Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4244 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. III, 19/02/2020, (ud. 16/12/2019, dep. 19/02/2020), n.4244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 29703 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

PIANETAVERDE S.c.r.l. in liquidazione, (P.I.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, C.M. rappresentato

e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Herman

Altomare (C.F.: LTM HMN 61H13 E773Z);

CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, P.A. rappresentato

e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Herman

Altomare (C.F.: LTM HMN 61H13 E773Z);

– ricorrenti –

nei confronti di:

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del Curatore pro tempore, Dott. Pu.Ch. rappresentata

e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

Antonio Montano (C.F.: MNT NTN 68S06 F888E);

– controricorrente –

nonchè

COMUNE DI RENDE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco, legale

rappresentante pro tempore;

DE.DIS. SERVICE CONTROL INSECT-RATUS DI CO.CA. & C.

S.a.s., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro

n. 453/2018, pubblicata in data 10 marzo 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16

dicembre 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La curatela del fallimento della (OMISSIS) S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti delle società Pianetaverde S.c.r.l. e Calabra Maceri e Servizi S.p.A., per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi della L. Fall., artt. 44 e 45 e, in subordine, la revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. e della L. Fall., art. 66, degli atti di cessione in favore delle convenute di alcuni crediti che la società fallita vantava nei confronti del Comune di Rende, posti in essere in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Il Tribunale di Cosenza ha accolto la domanda principale proposta nei confronti della Pianetaverde S.c.r.l., mentre ha rigettato tutte quelle avanzate nei confronti della Calabra Maceri e Servizi S.p.A..

La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, con riguardo alla Pianetaverde S.c.r.l., mentre, in parziale riforma della stessa, ha accolto l’azione revocatoria proposta nei confronti della Calabra Maceri e Servizi S.p.A.. Ricorrono Calabra Maceri e Servizi S.p.A., sulla base di due motivi, nonchè Pianetaverde S.c.r.l., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la curatela del fallimento (OMISSIS) S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

Calabra Maceri e Servizi S.p.A. ha fatto pervenire atto di rinuncia al proprio ricorso, con l’accettazione della curatela controricorrente.

La ricorrente Pianetaverde S.c.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La rinuncia al ricorso della Calabra Maceri e Servizi S.p.A. è regolare, in quanto sottoscritta dal difensore avvocato Herman Altomare (che ne ha il potere, in base alla procura) ed accettata dalla curatela controricorrente con atto sottoscritto dal difensore avvocato Antonio Montano (che ne ha il potere, in base alla procura).

Va pertanto dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di legittimità, in relazione al solo ricorso della Calabra Maceri e Servizi S.p.A..

Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., poichè alla rinuncia ha aderito la curatela controricorrente, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

2. Va dunque esaminato nel merito esclusivamente il ricorso della Pianetaverde S.c.r.l..

Preliminarmente, è opportuno precisare che l’appello della Pianeta Verde S.c.r.l. è stato rigettato sulla base della “ragione più liquida”, avendo i giudici di secondo grado ritenuto senz’altro fondata l’azione revocatoria proposta in via subordinata dalla curatela, benchè essi abbiano successivamente precisato che, anche in relazione alla domanda principale, di inopponibilità della cessione al fallimento, era da confermare la decisione di accoglimento del tribunale.

Con i primi due motivi del suo ricorso Pianetaverde S.c.r.l. censura la sentenza di secondo grado proprio in relazione all’accoglimento dell’azione revocatoria (la “ragione più liquida” della decisione, secondo quanto affermato dalla stessa corte di appello), con il terzo ed il quarto contesta invece la pronuncia relativa all’opponibilità della cessione.

2.1 Con il primo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 66, e art. 2901 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’affermata revocabilità dell’atto di cessione del credito per effetto dell’anomalia delle modalità adottate per l’estinzione dell’obbligazione, ritenuta revocabile a seguito della pretesa non utilizzabilità dell’esimente dell’adempimento di un debito scaduto, come atto dovuto, per l’asserita applicabilità alla revocatoria ordinaria del presupposto oggettivo del principio della par condicio creditorum”.

Il motivo è infondato.

Secondo la società ricorrente, sarebbe nella specie applicabile (come aveva ritenuto il tribunale in primo grado) l’esenzione dall’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 c.c., comma 3, in quanto la cessione del credito per cui è causa era l’unico mezzo per adempiere all’obbligazione scaduta, da parte della cedente (circostanza che assume essere sostanzialmente incontestata).

