Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4242 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. III, 19/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 19/02/2020), n.4242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi iscritti al numero 16470 del ruolo generale dell’anno

2017 proposto da:

CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in rappresentanza

di SAGRANTINO ITALY S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Consigliere, legale rappresentante pro tempore, V.M.

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Massimo Mannocchi (C.F.: MNNMSM56D20H501G);

– ricorrente – controricorrente al ricorso di G.M. –

G.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Eugenio Scrocca (C.F.:

SCRGNE74R26H501O);

– ricorrente – controricorrente al ricorso di Cerved Credit

Management S.p.A. –

nei confronti di:

FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)),

in persona del rappresentante per procura Gi.An.

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso,

dall’avvocato Massimo Eroli (C.F.: RLEMSM63L21H501E);

– controricorrente al ricorso di G.M. –

nonchè

CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A., (C.F.: non indicato), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

EQUITALIA GERIT S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

ITALFONDIARIO S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

CASTELLO FINANCE S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

EDILGEN S.r.l. in liquidazione (C.F.: non indicato), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

INTESA SAN PAOLO S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8252/2017,

depositata in data 26 aprile 2017 (che si dichiara notificata in

pari data);

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5

dicembre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del motivo

2) del ricorso principale di G.M. e l’accoglimento e

dell’unico motivo di ricorso di Sagrantino Italy S.r.l.;

l’avvocato Eugenio Scrocca, per il ricorrente G.;

l’avvocato Barbara Grossi, per delega dell’avvocato Massimo

Mannocchi, per Cerved Credit Management S.p.A.;

l’avvocato Piero Frattarelli, per delega dell’avvocato Massimo Eroli,

per Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa nel 2000 dalla Banca Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. (nelle cui posizioni soggettive è subentrata Sagrantino Italy S.r.l., intervenuta nel processo esecutivo a mezzo della mandataria e rappresentante Cerved Credit Management S.p.A.) nei confronti di Edilgen S.r.l., cui sono state riunite altre procedure esecutive aventi ad oggetto il medesimo immobile, che è stato peraltro acquistato dopo il pignoramento da G.G. (cui è poi subentrato l’erede G.M., intervenuto a sua volta nel processo esecutivo), il giudice dell’esecuzione, dovendo provvedere alla distribuzione degli importi ricavati dalla locazione del bene pignorato, ha emesso un’ordinanza in cui ha determinato l’importo del credito spettante a Sagrantino Italy S.r.l., ordinando alla stessa di depositare in Cancelleria la differenza tra tale somma (Euro 324.656,80) e quella già riscossa ai sensi del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 42 (Euro 811.481,20), pari a Euro 486.824,40. Avverso tale ordinanza è stata proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dalla società rappresentante della creditrice Sagrantino Italy S.r.l..

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma, il quale ha stabilito che alla Sagrantino Italy S.r.l. spettavano in realtà Euro 861.509,69, oltre spese legali per Euro 14.136,72, con conseguente revoca dell’ordinanza opposta.

La decisione del tribunale, su ricorso del G., è stata parzialmente cassata, con rinvio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8696 del 29/04/2015).

All’esito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l’opposizione agli atti esecutivi, ordinando a Sagrantino Italy S.r.l. la restituzione dell’importo di Euro 400.299,91, mediante deposito della somma in cancelleria. Ricorre Cerved Credit Management S.p.A., quale rappresentante di Sagrantino Italy S.r.l., sulla base di un unico motivo. Ricorre altresì G.M., sulla base di due motivi.

Il G. resiste, con controricorso, al ricorso di Cerved Credit Management S.p.A..

Cerved Credit Management S.p.A. nonchè Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., con distinti controricorsi, resistono al ricorso del G..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorrente G. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Premessa: individuazione dell’oggetto del giudizio e del thema decidendum.

Per meglio intendere le censure avanzate con entrambi i ricorsi e individuare le questioni tuttora in discussione è opportuno preliminarmente chiarire in dettaglio il contenuto del provvedimento del giudice dell’esecuzione impugnato nel presente giudizio e l’andamento del giudizio stesso nelle precedenti fasi.

1.1 La Banca Popolare di Novara e Verona S.c.r.l. (sulla base di un credito poi ceduto a Sagrantino Italy S.r.l., che è intervenuta nel processo a mezzo della mandataria Cerved Credit Management S.p.A.) ha pignorato nel 2000 un compendio immobiliare in (OMISSIS), di proprietà di Edilgen S.r.l., sulla base di un’ipoteca per credito fondiario iscritta nel 1990. A quella originaria, sono state poi riunite altre procedure esecutive successivamente promosse sui medesimi beni da altri creditori.

