Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4242 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4242 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 23117-2016 proposto da:
COMUNE DI ISCHIA C.F.00643280639, in persona del Sindaco e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente contro
HOTEL ALEXANDER S.N.C. DI SIRABELLA CATELLO & C.
C.F.00599740636, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARENULA n.16, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE MAGRI’, che unitamente e
disgiuntamente all’avvocato ANTONIO DE MARI lo rappresenta e
difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/02/2018

avverso la sentenza n. 2156/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata l’ 08/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

R.G. 23117/16
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il
contribuente ha resistito con controricorso, il comune di Ischia impugnava
la sentenza della CTR della Campania, relativa ad un avviso d’accertamento
Ici per il 2008, lamentando la violazione dell’art. 74 della legge n. 342/00 e
dell’art. 5 del d.lgs. n. 504/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3
c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, avrebbero ritenuto che
la rendita catastale del 13.2.2008 – per come rideterminata giudizialmente
– non potesse avere efficacia per il medesimo anno, ma solo a partire dal
primo gennaio dell’anno successivo. In particolare, il comune ricorrente
lamentava che l’atto determinativo della rendita non fosse attributivo ex
novo, ma fosse un provvedimento di revisione in autotutela con efficacia
retroattiva.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma
semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di imposta comunale

sugli immobili (ICI), ai sensi dell’art. 74, comma 1, della I. n. 342 del 2000,
dall’i gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali
per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione,
sicchè il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della
rendita ha effetto retroattivo dalla data dell’originario classamento,
indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a
correggere errori originari o vizi dell’atto, mentre se il riesame del
classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o
diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita, effettuata dopo
l’1 gennaio 2000, è irretroattiva, avendo efficacia “ex nunc”.” (Cass. ord. n.
13845/17).
Nella specie, poiché la questione dell’autotutela non è pertinente alla ratio
della sentenza impugnata, in quanto i giudici d’appello non ne fanno
menzione, il ricorso difetta di autosufficienza, poiché il ricorrente non indica
in quali atti del giudizio di merito sia stata dedotta tale questione ed inoltre,
il medesimo ricorrente non precisa, nella presente sede, quali siano state le
motivazioni della stessa autotutela (ai fini degli effetti retroattivi o meno).
Per quanto riguarda la censura sulle spese, la stessa è inammissibile perché
prospetta un vizio di motivazione in modo generico, mentre la sentenza è
correttamente motivata con il richiamo al principio della soccombenza.
Infine, l’eccezione di giudicato relativa alle pregresse annualità, prospettata
dalla società controricorrente alle pp. 11 e 12 del controricorso, resta
assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ric. 2016 n. 23117 sez. MT – ud. 08-11-2017
-2-

partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Condanna il comune di Ischia in persona del Sindaco pt, a pagare alla
società ricorrente in persona del legale rappresentante, le spese di lite del
presente giudizio, che liquida nell’importo di C 4.100,00, oltre C 200,00 per
esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 – bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 8.11.O17.

Dott.

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