Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4242 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 22/02/2010), n.4242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, in persona del Commissario prefettizio

pro tempere, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Salvatore Alberto Romano, presso il

suo studio elettivamente domiciliato in Roma, viale XXI Aprile, n.

11;

– ricorrente –

contro

T.E.M.;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Corigliano Calabro in data

22 novembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Laura Rainaldi, per delega;

uduto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. LECCISI Giampaolo che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con verbale di accertamento n. (OMISSIS), notificato il 20 maggio 2004, la Polizia municipale del Comune di Corigliano Calabro contestò a T.E.M., quale responsabile in solido, la violazione dell’art. 142, comma 9, del codice della strada, accertata con apparecchio “Velomatic 512” gestito direttamente dagli agenti di polizia, poichè, in data (OMISSIS), il veicolo di sua proprietà procedeva sulla S.S. (OMISSIS), all’altezza del Km.

(OMISSIS), alle velocità di 100 Km/h, superiore al limite prescritto di 50 Km/h.

Con ricorso in opposizione al Giudice di pace di Corigliano Calabro, T.M.E. chiese l’annullamento del suddetto verbale di accertamento della violazione.

Nella resistenza del Comune, l’adito Giudice di pace, con sentenza depositata il 22 novembre 2005, ha accolto l’opposizione, annullato il verbale e condannato l’Amministrazione convenuta alle spese, rilevando: (a) l’assenza di alcun limite di velocità formalmente disposto sul tratto di strada ove è stata accertata la violazione;

(b) l’ingiustificata mancata contestazione immediata della violazione accertata.

Sotto il primo profilo, il Giudice di pace ha basato il proprio convincimento su di un documento (lettera ANAS S.p.a. – Compartimento della viabilità della Calabria, prot. n. (OMISSIS)), versato in atti dall’opponente, nel quale si attesta che “non risultano limitazioni di velocità formalmente ordinate da questo Ufficio” sul tratto di strada in questione, ed ha rilevato che la S.S. (OMISSIS), al Km. 354+200, “è senza dubbio rientrante nella sfera di competenza dell’ANAS”.

Quanto al secondo vizio, il giudicante – disapplicato il Decreto del Prefetto di Cosenza 8 settembre 2003, n. 46, che, ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 individua il tratto di strada in questione tra quelli per i quali non è possibile per ragioni di sicurezza il fermo del veicolo – ha rilevato che non è stata adeguatamente motivata e provata l’impossibilità di provvedere all’immediata contestazione.

2. – Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune di Corigliano Calabro ha proposto ricorso, con atto notificato il 21- 25 marzo 2006, sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

A seguito di ordinanza interlocutoria 13 ottobre 2008, n. 25093, la trattazione del ricorso è stata rinviata dalla camera di consiglio alla pubblica udienza.

Il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria illustrativa in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme sui limiti di velocità (art. 142 C.d.S.), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Ad avviso del ricorrente, il fatto che l’ANAS si sia limitato a dichiarare che “non risultano” limitazioni di velocità sul tratto di strada in questione non significa necessariamente che l’ente abbia per ciò solo riconosciuto o affermato una sua esclusiva competenza sullo stesso, potendo la dichiarata assenza di provvedimento dell’ANAS essere addirittura dovuta alla mancanza della relativa competenza.

Poichè il tratto di strada in questione è una strada urbana di scorrimento, valeva – si osserva – il limite di velocità di 50 km/h stabilito dall’art. 142 C.d.S., comma 1.

1.1. – Il motivo è fondato.

I limiti massimi di velocità sono stabiliti dall’art. 142 C.d.S., comma 1, che, per le strade nei centri abitati, fissa tale limite in 50 Km/h, con possibilità di elevazione fino a 70 Km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.

Il citato art. 142 C.d.S., al comma 2, prevede che, entro i suddetti limiti massimi, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli suindicati, in determinate strade e tratti di strada, quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati al comma 1 dello stesso articolo renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive impartire dal competente Ministero.

Da tanto consegue che, in tema di circolazione stradale, la mancanza di particolari limiti di velocità ordinati, ai sensi dell’art. 142 C.d.S., comma 2 della strada, dall’ente proprietario della strada non implica che su di essa non sia imposta alcuna limitazione di velocità, giacchè, in tal caso, trovano applicazione i limiti di velocità massimi stabiliti dall’art. 142 C.d.S., comma 1 (e quindi, ove si tratti di strada nei centri abitati, il limite di 50 Km/h).

2. – L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo mezzo, proposto dal Comune ricorrente in via subordinata, con cui si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 37 C.d.S. e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 101 sul rilievo che la non apposizione di limiti di velocità da parte dell’ANAS non sarebbe da sola idonea a giustificare la pretesa assenza di limiti di velocità sul tratto di strada de quo, potendo detti limiti essere legittimamente ordinati da altri enti ugualmente competenti; e del terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi, nonchè delle norme riguardanti la segnaletica stradale (art. 37 C.d.S. e art. 74 reg. esec. C.d.S.), lamentandosi che non sia stato considerato il generale ed inderogabile obbligo per l’utente della strada del rispetto della segnaletica stradale.