La decisione impugnata è sul punto del tutto conforme, in diritto, all’indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre motivi per rimeditare e che anzi non viene neanche espressamente messo in discussione dalla società ricorrente, la quale si limita a sostenere che esso non sarebbe stato correttamente applicato dai giudici di secondo grado) secondo il quale la cessione di crediti “costituisce modalità anomala di estinzione dell’obbligazione, come tale assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria promuovibile dal curatore L. Fall., ex art. 66; il principio della non sottoponibilità all’azione revocatoria dell’adempimento di un debito scaduto, fissato dall’art. 2901 c.c., comma 3, trova invero applicazione solo con riguardo all’adempimento in senso tecnico e non con riguardo a negozi, come la predetta cessione, riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto, per il quale l’estinzione dell’obbligazione è l’effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto; nè l’irrevocabilità dell’atto di disposizione può conseguire alla dimostrazione da parte del debitore dell’assenza di alternative per soddisfare il debito scaduto, principio applicabile in relazione a fattispecie disciplinate dall’art. 2901 c.c., ma non nell’ambito dell’azione revocatoria di cui alla L. Fall., art. 66, posta a tutela della “par condicio creditorum”” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28981 del 10/12/2008 (Rv. 606067 – 01; conf., con riguardo alla “datio in solutum”: Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26927 del 14/11/2017, Rv. 646769 – 01). In base a tale indirizzo, laddove l’azione revocatoria sia posta in essere dalla curatela ai sensi della L. Fall., art. 66L.F., in relazione a modalità anomale di estinzione dell’obbligazione, come la cessione di credito o la dazione in pagamento, non solo non opera l’esenzione di cui all’art. 2901 c.p.c., comma 3, ma neanche può applicarsi il principio per cui va escluso in concreto il pregiudizio per i creditori qualora il pagamento effettuato con mezzo anomalo sia l’unico possibile per adempiere l’obbligazione scaduta. In tal modo sarebbe infatti lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalità dell’azione revocatoria (anche) ordinaria promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l’intera massa dei creditori, non uno o più singoli creditori), e deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore.

La corte di appello, diversamente da quanto sostiene la società ricorrente, ha dunque correttamente applicato i principi che risultano espressamente affermati da questa Corte nell’ambito dell’indicato indirizzo interpretativo.

Di conseguenza la decisione impugnata si sottrae alle censure esposte nel motivo di ricorso in esame.

2.2 Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 66, e art. 2901 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e/o ex art. 360, comma 1, n. 5 con specifico riguardo all’elemento del pregiudizio derivato dalla cessione del credito, ed alla sussistenza dell’eventus damni, e della scientia fraudis”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Le censure relative alla sussistenza dei presupposti per la revoca dell’atto impugnato (cd. eventus damni e cd. scientia fraudis), per quanto non assorbite sulla base di quanto già esposto in relazione al primo motivo del ricorso (con riguardo al particolare atteggiarsi del pregiudizio per i creditori in caso di azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 66) costituiscono inammissibili contestazioni di accertamenti di fatto, operati dai giudici di merito all’esito dell’esame dei fatti storici principali emergenti dall’istruttoria svolta e sostenuti da ampia e adeguata motivazione, non apparente e non insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. La corte di appello ha infatti espressamente accertato, in fatto, che, anche in considerazione dell’ingente esposizione debitoria della (OMISSIS) S.p.A. preesistente alla cessione per cui è causa, quest’ultima aveva determinato un sicuro aggravamento dell’insufficienza dei suoi beni ad assicurare la garanzia patrimoniale per i creditori e che la situazione patrimoniale della debitrice era certamente a conoscenza della Pianetaverde S.c.r.l., come emergeva dalla sue stesse ammissioni (formulate in sede di ricorso monitorio), oltre che dalla notorietà del fatto, cui era stato dato ampio risalto dalla stampa locale.

Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, certamente infondate in relazione alla dedotta carenza di motivazione ed all’omesso esame di fatti decisivi, si risolvono, dunque, in sostanza, nella inammissibile contestazione di accertamenti di fatto e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità.

2.3 Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1264,1265,2914 e 2704 c.c., del R.D. n. 267 del 1942, artt. 44, 45 L.F. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5″, e/o ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), per avere la corte Catanzarese affermato, erroneamente, l’inopponibilità della cessione suddetta alla Curatela, non essendone stata dimostrata, con atto di data certa, la notificazione al debitore ceduto, nè l’accettazione da parte di quest’ultimo, e, conseguentemente, la revocabilità del pagamento effettuato, in favore di Pianetaverde Scarl, dal debitore ceduto Comune di Rende, a partire dal mese di luglio del 2009, antecedente al fallimento, dichiarato nel mese di gennaio 2010”.

Con il quarto motivo si denunzia “Violazione degli artt. 2697 e 1335 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, nonchè omessa, motivazione su punto decisivo della controversia sul quale le parti hanno discusso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere, ancora erroneamente, la Corte di Appello ritenuto non provato il ricevimento della notifica dell’atto di cessione al Comune di Rende, benchè la sua spedizione fosse avvenuta tramite Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Cosenza”.

Il terzo e il quarto motivo sono logicamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Entrambi riguardano la questione della opponibilità della cessione al fallimento, ai sensi della L. Fall., artt. 44 e 45, in relazione alla sua notificazione e/o alla sua accettazione.

Essi sono peraltro assorbiti, in conseguenza del rigetto dei primi due motivi e della conseguente conferma della sentenza impugnata in relazione all’azione revocatoria (indicata come “ragione più liquida” della decisione dalla stessa corte di appello), che rende priva di rilievo ogni ulteriore questione in ordine all’efficacia ed all’opponibilità della cessione stessa al fallimento.

3. Il giudizio di legittimità è dichiarato estinto per rinuncia, in relazione al ricorso proposto da Calabra Maceri e Servizi S.p.A..

Il ricorso proposto da Pianetaverde S.c.r.l. è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (con riguardo al ricorso della sola Pianetaverde S.c.r.l.).

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità, in relazione al ricorso di Calabra Maceri e Servizi S.p.A.;

– rigetta il ricorso di Pianetaverde S.c.r.l.;

– condanna la società ricorrente Pianetaverde S.c.r.l. a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della curatela controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente Pianetaverde S.c.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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