Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4243 del 17/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 17/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.17/02/2017),  n. 4243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 9959 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

M.L., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Emilio Salvato, col quale

elettivamente si domicilia in Roma, alla via S.AGNESE, n. 16, presso

lo studio dell’avv. Paola Danesi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Foggia, in persona

del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sede di Foggia, sezione 26, depositata in

data 21 febbraio 2012, n. 20/26/12;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

10 gennaio 2017 dal Consigliere Dott. PERRINO Angelina Maria;

udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Giancarlo

Caselli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

L’Agenzia delle Entrate accertò nei confronti di M.L. maggiore materia imponibile ai fini Irpef, Iva ed Irap, scaturente dall’indeducibilità di costi oggetto di fatture emesse da V.A., esercente un’impresa risultata mera cartiera, nonchè dalla mancanza di documentazione di altri costi. Ne scaturì anche la notificazione di una cartella di pagamento, conseguente all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle somme dovute in base all’avviso. Il contribuente impugnò avviso e cartella, ottenendone l’annullamento in primo grado. Di contro, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’ufficio, anzitutto rimarcando la legittimità della motivazione per relationem dell’avviso, che aveva rimandato al processo verbale di constatazione, noto al contribuente, poi facendo leva sul compendio indiziario emerso, utile a fondare la pretesa impositiva. Avverso questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

1.- Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (cui meglio si attaglia il n. 4, trattandosi di censura concernente error in procedendo), il contribuente lamenta il vizio di ultrapetizione della sentenza, giacchè, sebbene l’Ufficio non abbia ribadito in appello la contestazione concernente la mancata documentazione di alcuni costi, è stata dichiarata la legittimità dell’intero avviso di accertamento.

2.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, giacchè manca la trascrizione sia dello stralcio dell’avviso di accertamento relativo al punto in questione, sia dell’appello, in modo da consentire a questa Corte di delibare l’autonomia della ripresa e di verificare se sia stata, o no, proposta in appello la censura ad essa relativa.

3.- Col secondo motivo di ricorso, anch’esso proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (ed al quale parimenti si attaglia meglio il n. 4 per la natura della doglianza), il contribuente si duole del fatto che il giudice d’appello ha deciso la causa nonostante la mancanza di una delle parti del giudizio di primo grado, ossia dell’agente per la riscossione.

3.1.- Il motivo è infondato, giacchè è pacifico in atti che l’agente per la riscossione fosse parte dell’autonomo giudizio, poi riunito, concernente l’impugnazione della cartella; giudizio che, sebbene riunito, non ha perso la propria autonomia, di modo che la sentenza che l’ha definito insieme con l’altro, pur se formalmente unica, consta di tante pronunce quante sono le cause riunite (tra varie, vedi Cass. n. 20486/10).

3.2.- Il contribuente non ha quindi dimostrato, mediante la riproduzione dell’atto di appello, che questo coinvolgesse anche l’autonoma pronuncia concernente l’impugnazione della cartella; circostanza, questa, esclusa in controricorso dall’Agenzia, secondo la quale “…il concessionario non era certo litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., rispetto al giudizio d’appello promosso dall’Ufficio, avente ad oggetto esclusivamente l’atto impositivo”.

4.- Col terzo e col quarto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perchè connessi, il ricorrente lamenta che il giudice d’appello ha dato per scontati e provati tutti gli indizi raccolti nel processo verbale di constatazione dell’agosto 2005 e non ha esaminato la realizzazione delle opere fatturate dalla ditta V..

4.1.- La complessiva censura è infondata, là dove trascura che il processo verbale di constatazione è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., quanto ai fatti in esso descritti, sì che, per contestare tali fatti, è necessaria la proposizione della querela di falso (tra varie, Cass. n. 23747/13) ed è inammissibile nel resto, perchè propone alla Corte di compiere un nuovo giudizio di merito.

5.- Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1-quater.

PQM

la Corte:

rigetta il ricorso e condanna il contribuente a pagare le spese nei confronti della parte costituita, liquidate in Euro 4000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA