Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4241 del 20/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4241 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA

sul ricorso 16065-2007 proposto da:
STREIBEL GABRIELE OTTILIE (STRGRL52D65Z112G), SPADARO
ALEXANDER (SPDLND781124A271D), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DEVOLI ANTONELLA giusta
procura per atto Notaio Stefano Sabatini in Ancona del
24/9/2012 rep. n. 55530;
– ricorrenti contro
RAS

RIUNIONE

ADRIATICA DI

SICURTA’-

S.P.A.

(05032630963), in persona dei legali rapp.ti dott.sse Rita
Millea e Anna Genovese, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato FARGIONE
VINCENZO MARIA, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;

Data pubblicazione: 20/02/2013

controricorrente nonchè contro
VERDENELLI MARCO, MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;

intimati

avverso la sentenza n. 1750/2006 del TRIBUNALE di
ANCONA, depositata il 19/12/2006, R.G.N. 152/2005;

udienza del 11/01/2013 dal Consigliere Dott. ENZO
VINCENTI;
uditi gli Avvocati FRANCESCO CORVASCE e ANTONELLA
DEVOLI per i ricorrenti e l’Avvocato VINCENZO MARIA
FARGIONE per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza resa pubblica il 19 dicembre 2006,
il Tribunale di Ancona respingeva l’appello proposto da
Gabriele Ottilie Streibel e Alexander Spadaro contro la
sentenza del Giudice di pace della medesima città, che
aveva rigettato la loro domanda riconvenzionale di
risarcimento dei danni patiti nel sinistro stradale
verificatosi, il 19 maggio 2002, tra l’autovettura di
proprietà della Streibel, condotta dallo Spadaro, e quella
di Marco Verdenelli, proprietario conducente, assicurata
presso la “RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà” S.p.A.,
ascrivendo l’esclusiva responsabilità del sinistro allo
Spadaro.

Il

Tribunale,

sulla scorta delle deposizioni

testimoniali e dei verbali dei pubblici ufficiali che
avevano proceduto all’accertamento dell’incidente, riteneva
che lo Spadaro fosse l’unico responsabile del sinistro
giacché, uscendo da un passo privato, si immetteva sulla
strada di pubblico transito senza dare la precedenza ai
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

veicoli ivi circolanti, come quello del Verdenelli, al
quale non poteva essere mosso alcun addebito, procedendo
esso a velocità moderata e in regola con il limite posto
sulla strada di percorrenza.
Il giudice di secondo grado escludeva, poi, che sul
giudizio rimesso alla sua cognizione potesse avere “alcuna

appellanti, la sentenza definitiva n. 645 del 2004, emessa
da altro giudice di pace sullo stesso sinistro, posto che
in quest’ultimo giudizio non era stata parte la RAS e che
diversi erano i rispettivi petita,

essendo l’oggetto della

sentenza appellata il risarcimento del danno materiale,
mentre oggetto della sentenza del 2004 era il danno da
lesioni fisiche.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono
Gabriele Ottilie Streibel e Alexander Spadaro sulla base di
tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste la “RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà”
S.p.A. con controricorso illustrato da memoria.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati Mario
Verdenelli e Milano Assicurazioni S.p.A.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con il primo mezzo è denunciata, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.
Ci si duole che il Tribunale non abbia attribuito al
giudicato costituito dalla sentenza n. 645 del 2004
efficacia diretta nei confronti delle parti che avevano
partecipato ad entrambi i giudizi
confronti del Verdenelli

e segnatamente nei

ed efficacia riflessa nei

confronti della compagnia assicuratrice rimasta estranea al
processo definito da detta sentenza, in quanto portatrice
di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione
giuridica interessata dal giudicato stesso.
3

efficacia”, tantameno quella “riflessa” dedotta dagli

2. – Con il secondo mezzo è prospettata, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. o
comunque mancata applicazione da parte del giudice di
merito dei principi fondamentali di diritto.
La sentenza n. 645 del 2004, passata in giudicato, che

conducenti nella causazione del sinistro, ai sensi
dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ., farebbe stato nei
confronti delle parti del giudizio nel quale è stata emessa
e cioè tra l’attore Marco Verdenelli ed i convenuti
Gabriele Ottilie Streibel, Alexander Spadaro e Milano
assicurazioni S.p.A.
La medesima anzidetta sentenza avrebbe altresì
efficacia riflessa nei confronti della RAS e cioè della
compagnia assicuratrice del Verdenelli, seppure estranea al
giudizio nel quale la decisione è stata pronunciata e ciò
per il principio di solidarietà tra il debito del
danneggiato assicurato e quello di indennizzo, operante
anche nel caso di concorrente responsabilità dei due
conducenti ai sensi del secondo comma dell’art. 2054 cod.
civ.. Né tale conseguenza potrebbe essere esclusa dalla
ritenuta diversità del petitum, posto rimane fermo
l’accertamento sulla responsabilità del sinistro, che il
giudice di appello non potrebbe riesaminare, anche perché
esso costituisce premessa necessaria ed imprescindibile per
giungere ad una sentenza di condanna, indipendentemente dal
petitum stesso.
3.

– Con il terzo mezzo è dedotta omessa,

insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della causa ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 5, cod. proc. civ., per mancato e/o erroneo esame della
documentazione prodotta e delle prove raccolte.

4

ha riconosciuto la responsabilità concorrente dei due

Ci si duole che il giudice di appello non abbia
neppure riconosciuto “efficacia indiretta” alla sentenza n.
645 del 2004, nel senso che la stessa avrebbe pur sempre
“l’efficacia di prova o di elemento di prova documentale in
ordine alla situazione giuridica che ha formato oggetto
dell’accertamento giudiziale”.

valutare l’anzidetta pronuncia, oltre agli ulteriori
elementi emersi nel giudizio di primo grado, sarebbe giunto
ad un diverso convincimento.
4.

– All’esito del ricorso sono articolati, in

congruente riferimento ai motivi dedotti, sei quesiti ex
art. 366-bis cod. proc. civ.
5.

– Il ricorso – i cui motivi possono essere

congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione è in parte fondato e va, quindi, accolto per quanto di
ragione.
5.1. – E’ fondato il primo motivo là dove si invoca
l’autorità di cosa giudicata della sentenza n. 645 del 2004
del Giudice di pace di Ancona rispetto alla posizione di
Marco Verdenelli, quanto alla responsabilità concorrente di
quest’ultimo nella causazione del sinistro, ai sensi
dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ..
Difatti, è la stessa sentenza impugnata in questa sede
ad evidenziare che tra il giudizio definito con la
anzidetta pronuncia (in cui il Verdenelli è stato ritenuto
corresponsabile ai sensi della predetta disposizione) ed il
giudizio ancora pendente ed oggetto del presente scrutinio
di legittimità sussiste coincidenza di parti (Verdenelli e
Streibel/Spadaro) e di

causa petendi

(quantomeno parziale,

in ragione della totale coincidenza del fatto storico della
dinamica dello scontro) e soltanto diversità di

petita,

posto che nel primo giudizio il Verdenelli aveva chiesto il
ristoro dei danni alla persona e nel secondo quelli
5

Ove il tribunale non avesse omesso del tutto di

materiali, là dove in quest’ultimo anche i convenuti hanno
proposto domanda riconvenzionale di danni conseguenti al
medesimo sinistro stradale.
Posto, dunque, che, a fronte della detta coincidenza
del fatto storico della dinamica di esso, la questione
della relativa responsabilità – risolta in via definitiva

Ancona in termini di corresponsabilità ai sensi dell’art.
2054, secondo comma, cod. civ. – si pone in guisa di
antecedente logico indefettibile ed essenziale della
liquidazione dei conseguenti danni, tale statuizione
contenuta nella sentenza divenuta cosa giudicata preclude,
nel presente pendente giudizio, il riesame del punto già
accertato e risolto tra le anzidette parti partecipanti ad
entrambi i giudizi

(vedi,

Cass., 7 ottobre 1997, n. 9744;

Cass., 12 dicembre 2003, n. 19046; Cass., 16 maggio 2006,
n. 11365).
5.2. – Non può invece trovare accoglimento il secondo
motivo là dove con esso si invoca il giudicato della
sentenza n. 645 del 2004 anche nei confronti della
Compagnia assicuratrice RAS, che non ha partecipato al
relativo giudizio.
E’

noto

che

la

preclusione

di

giudicato

sull’accertamento di una situazione giuridica, ovvero sulla
soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un
punto fondamentale comune ad entrambe le cause, si muove,
di norma, all’interno dell’ambito soggettivo segnato
dall’art. 2909 cod. civ. che circoscrive gli effetti del
giudicato stesso alle “parti, i loro eredi o aventi causa”.
Sicché, detta preclusione, come tale, nella sua dimensione
di principio, non potrebbe valere nei confronti della RAS,
che è soggetto terzo rispetto al Vérdenelli, Streibel e
Spadaro.