G.M. è intervenuto nel processo esecutivo, quale erede di G.G., che si era reso acquirente dell’immobile pignorato sulla base di un atto trascritto dopo il pignoramento (nel 2002), il quale faceva peraltro seguito ad un contratto preliminare trascritto anteriormente (nel 1999).

1.2 Il giudice dell’esecuzione, nel 2009, ha ritenuto di effettuare l’assegnazione parziale degli importi ricavati dalla locazione del bene pignorato ed incassati provvisoriamente, in base alla normativa sul credito fondiario, dal creditore Sagrantino Italy S.r.l. (pari a Euro 811.481,20).

Ha quindi liquidato il credito di detta società, le ha assegnato l’importo ritenuto dovuto in privilegio ipotecario (pari ad Euro 324.656,80) e le ha ordinato di restituire la differenza (pari ad Euro 486.824,40), affermando che il terzo acquirente del bene pignorato G. rispondeva solo del credito ipotecario (per capitale ed interessi collocabili in privilegio, ai sensi dell’art. 2855 c.c., pari a Euro 328.511,72), non del credito in chirografo (pari a Euro 337.412,04), e che il contratto di mutuo si era risolto nel 1996, riservandosi di svincolare successivamente in favore del G. la somma oggetto dell’ordine di restituzione, dopo la liquidazione di alcune spese della procedura.

1.3 Sagrantino Italy S.r.l. ha impugnato tale ordinanza, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sostenendo di avere diritto a trattenere una somma superiore a quella incassata, pari a complessivi Euro 863.153,38,e ciò sia perchè il pignoramento, a suo avviso, era opponibile al G. anche per il credito in chirografo, sia perchè la normativa del credito fondiario prevaleva sull’art. 2855 c.c. e quindi gli interessi le spettavano interamente in privilegio ipotecario.

Il G. ha resistito, sostenendo che egli era tenuto a rispondere solo del credito ipotecario, nei limiti dell’art. 2855 c.c., ed ha chiesto l’attribuzione in suo favore di tutta la somma oggetto dell’ordine di restituzione del giudice dell’esecuzione.

1.4 Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione ed ha stabilito che alla Sagrantino Italy S.p.A. spettavano Euro 861.509,69, oltre spese legali per Euro 14.136,72; ha quindi revocato l’ordinanza che ordinava la restituzione del residuo, affermando che il terzo acquirente del bene pignorato G. doveva rispondere anche del credito chirografario, che l’art. 2855 c.c., non era applicabile, in quanto era prevalente la normativa sul credito fondiario e che il contratto di mutuo si era risolto solo nel 2000.

1.5 Il G. ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo nuovamente che il suo acquisto doveva ritenersi opponibile al creditore fondiario, che egli non era tenuto a rispondere del chirografo, che l’art. 2855 c.c., doveva ritenersi applicabile e che il contratto di mutuo si era risolto nel 1996.

Questa Corte, con sentenza n. 8696 del 2015, ha accolto esclusivamente il motivo di ricorso del G. relativo all’applicabilità dell’art. 2855 c.c., cassando in relazione a tale motivo la decisione impugnata, con rinvio. Ha, per il resto, confermato che l’acquisto del G. non era opponibile al creditore fondiario e che quindi il G. doveva rispondere anche del credito in chirografo, ma ha stabilito che doveva applicarsi l’art. 2855 c.c., onde potevano riconoscersi in privilegio ipotecario solo gli interessi corrispettivi, non quelli moratori. Ha confermato altresì che il contratto di mutuo si era risolto solo nel 2000.

1.6 Il tribunale, in sede di rinvio, ha quindi scomputato gli interessi di mora (pari a Euro 34.959,00) da quelli dovuti ai sensi dell’art. 2855 c.c., ed ha liquidato il credito ipotecario di Sagrantino Italy S.r.l. in Euro 411.181,29, oltre le spese di procedura per Euro 14.136,72, ordinandole la restituzione dell’importo di Euro 400.299,91 mediante deposito in cancelleria.

Nella motivazione di tale decisione è stato precisato che, successivamente alla effettiva restituzione, nell’assegnare la somma restituita da Sagrantino Italy S.r.l., si sarebbe dovuto tener conto anche del credito ipotecario (di secondo grado) della società intervenuta Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. e dunque solo l’eccedenza, con decisione assunta dal giudice dell’esecuzione, avrebbe eventualmente potuto essere restituita in concreto al G..