3. – Il quarto motivo denuncia, sotto distinti ed autonomi profili:

violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. (in particolare, comma 1-bis, lett. e) e degli artt. 384 e 385 reg. esec. C.d.S.; violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. (in particolare, comma 1-bis, lett. f), del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, e dei principi di diritto in tema di disapplicazione;

violazione del Decreto del Prefetto di Cosenza 8 settembre 2003, n. 46; violazione del diritto di difesa e delle norme processuali a tutela del predetto diritto costituzionale; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il Comune rileva che poichè l’accertamento della violazione è avvenuta a mezzo dell’apparecchio, direttamente gestito dagli organi di polizia, Velomatic 512, che consente la determinazione dell’illecito soltanto in tempo successivo, e poichè l’utilizzazione di tale apparecchio è indicata nel verbale, ciò giustifica la mancata contestazione immediata.

Il ricorrente fa inoltre presente che, per il tratto di strada ove è stato effettuato l’accertamento, è stato adottato il decreto prefettizio previsto dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1; ed osserva che il primo giudice sarebbe pervenuto alla disapplicazione di tale provvedimento amministrativo senza effettuare alcuna indagine che potesse suffragare la conclusione secondo cui esso sarebbe stato emanato in violazione di legge o con eccesso di potere. A tale riguardo, si precisa, per un verso, che la scadenza fissata dalla legge per l’emanazione del decreto prefettizio ha carattere meramente ordinatorio e, per altro, che l’obbligo di informazione sarebbe stato comunque pienamente rispettato, poichè sulla strada ove è avvenuto il fatto vi sono ben due cartelli volti a informare della presenza di dispositivi di rilevamento elettronico della velocità.

3.1. – Il motivo è fondato.

Nella fattispecie regolata dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4 è rimessa al prefetto, previa consultazione degli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere dell’ente proprietario, l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e ciò sulla base della valutazione del tasso d’incidentalità nonchè delle condizioni strutturali, piano- altimetriche e di traffico.

E’ del tutto evidente come nella formazione del provvedimento in questione converga una pluralità di valutazioni, effettuate da parte degli organi ed uffici indicati, di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto formulate sulla base di apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico sulla strada considerata, o tratto di essa, nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio.

Tali valutazioni, che costituiscono le condizioni dell’esercizio del potere prefettizio di classificazione della strada ai fini dell’applicazione della norma in esame, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l’una e dell’annullamento per l’altra, è limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimità dell’atto (Cass., Sez. 2, 30 gennaio 2007, n. 22894; Cass., Sez. 2, 19 novembre 2007, n. 23978; Cass., Sez. 2, 21 gennaio 2009, n. 1544).

Tanto premesso, nella specie il Giudice di pace ha rilevato, come motivo di illegittimità del decreto prefettizio, il fatto che esso è stato adottato oltre il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Tale statuizione è errata. La scadenza fissata dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 2, nel testo risultante dalla Legge di conversione n. 168 del 2002, per l’emanazione del decreto prefettizio ha carattere meramente ordinatorio, come dimostrano, per un verso, la mancata previsione di effetti decadenziali dal potere di emanazione del decreto una volta decorso il predetto periodo e, per l’altro, l’ultimo periodo della medesima disposizione, il quale, nel prevedere che “la medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell’elenco delle strade”, evidenzia come l’esercizio del potere prefettizio sia reiterabile anche in tempi posteriori, non esaurendosi dopo novanta giorni.

Come risulta dalle premesse del decreto prefettizio, l’autorità amministrativa ha tenuto conto dell’elevato tasso di incidentalità della strada in questione e delle sue particolari condizioni strutturali e di traffico. A fronte di questa motivazione, il rilievo del Giudice di pace secondo cui il bilanciamento tra l’interesse pubblico primario e gli interessi secondari degli utenti avrebbe suggerito una diversa soluzione, è indicativo del fatto che la sentenza impugnata non si è limitata ad esercitare un controllo di legittimità di tale provvedimento, ma lo ha esteso, inammissibilmente, al merito.

L’ulteriore affermazione del Giudice di pace – ad avviso del quale non sarebbe stato rispettato il diritto all’informazione degli utenti – è generica ed apodittica e non è idonea a giustificare la conclusione alla quale la sentenza è pervenuta.

E’ fondata altresì l’ulteriore censura articolata con il motivo.

L’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentano la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, perchè l’utilizzazione di apparecchiature diverse – quali il Velomatic 512, utilizzato nella specie – rientra di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo, e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce una valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata (v., tra le tante, Cass., Sez. 2, 28 aprile 2006, n. 9924;

Cass., Sez. 1, 15 novembre 2006, n. 24355; Cass., Sez. 2, 18 aprile 2007, n. 9308; Cass., Sez. 2, 28 novembre 2008, n. 28486).

Il Giudice di pace ha pertanto errato nel ritenere necessaria la contestazione immediata dell’illecito.

4. – La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata, per l’esame degli altri motivi di opposizione, al Giudice di pace di Corigliano Calabro, in persona di diverso giudicante, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Corigliano Calabro, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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