Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4244 del 20/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4244 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 15528-2007 proposto da:
MARESCOTTI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato
FAZZALARI FRANCESCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LOPEZ GENNARO MARIA giusta

delega i

atti;
– ricorrente –

2013
contro

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COMUNE CODIGORC

00339040388, in persona del Sindaco

pro-tempore Dott.ssa RITA CINTI LUCIANI,
elettivamente domiciliato ln ROMA, VIA G. D’AREZZO

Data pubblicazione: 20/02/2013

32, presso lo studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BOZZI VALERIO giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 161/2007 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato GENNARO MARIA LOPEZ;
udito l’Avvocato PROVVIDENZA ORNELLA PISA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

FERRARA, depositata il 19/02/2007 R.C.N. 4885/2005;

Svolgimento del processo

Luigi Marescotti convenne in giudizio davanti al Tribunale

di

Ferrara il Comune di Codigoro proponendo appello avverso la
sentenza del Giudice di Pace della stessa città che aveva respinto
la sua domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni subiti dalla

pubblica privo di coperchio, posto al centro della carreggiata di
una via cittadina.
Il Tribunale di Ferrara ha rigettato l’appello e confermato
integralmente la sentenza impugnata.
Ha osservato in particolare il Tribunale che il Marescotti
avrebbe dovuto provare che i danni alla sua auto, di cui chiede il
risarcimento, sono conseguenti al transito sul pozzetto, ma che
tale prova non è stata offerta, mentre la C.T.U. svolta in primo
grado ha escluso la compatibilità dei danni subiti dal veicolo con
il transito sul pozzetto.
Propone ricorso per cassazione Luigi Marescotti con un unico
motivo e presenta memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Codigoro.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denuncia «Violazione dell’art. 360 n. 5
c.p.c. per omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (punti A, H, C, D).»
A) Omessa valutazione dello stato di illuminazione esistente
al momento del sinistro nel tratto di strada interessato,
3

sua automobile mentre transitava su un pozzetto dell’illuminazione

desumibile dalle testimonianze rese da Ivo Beltrami e Alessandro
Furegato, entrambe completamente ignorate dal Tribunale.
B)

Omessa valutazione delle fatture prodotte in atti

attestanti la compatibilità e contestualità dei danni riportati
dalla vettura attorea con il sinistro de quo.
Omessa valutazione delle controdeduzioni alla Ctu,

depositate da parte ricorrente già in primo grado e richiamate
puntualmente in secondo grado, così come dell’esistenza di
fotografie

attestanti

lo

stato

del

tombino/buca

quale

effettivamente era il giorno dopo il sinistro e quindi prima
dell’intervento manutentivo dei tecnici incaricati del suo
ripristino.
D)

Omessa e contraddittoria applicazione delle massime di

esperienza, degli standards logici e cosiddette “regole elastiche e delle prove presuntive in base alle quali si perviene alla
dimostrazione del nesso eziologico tra condotta ed evento lesivo,
ed in base ai quali il Giudice di merito deve supportare il
proprio convincimento fattuale.
Il motivo è infondato.
Facendo riferimento ad una giurisprudenza dalla quale non vi
sono motivi per discostarsi deve rilevarsi che la disciplina di
cui all’art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici
proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in
riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non
prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non
4

C)

dispensa tuttavia

il danneggiato dall’onere di provare il nesso

causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che
l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare
condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre
resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla
iuris

tantum

della sua responsabilità, mediante la

dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo
alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e
carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass.,
13 luglio 2011, n. 15389).
La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi e, sulla
scorta della Ctu, giunge alla conclusione della mancata prova
della compatibilità tra la buca e il danno accertato; diventa
quindi irrilevante la questione posta dal ricorrente sulla
illuminazione dei luoghi.
Né si riscontra l’omessa valutazione da parte del Tribunale
delle controdeduzioni alla Ctu in quanto è principio consolidato
che, in relazione alla valutazione e all’utilizzazione dei
risultati della stessa, il Giudice non è tenuto ad esporre in modo
specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la
decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica
valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre
l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso
logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non
suscettibile di censure in sede di legittimità.
5

presunzione

In conclusione la sentenza della Corte d’Appello non presenta
alcuna contraddizione mentre le censure di parte ricorrente
vertono esclusivamente su profili di merito. In specie, sullo
stato dell’illuminazione, sulla segnalazione della buca, sul nesso
causale tra quest’ultima e i danni all’automobile, sulla

Il ricorrente del resto non ha dato la prova che i danni alla
sua auto, di cui chiede il risarcimento, sono conseguenti al
transito sul pozzetto della pubblica illuminazione, posto sulla
strada di proprietà del comune.
Del pari le testimonianze non hanno dato rilievo probatorio
favorevole al ricorrente, non avendo visto l’auto di quest’ultimo
transitare sul pozzetto.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato
con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di
cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese
del giudizio di cassazione che liquida in complessivi E 2.200,00
di cui C 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma 15 gennaio 2013

compatibilità dei danni con l’attraversamento della stessa buca.

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