2. I ricorsi proposti nella presente fase processuale.

2.1 Il ricorso della Cerved Credit Management S.p.A. (in rappresentanza di Sagrantino Italy S.r.l.).

Con l’unico motivo del suo ricorso, la Cerved Credit Management S.p.A., in rappresentanza di Sagrantino Italy S.r.l., denunzia “Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 646 del 1905, art. 20, u.c. (applicabile alla fattispecie ratione temporis) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

2.2 Il ricorso di G.M..

Con il primo motivo del suo ricorso, il G. denunzia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 324 e 394 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Con il secondo motivo, denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2847 e 2851 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

2.3 I ricorsi proposti da Cerved Credit Management S.p.A. e da G.M. possono essere esaminati congiuntamente, perchè la questione giuridica che essi pongono è la medesima, sia pure sulla base di argomenti contrari e traendone conclusioni esattamente opposte.

Nè Cerved Credit Management S.p.A., nè il G. contestano la decisione impugnata nella parte in cui ha determinato l’importo che la Sagrantino Italy S.r.l. deve restituire alla procedura e nella parte in cui, confermando il provvedimento del giudice dell’esecuzione, ha stabilito che detto importo (pur rideterminato nella sua entità) va restituito mediante deposito in cancelleria.

Entrambi i ricorrenti contestano la decisione emessa all’esito del giudizio di rinvio esclusivamente nella parte in cui – in motivazione – il tribunale ha precisato che, nella futura assegnazione dell’importo che sarà restituito, dovrà tenersi conto dei diritti del creditore ipotecario di secondo grado (Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.) e, quindi, solo il residuo potrà essere corrisposto al G..

In particolare, la Cerved Credit Management S.p.A. sostiene che la somma da restituire, insieme al ricavato della futura vendita dell’immobile pignorato, dovrebbe in realtà essere distribuita con queste priorità: a) in primo luogo in suo favore, per gli importi dovuti in prededuzione; b) in secondo luogo, in favore di tutti i creditori ipotecari, per il montante ipotecario; c) gradatamente, ancora in suo favore per il proprio credito chirografario; d) solo in via residuale, al G. (si veda, in particolare, a pag. 3 e a pag. 16 del ricorso di Cerved Credit Management S.p.A.).

Il G. sostiene invece che la somma da restituire dovrebbe essere assegnata integralmente in suo favore.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili, per difetto di interesse.

2.4 Le contestazioni di entrambi i ricorrenti riguardano una questione che è del tutto estranea all’oggetto del presente giudizio e con riguardo alla quale, del resto, non vi è alcuna statuizione nella decisione impugnata suscettibile di passare in cosa giudicata.

Come già chiarito, il tribunale ha affermato che la somma che Sagrantino Italy S.r.l. deve restituire alla procedura va depositata in cancelleria, aggiungendo (in motivazione) che in sede di futura assegnazione della stessa si dovrà tener conto del credito ipotecario di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A..

Non ha certo disposto l’assegnazione della somma in questione in favore di quest’ultima (nè avrebbe potuto farlo), ma si è limitato a dare atto che, nella futura distribuzione si sarebbe dovuto tener conto dei diritti del creditore ipotecario di secondo grado, come è del tutto ovvio che avvenga, così come, altrettanto ovviamente, dovrà tenersi conto dei diritti di tutti gli altri creditori, procedenti ed intervenuti, privilegiati ed ipotecari. D’altronde, lo stesso tribunale ha espressamente precisato che la destinazione dell’eccedenza “potrà” essere restituita al G., ma “con decisione del giudice dell’esecuzione”.

Si tratta in sostanza di obiter dicta su una questione (quella della distribuzione delle somme che saranno disponibili per la procedura a seguito dell’attuazione dell’ordine di restituzione di parte delle somme incassate impartito a Sagrantino Italy S.r.l., così come di quelle eventualmente ricavate dalla vendita degli immobili pignorati) che certamente non rientra nel thema decidendum del presente giudizio e sulla quale, quindi, non si può formare alcun giudicato, come del resto può evincersi dalla stessa decisione impugnata, laddove il tribunale sostanzialmente riconosce che sull’assegnazione della somma che sarà restituita dovrà successivamente decidere lo stesso giudice dell’esecuzione.

Il thema decidendum del presente giudizio, trattandosi di una opposizione agli atti esecutivi proposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ha liquidato il credito ipotecario di Sagrantino Italy S.r.l. e ha ordinato la restituzione delle somme da questa incassate in eccesso rispetto a tale credito, è limitato alla posizione creditoria (ipotecaria) della stessa Sagrantino Italy S.r.l..

Più precisamente, esso riguarda la liquidazione del credito spettante a Sagrantino Italy S.r.l., quale creditore ipotecario fondiario di primo grado, in vista del riparto parziale (in suo esclusivo favore) delle somme ricavate dalla locazione del bene pignorato (e da essa già incassate), nonchè la conseguente determinazione dell’importo che questa deve invece restituire alla procedura, in quanto eccedenti il suo credito ipotecario.

