Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4243 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. III, 19/02/2020, (ud. 16/12/2019, dep. 19/02/2020), n.4243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 995 del ruolo generale dell’anno 2018,

proposto da:

D.M.D., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura allegata al ricorso, dall’avvocato Mauro Longo (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del rappresentante per procura F.C. rappresentata e

difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

Luisa Ranucci (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 17445/2017,

pubblicata in data 14 settembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16

dicembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M.D. ha agito in giudizio nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per ottenere il rimborso della somma (di Euro 176,75) pagata per la registrazione di un’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c., in un procedimento di espropriazione presso terzi che aveva promosso nei confronti della stessa.

La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre D.M., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01).

La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Lo “svolgimento del processo” viene riassunto alle pagine 3 e 4 del ricorso, mediante una trascrizione dell’esposizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata che, almeno per quanto riguarda il giudizio di primo grado, non solo non risulta assolutamente fedele al contenuto di detta sentenza – e sembra anzi addirittura riferirsi a diversa fattispecie – ma non è comunque idonea consentire alla Corte di comprendere l’effettivo oggetto della domanda proposta, i fatti posti a base della stessa, le difese svolte dalla controparte convenuta e le effettive ragioni della decisione di primo grado.

2. A scopo di completezza espositiva, è opportuno peraltro dare atto che anche i singoli motivi del ricorso risultano inammissibili e/o comunque manifestamente infondati.

2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Ammissibilità dell’appello avverso sentenza pronunciata ex art. 113 c.p.c., comma 3, in violazione dei principi regolatori della materia e delle norme del procedimento (Violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3; art. 112 c.p.c.; art. 553 c.p.c.). (Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha ritenuto l’appello di D.M. infondato, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., (con riguardo al rilievo di ufficio della legittimazione passiva della banca convenuta) e, per il resto, inammissibile ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, in quanto la sentenza di primo grado era stata pronunciata secondo equità, in causa di valore inferiore ad Euro 1.100,00, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, ed il gravame non era stato proposto per violazione di norme sul procedimento, mentre andavano escluse eventuali violazioni di norme costituzionali, comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, violazioni per vero neanche dedotte dell’appellante.

Il ricorrente si limita a sostenere di avere denunciato con l’atto di appello la violazione di “principi e norme poste a fondamento dell’asserita carenza di legittimazione passiva della banca” ed aggiunge che sarebbe palese la “violazione dei principi regolatori nella materia di indebito ex art. 2033 c.c., posto che il provvedimento in parola è stato registrato unicamente dal creditore e non anche dalla banca”.

La censura non risulta sufficientemente specifica e non coglie adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Infatti, da una parte, “principi e norme poste a fondamento dell’asserita carenza di legittimazione passiva della banca”, secondo il ricorrente violati dal giudice di pace, non costituiscono di per sè norme sul procedimento, come ampiamente chiarito dal Tribunale, e nel ricorso non sono contenute specifiche argomentazioni volte a contestare tale affermazione ed a sostenere, in modo puntuale, il contrario; anzi, neanche viene adeguatamente chiarito di quali principi e di quali norme (processuali) si tratterebbe.

D’altra parte, di fronte al chiaro rilievo operato dal tribunale, secondo il quale in sede di gravame non era stata dedotta la violazione, da parte del giudice di primo grado, dei principi regolatori della materia, non viene precisato nel ricorso in che modo ed in che termini sarebbe stata sostenuta nell’atto di appello la “violazione dei principi regolatori nella materia di indebito ex art. 2033 c.c.”; anzi, in realtà, neanche viene indicato quali sarebbero tali principi regolatori e che rilievo essi avrebbero ai fini della decisione della controversia.

2.2 Con il secondo motivo si denunzia “Erronea qualificazione dell’ordinanza di assegnazione di crediti nel procedimento di espropriazione presso terzi relativamente alle spese del processo di esecuzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 553 c.p.c. e ss. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Difetto di motivazione e violazione dell’art. 95 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Il motivo – per quel tanto che è dato intendere in base alla carente esposizione del ricorso – risulta manifestamente infondato in diritto.

Si tratta di una controversia che pare avere, nella sostanza, oggetto identico ad altre – riguardanti il medesimo ricorrente – in ordine alle quali questa Corte si è già pronunciata, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonchè Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), poi confermata da varie successive ordinanze della Sesta Sezione Civile.

Come già statuito nei precedenti richiamati (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29855 del 20/11/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019, che non risultano ad oggi massimate), ai quali va dato pieno seguito (anche tenuto conto che il ricorso non contiene argomentazioni idonee ad indurre alcuna rimeditazione sul punto), ed ai quali la decisione impugnata risulta in diritto sostanzialmente conforme, le censure avanzate dal ricorrente risultano in parte manifestamente infondate ed in parte inammissibili, con le eventuali precisazioni ed integrazioni che seguono.

E’ invero pacifico (la circostanza emerge, quanto meno implicitamente, dalla sentenza impugnata, non è smentita nel ricorso ed è espressamente confermata anche nel controricorso) che il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi promosso dal D.M. abbia pronunciato ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al suddetto debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonchè delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa e che il relativo importo fosse quindi compreso in quello oggetto della complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente (in quanto, evidentemente, appunto ricom-preso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c.), onde tale importo poteva essere preteso dal suddetto creditore in sede di escussione del terzo (nella specie, Banca d’Italia, per quanto è dato comprendere dagli atti).

In questa situazione, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell’ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell’importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo ai sensi dell’art. 95 c.p.c., ed oggetto dell’assegnazione a valere sui crediti pignorati).

E’ poi del tutto irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo debitor debitoris la somma in questione non fosse stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell’ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione (previa, ovviamente, documentazione del relativo esborso), come del resto in qualche modo riconosce lo stesso ricorrente.

Nè nel ricorso (che sotto questo aspetto difetta della necessaria specificità, manifestando un profilo di inammissibilità anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) viene chiarito (e tanto meno viene documentato) se in concreto vi sia stata vana escussione del terzo, per l’importo in questione, ovvero se le somme complessivamente riconosciute nell’ordinanza di assegnazione (il cui contenuto, in parte qua, non è specificamente riprodotto nel ricorso e la cui esatta allocazione tra gli atti del fascicolo di merito non è neanche indicata), ivi inclusa quella relativa all’imposta di registrazione della stessa, fossero state contenute o meno nei limiti di capienza dei crediti pignorati e/o avessero in qualche modo ecceduto tali limiti, onde non potessero essere effettivamente ed in concreto oggetto di integrale recupero nei confronti del terzo debitor debitoris (per quanto sia opportuno precisare che, anche in tale ultima ipotesi, andrebbe comunque applicato il principio di diritto, di recente ribadito da questa Corte, anche in questo caso con pronuncia di espresso valore nomofilattico emessa nell’ambito del già citato cd. “progetto esecuzioni” della Terza Sezione Civile, secondo il quale le spese del processo esecutivo, in caso di incapienza, restano a carico del creditore: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24571 del 05/10/2018, Rv. 651157 – 01).

Vanno quindi ribaditi in proposito i seguenti principi di diritto: “laddove il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonchè delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a gueste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c., onde esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo (nei limiti della capienza del credito assegnato); di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, direttamente in sede esecutiva”;

“il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicchè le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore”.

2.3 Il terzo motivo è così rubricato: “Sulla condanna alle spese del giudizio”.

Esso è infondato.

La corte di appello ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio infatti che la soccombenza del ricorrente sia stata integrale.

Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01).

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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