6

dalla sentenza n. 645 del 2004 del Giudice di Pace di

Tuttavia, i ricorrenti evocano, nei confronti di detto
terzo, l’efficacia riflessa del giudicato formatasi nel
giudizio promosso, ai sensi dell’art. 2054 cod. civ., dal
Verdenelli contro essi Streibel/Spadaro, richiamando il
principio secondo cui “la sentenza di condanna al
risarcimento del danno pronunciata nei confronti del

del suo assicuratore della responsabilità civile, per
quanto concerne la sussistenza dell’obbligo risarcitorio
del danneggiante, anche se l’assicuratore non abbia
partecipato al relativo giudizio, atteso che l’assicuratore
non è titolare di una posizione autonoma rispetto al
rapporto cui si riferisce la sentenza e non può
disconoscere l’accertamento in essa contenuto come
affermazione oggetto di verità, ma è titolare di una
situazione giuridica dipendente dalla situazione definita
con la prima sentenza”.
Si tratta, invero, di orientamento non isolato (da
ultimo, si veda Cass., 31 gennaio 2012, n. 1359; in
precedenza anche Cass., 12 maggio 2005, n. 10017; Cass., 16
ottobre 2001, n. 12612), sebbene occorra rilevare che – a
differenza di quanto è dato apprezzare in ipotesi tematica
analoga, sia pure in diversa fattispecie, affrontata e
risolta da Cass., sez. un., 12 marzo 2008, n. 6523 – di
esso non pare che sia stata apertamente saggiata la
resistenza anche alla luce delle garanzie costituzionali
sui diritti di azione e difesa in giudizio (art. 24 Cost.)
e del contraddittorio (art. 111 Cost.).
In ogni caso il principio anzidetto non può trovare
applicazione al caso di specie.
A tal riguardo, e nell’ottica segnata dall’indirizzo
giurisprudenziale al quale si richiamano i ricorrenti, va
premesso che, ove l’azione di cui all’art. 2054 c.c. sia
proposta separatamente da quella diretta, ai sensi
7

responsabile di un sinistro stradale fa stato nei confronti

dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabile
ratione temporis nella fattispecie), contro l’assicuratore,
quest’ultimo non è parte necessaria del processo. Pertanto,
il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore
non era parte non può essere ad esso esteso

sic

et

simpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti

controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel
rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore
medesimo si trovi in una situazione di giuridica
dipendenza. Situazione che la giurisprudenza di questa
Corte ha da tempo individuato nel vincolo di solidarietà,
ancorché atipico, che sussiste tra il debito
dell’assicurato

ex de/icto, di natura aquiliana, e quello

dell’assicuratore di natura indennitaria e derivante
lege

ex

(Cass., 9 aprile 2001, n. 5262; Cass., 3 giugno 2002,

n. 7993; Cass., 11 giugno 2008, n. 15462).
Perché ciò si possa verificare è richiesta,
dall’orientamento innanzi ricordato, una condanna del
danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da
intendersi, dunque, come una statuizione che non solo
investa la questione della responsabilità del predetto
quanto al fatto illecito, ma anche l’esistenza di un suo
debito nei confronti del danneggiato e cioè di una
obbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa (dunque,
comprensiva di tutti i suoi elementi e non già circoscritta
all’an della responsabilità).
In tale prospettiva si spiegherebbe la possibilità di
apprezzare la dipendenza giuridica della obbligazione di
indennizzo che grava sull’assicuratore rispetto a quella
risarcitoria da fatto illecito che fa capo al danneggiante
e, quindi, di consentire al danneggiato, nel giudizio
promosso con l’azione diretta ai sensi dell’art. 18 legge
n. 990 del 1969, di avvalersi del giudicato formatosi nel
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efficacia riflessa, nel senso di rendere non più

diverso giudizio, intentato ai sensi dell’art. 2054 cod.
civ., nel quale non era parte l’assicuratore, come
accertamento irretrattabile della responsabilità del
danneggiante e della sua misura (così Cass. n. 12612 del
2001, cit.). Difatti, come posto in luce dalla già
richiamata Cass., sez. un., n. 6523 del 2008, “è soltanto

giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato
nei confronti di soggetti eventualmente estranei al
relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è
riscontrabile, per opinione unanime anche della dottrina,
solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o
condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto
giuridico (condizionato, dipendente), sicché ogni qual
volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure
parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i
due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti
perché si determini detta efficacia riflessa”. Dunque, se
un collegamento di tal fatta possa riscontrarsi nella
fattispecie in esame, questo non può che ravvisarsi in
ragione del pregiudiziale accertamento del debito del
danneggiante nei confronti del danneggiato, che soltanto dà
luogo ad un rapporto giuridico che, in ipotesi, sarebbe in
grado di condizionare quello dell’assicuratore della
responsabilità civile obbligatoria con lo stesso
danneggiato (necessità dell’esistenza di un obbligo
risarcitorio che viene messa in rilievo anche da Cass.,
sez. un., 5 maggio 2006, n. 10311, al fine di individuare i
termini del rapporto che obbliga

ex lege

l’assicuratore

verso il danneggiato, rispetto al quale si richiede non
soltanto la sussistenza dell’obbligo assicurativo, ma
anche, per l’appunto, l’esistenza di un obbligo
risarcitorio).

