Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4242 del 21/02/2011
Cassazione civile sez. III, 21/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4242
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4870/2010 proposto da:
F.S. (OMISSIS), S.M.,
S.E.M. quest’ultime eredi di Sc.Mi.,
tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TRACIA 4, presso lo
studio dell’avvocato CARDAMONE LUIGI, rappresentate e difese
dall’avvocato VIOLA GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
ASPRA FINANCE SPA – società appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit e per essa UniCredit Credit Managemente Bank SpA (già
denominata UGC BANCA SpA), società appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit, quale mandataria, in persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA TERENZIO 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
MARIA SAPERI, rappresentata e difesa dall’avvocato FIUME Claudio,
giusta procura generale alle liti per atto notaio Maurizio Marino, in
data 10.3.2008, n. rep. 64085, n. racc. 16569, che viene allegata in
atti;
– controricorrente –
e contro
S.S., R.S., P.C., P.
A., SC.MA., BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA –
oggi Monte dei Paschi di Siena SpA, BANCA DEL SUD SPA – già Gestione
Crediti SpA e successivamente Unicredit Servizi Retail Tre SpA oggi
Banco di Sicilia SpA (quale società conferitaria del ramo d’azienda
Retail Sicilia come incorporato da Unicredit SpA), PA.MA.,
T.M., BANCO DI SICILIA SpA (quale successore a titolo
particolare di Capitalia SpA – oggi Unicredit Group SpA);
– intimati –
avverso la sentenza n. 569/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del
4.3.09, depositata il 30/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. F.S., S.M. ed S.E. M., le ultime due nella qualità di eredi di Sc. M., hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 30 aprile 2009, con cui la Corte d’Appello di Catania ha pronunciato in appello in una controversia fra la F.S. ed il de cuius, il Banco di Sicilia s.p.a., S.S., la Banca Antoniana Popolare veneta s.p.a., la Banca del Sud, C. ed P.A., Pa.Ma., T.M., R.S. e Sc.Ma..
Ha resistito al ricorso con controricorso la UniCredit Credit Managment Bank s.p.a. quale mandataria della s.p.a. Aspra Finance, resasi cessionaria della posizione del Banco di Sicilia s.p.a..
p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè non ha osservato il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., norma applicabile nonostante l’abrogazione disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, giusta l’art. 58, comma 5, della stessa legge, che ne dispone l’ultrattività per i ricorsi per cassazione, proposti dopo la sua entrata in vigore contro provvedimenti pubblicati anteriormente ad essa, com’è quello impugnato.
Infatti, l’illustrazione dei tre motivi su cui si fonda, deducenti violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il primo e sic ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il secondo ed il terzo (pur facendo riferimento a norme di diritto nella loro intestazione), non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto. Ove, poi, il secondo ed il terzo motivo fossero stati dedotti effettivamente anche o solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., sussisterebbe perchè la loro illustrazione non si conclude e nemmeno contiene il c.d. momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione, cui alludeva l’art. 366 bis c.p.c. (si veda, fra tante, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007)”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011