Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4243 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. III, 21/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4919/2010 proposto da:

G.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE IPPOCRATE 92, presso lo studio dell’avvocato GENOVESE

ROSALBA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO MARIANO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PARADISE CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO, F.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 164/2009 del TRIBUNALE di CASSINO

dell’11/2/09, depositata il 16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. G.R. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro F.G. e l’Associazione Paradise Circolo Culturale Ricreativo avverso la sentenza del 16 febbraio 2009, con cui il Tribunale di Cassino ha dichiarato inefficace un precetto da esso ricorrente loro intimato.

Gli intimati non hanno resistito al ricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile anzitutto perchè non ha osservato il requisito dei ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., norma applicabile nonostante l’abrogazione disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, giusta l’art. 58, comma 5, della stessa legge, che ne dispone l’ultrattività per i ricorsi per cassazione, proposti dopo la sua entrata in vigore contro provvedimenti pubblicati anteriormente ad essa, com’è quello impugnato.

Infatti, l’illustrazione dell’unico motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si conclude e nemmeno contiene il c.d. momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione, cui alludeva l’art. 366 bis c.p.c. (si veda, fra tante, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

In secondo luogo si configura un’alta causa di inammissibilità, rappresentata dall’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che il ricorso si fonda sul contenuto del precetto, del quale, tuttavia, non si indica se sia stato prodotto in questa sede (il che necessitatavi sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) e dove sarebbe esaminabile, di modo che difetta la sua indicazione specifica (si veda, fra tante, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 fra tante e da ultimo Cass. n. 4201 del 2010).

In terzo luogo, l’illustrazione del motivo rivelerebbe anche che essa non è adeguata alla sua intestazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che prospetta questioni di diritto, che, dunque, avrebbero richiesto un motivo ai sensi del n. 3 o del n. 4 dell’art. 360, con l’indicazione delle norma violate.

L’esistenza dei plurimi profili di inammissibilità preclude ogni valutazione dell’istanza di riunione ad altro ricorso avente ad oggetto altra sentenza fra le parti”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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