Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4241 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. III, 21/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4611/2010 proposto da:

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 3, presso lo studio dell’avvocato ANDRENELLI

ADRIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MATTHAEIS Leonardo,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A. (OMISSIS), C.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AURELIA

190, presso lo studio dell’avvocato TESTA Cesare, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CONCETTA CINZIA D’ANGELO, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 176/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

10.1.09, depositata il 26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. S.F. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 26 febbraio 2009, con cui la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Foggia, ha rigettato una domanda d risarcimento danni da lui proposta contro C.R. e A..

Hanno resistito al ricorso con controricorso gli intimati.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè non ha osservato il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., norma applicabile nonostante l’abrogazione disposta dalla l. n. 69 del 2009, art. 47, giusta l’art. 58, comma 5, della stessa legge, che ne dispone l’ultrattività per i ricorsi per cassazione, proposti dopo la sua entrata in vigore contro provvedimenti pubblicati anteriormente ad essa, com’è quello impugnato.

Infatti, l’illustrazione del primo motivo su cui si fonda, con cui si prospetta vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si conclude e nemmeno contiene il c.d. momento di sintesi espressivo della c.d. chiara indicazione, cui alludeva l’art. 366 bis c.p.c. (si veda, fra tante, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007), mentre l’illustrazione del secondo motivo, deducente violazione di norme di diritto, non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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