70 del 2011 non
trova pertanto applicazione nel caso di specie (v. Cass. 23015/2016).
Il motivo di ricorso incidentale va, invece, accolto, in quanto, la condizione
d’inevitabile incertezza normativa deve consistere in un’oggettiva
impossibilità, accertabile dal giudice del merito e non derivante da
un’incertezza soggettiva derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o
dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (Cass. n.
13076/15). Nel caso di specie, i giudici d’appello, nel riconoscere
l’esenzione dalle sanzioni, non hanno dimostrato di essersi uniformati ai
superiori principi di diritto.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso principale e accoglie l’incidentale, cassa l’impugnata
sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società
contribuente, anche riguardo alla parte relativa alle sanzioni.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società
intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C
4.100,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
principale, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
Così deciso il Roma, alla camera di consiglio del 8.11.2017
Dott.

Il Presi en
<--i., f S ro Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, mentre il ricorso incidentale va accolto, e va cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo, anche nella parte relativa alla domanda di annullamento delle sanzioni. Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito dell'alterno esito di detto giudizio, ponendosi a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità PQM

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