Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4243 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 22/02/2010), n.4243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31390-2005 proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE

REPRESSIONI FRODI UFFICIO DI CONEGLIANO in persona del Direttore in

carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 323/2004 del GIUDICE DI PACE di BELLUNO,

depositata il 06/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2 009 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A. proponeva opposizione avverso l’ordinanza con cui gli era ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di L. 2.937.0007 perchè, in violazione della L. n. 898 del 1986, art. 3 aveva indebitamente percepito in data 11 aprile 1997 un contributo Fondo Europeo pari al 50% del prezzo di acquisto di un trattore che era risultato inferiore a quello era stato indicato nella domanda con riferimento al maggiore importo di cui alla fattura del (OMISSIS).

A sostegno dell’opposizione deduceva che, al momento in cui aveva presentato la fattura, non aveva ancora avuto la nota di accredito in virtù della quale il prezzo dovuto era risultato inferiore a quello indicato nella domanda di contributo.

L’Amministrazione chiedeva il rigetto dell’opposizione, rilevando che l’opponente aveva esposto dati falsi nella richiesta presentata all’IRA di Belluno relativamente all’acquisto di un trattore.

Con sentenza dep. il 6 dicembre 2004 il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, osservando che l’opponente aveva presentato la richiesta del contributo in data 22-9-1997, mentre la fattura era del 11-4-1997 e tutte le altre operazioni erano successive, ad eccezione dell’acconto versato: contrariamente a quanto sostenuto dall’Ispettorato Repressioni e Frodi, il B., al momento in cui aveva presentato la domanda di liquidazione del contributo, era in possesso soltanto della fattura, per cui non sapeva quale fosse il prezzo reale pagato per il trattore e che tale prezzo fosse inferiore a quello indicato in fattura; oltretutto, il ricorrente aveva presentato tutte le istanze a mezzo del Consorzio Cooperative Bellunesi che aveva provveduto alla compravendita del trattore presso il Consorzio agrario provinciale. In ogni caso, andava escluso l’elemento soggettivo dell’illecito, dovendosi ritenere che il ricorrente, agricoltore privo di conoscenze economiche evolute, si era affidato al Consorzio Cooperative Bellunesi: il doppio errore commesso dai due Consorzi, ossia la fattura sbagliata e la mancata comunicazione della nota di accredito, aveva determinato la condotta del ricorrente il quale era caduto in errore anche in considerazione dei pagamenti rateali relativi alla corresponsione del prezzo e della piccola somma percepita indebitamente, mentre dovevano considerarsi incomprensibili i calcoli addotti dall’Ispettorato per desumere la malafede del B., il quale era stato assolto dal reato di cui all’art. 640 cod. pen., avendo il Tribunale accertato che l’opponente non aveva ricevuto la nota di accredito per la differenza di prezzo e che lo stesso non era a conoscenza della sua emissione.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali-Ispettorato Centrale Repressioni Frodi – Ufficio di Conegliano sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente, lamentando omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3, della L. n. 689 del 1981, art. 3 error in procedendo nell’applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen., censura la decisione gravata che non aveva considerato che l’erogazione del contributo può avvenire soltanto a seguito della presentazione di fattura quietanzata, cioè in presenza dell’avvenuto pagamento dell’importo in relazione al quale viene chiesto il contributo; nella specie il trasgressore aveva dichiarato falsamente di averla pagata; il Giudice aveva lacunosamente motivato in ordine alla mancanza di colpa del B., mentre il riferimento alla nota di accredito e l’intermediazione del Consorzio erano circostanze del tutto irrilevanti; in ogni caso è onere dell’opponente a sanzione amministrativa fornire la prova di avere agito senza colpa che si presume e che è sufficiente ad integrare l’illecito contestato: la sentenza penale di assoluzione dal reato di cui all’art. 640 bis cod. pen. per mancanza di dolo non poteva rivestire alcun rilievo; in ogni caso la sentenza de qua non poteva avere efficacia nel presente giudizio ai sensi del citato art. 654 cod. proc. pen., perchè emessa in un procedimento in cui l’Amministrazione non era stata parte.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata, nell’accogliere l’opposizione proposta dal B., ha innanzitutto ritenuto che il medesimo non fosse consapevole che la misura del prezzo fosse inferiore a quello indicato nella fattura che aveva presentato a corredo della domanda di contributo non avendo ancora avuto la comunicazione della nota di accredito, in base alla quale il prezzo era risultato inferiore a quello indicato in fattura.

Orbene, tale circostanza era del tutto irrilevante posto che l’opponente con la domanda di contributo dal medesimo sottoscritta dichiarava di avere già pagato il prezzo di cui alla fattura, così esponendo un dato non rispondente a verità, atteso che quello importo era stato soltanto in parte versato. La responsabilità del B. che aveva comunque sottoscritto la domanda di contributo richiesto, come si è detto, per un importo maggiore di quello effettivamente pagato, indicando dati non rispondenti a verità – non poteva perciò essere esclusa dalla circostanza del tutto irrilevante che, secondo quel che si afferma in sentenza, si fosse avvalso dell’opera del Consorzio Cooperative Bellunesi per presentare la richiesta.

La sentenza di assoluzione dal reato di truffa di cui all’art. 640 bis cod. pen..

non poteva rivestire alcuna efficacia nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, attesa la non coincidenza fra la fattispecie prevista dalla norma penale e quella che integra l’illecito amministrativo di cui alla L. n. 898 del 1986, art. 2 che consiste nella esposizione di dati non rispondenti a verità e punibile anche a titolo di colpa: infatti, la condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni comunitarie mediante esposizione di dati e notizie falsi è perseguibile ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen. ove al mendacio si accompagni un “quid pluris”, cioè un’attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione dei dati falsi, si da vanificare o comunque rendere meno agevole l’attività di controllo della richiesta da parte delle autorità.

Il ricorso va accolto.

La sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ.: l’originaria opposizione va rigettata, essendosi rivelata infondata.

Le spese della presente fase vanno poste a carico dell’intimato, risultato Soccombente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione.

Condanna l’intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.000,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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