Non riguarda affatto, invece, la successiva distribuzione della somma di cui alla Sagrantino Italy S.r.l. è ordinata la restituzione.

2.5 D’altra parte, la stessa ordinanza oggetto dell’originaria opposizione (cioè l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 18 maggio 2009) non contiene alcun provvedimento di assegnazione delle somme di cui era stata ordinata la restituzione al creditore fondiario, tanto meno in favore del G.. Il giudice dell’esecuzione aveva disposto espressamente che l’importo da restituire fosse versato in cancelleria, riservandosi di svincolare in seguito la somma restituita in cancelleria, in favore del G.. Di fatto, quindi, detto provvedimento non contiene una concreta assegnazione o distribuzione di somme, se non in favore della Sagrantino Italy S.r.l. (con riguardo all’importo dei canoni di locazione incassati che la stessa è stata autorizzata a trattenere), tanto meno una assegnazione in favore del G. (assegnazione che il giudice dell’esecuzione si è riservato di effettuare in un momento successivo).

E’ pertanto del tutto destituita di fondamento la tesi del G., secondo cui dovrebbe ritenersi ormai definitivamente accertato (come se sul punto si fosse formato una sorta di “giudicato interno”) che le somme di cui è stata ordinata la restituzione alla Sagrantino Italy S.r.l. dovrebbero essere assegnate integralmente in suo favore.

La questione del (futuro) riparto delle somme di cui è stata ordinata la restituzione alla Sagrantino Italy S.r.l. non ha costituito motivo dell’originaria opposizione da questa avanzata nel presente giudizio, onde, del tutto correttamente, non è stata presa in considerazione nè dal tribunale nel giudizio di primo grado nè da questa Corte, nel successivo giudizio di legittimità, in quanto questione estranea al thema decidendum. Essa di certo non avrebbe potuto essere affrontata per la prima volta in sede di rinvio e, tanto meno, potrebbe essere affrontata in sede di impugnazione per cassazione della sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio.

Il G. fa presente che, costituendosi nel giudizio di opposizione in primo grado, aveva chiesto che le somme restituite fossero attribuite direttamente in suo favore, ma tale richiesta non si è tradotta in una domanda riconvenzionale e del resto non avrebbe potuto in nessun caso essere ritenuta ammissibile come tale.

Il giudice dell’esecuzione aveva infatti disposto il versamento della somma da restituire in cancelleria; di conseguenza, se il G. avesse ritenuto di avere diritto all’assegnazione immediata e diretta di essa, avrebbe dovuto proporre egli stesso opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso quell’ordinanza, ciò che non ha mai fatto. Di certo non avrebbe potuto proporre una domanda riconvenzionale nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi proposta da Sagrantino Italy S.r.l. contro la medesima ordinanza in relazione al quantum del suo credito ipotecario.

2.6 In definitiva, va ribadito che la questione del riparto delle somme di cui è stata ordinata la restituzione alla Sagrantino Italy S.r.l., in quanto non coperte dal privilegio ipotecario, è del tutto estranea al thema decidendum del presente giudizio. Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la determinazione del credito ipotecario di Sagrantino, pari alla somma che la stessa è stata autorizzata a trattenere, somma che quindi le è stata così effettivamente assegnata, nonchè la determinazione dell’importo che questa deve restituire alla procedura, mediante deposito in cancelleria (esclusivamente, dunque, su tale oggetto potrà all’esito formarsi il giudicato). Sarà, poi, successivamente il giudice dell’esecuzione a valutare e stabilire in che termini andranno distribuite le somme di cui è stata ordinata la restituzione alla Sagrantino Italy S.r.l., quando quest’ultima le avrà restituite (come del resto dovrà avvenire anche con riguardo alle somme derivanti dalla futura vendita dell’immobile pignorato), senza alcun ulteriore vincolo, se non quelli derivanti dal giudicato formatosi all’esito della presente sentenza, e quindi nei limiti sopra chiariti.

I ricorsiv di Cerved Credit Management S.p.A. che quello di G.M., avendo dunque ad oggetto questioni estranee al thema decidendum del presente giudizio, sono entrambi inammissibili per difetto di interesse.

3. Sia il ricorso di Cerved Credit Management S.p.A. che quello di G.M. sono dichiarati inammissibili.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, a carico del G. in favore di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A..

Le spese del giudizio di legittimità possono essere invece integralmente compensate tra il G. e Cerved Credit Management S.p.A., sussistendo motivi sufficienti a tal fine, per la reciproca soccombenza.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile sia il ricorso di Cerved Credit Management S.p.A., sia quello di G.M.;

– condanna il ricorrente G. a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., liquidandole in complessivi Euro 10.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge;

– dichiara integralmente compensate tra le parti ricorrenti G. e Cerved Credit Management S.p.A. le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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