9

il collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso

Sicché, come anticipato, il principio di diritto sopra
ricordato non può trovare applicazione nella fattispecie,
posto che nel giudizio definito con la sentenza n. 645 del
2004 non è stata accertata alcuna obbligazione risarcitoria
di Marco Verdenelli nei confronti Alexander Spadaro e
Gabriele Ottilie Streibel, non potendosi in tal modo

confronti dell’assicuratore del primo. Difatti, in detto
giudizio unico attore ai sensi dell’art. 2054 cod. civ. era
Marco Verdenelli e nessuna domanda (riconvenzionale) è
stata proposta da Alexander Spadaro e Gabriele Ottilie
Streibel nei suoi confronti; pertanto, non vi è stata come non poteva esservi – alcuna condanna del Vèrdenelli e,
dunque, nessun debito del medesimo è stato accertato e
dichiarato nei confronti di Spadaro/Streibel, là dove
invece costoro sono stati condannati a risarcire il
Verdenelli.
Dunque,

il

presupposto

accertamento

della

corresponsabilità dei conducenti nella verificazione
sinistro, ai sensi del secondo comma dell’art. 2054 cod.
civ., non può radicare alcuna obbligazione risarcitoria del
Verdenelli e, con essa, quella dipendente del suo
assicuratore, giacché detto accertamento ha avuto luogo e
si giustifica unicamente ai fini della diminuzione del
risarcimento dovuto dai convenuti nei confronti
dell’attore, il quale, nel giudizio definito con la
sentenza del 2004, ha assunto la veste soltanto di
danneggiato e non già quella di danneggiante.
5.3. – E’ invece fondato il terzo motivo là dove
censura la sentenza impugnata per aver omesso di
considerare la sentenza n. 645 del 2004, passata in
giudicato, anche solo quale “elemento di prova documentale
in ordine alla situazione giuridica che ha formato oggetto
dell’accertamento giudiziale”.
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apprezzare alcun effetto riflesso del giudicato nei

Difatti, ribadito il principio secondo cui la
preclusione di giudicato sull’accertamento di una
situazione giuridica, ovvero sulla soluzione di questioni
di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale
comune ad entrambe le cause, si muove di norma all’interno
dell’ambito soggettivo segnato dall’art. 2909 cod. civ.

occorre, però, rilevare – alla stregua della giurisprudenza
di questa Corte (ancora la citata Cass. n. 19492 del 2007;
si veda anche Cass., 17 marzo 2005, n. 5763) – che la
sentenza passata in giudicato può avere la efficacia
riflessa di prova o di elemento di prova documentale in
ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto
dell’accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può
essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando
al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale
scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in
relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli
atti di causa”.
Alla luce del richiamato principio è chiaramente
apprezzabile il vizio di omessa motivazione di cui è
affetta la sentenza del Tribunale di Ancona, giacché il
giudice del merito ha ritenuto di prescindere del tutto
dall’apporto probatorio che la sentenza del 2004 avrebbe,
in ipotesi, potuto fornire, adducendo che la stessa
pronuncia non poteva svolgere, nel giudizio dinanzi a sé,
alcun rilievo in considerazione del fatto che era stata
emessa non anche nei confronti della RAS e che aveva ad
oggetto un differente petitum, mancando, quindi, di
apprezzare del tutto la sua efficacia riflessa di prova o
di elemento di prova documentale.
6. – In ragione dell’accoglimento del ricorso nei
termini di cui in motivazione (primo e terzo motivo, con
rigetto del secondo), la sentenza impugnata va cassata e la
11

(tra le altre, Cass., 21 settembre 2007, n. 19492),

causa rinviata al Tribunale di Ancona in diversa
composizione il quale si dovrà attenere ai suenunciati
principi di diritto, riferiti all’efficacia del giudicato
sulla posizione di corresponsabilità del Verdenelli nella
causazione del sinistro (punto 5.1. che precede) e
all’efficacia di elemento di prova (tra gli altri elementi

in giudicato (punto 5.3. che precede).
Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche al
regolamento delle spese del presente giudizio di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
accoglie il primo ed il terzo motivo nei termini di cui
in motivazione e rigetta il secondo; cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa
al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per
il regolamento delle spese del presente giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Terza Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, in
data 11 gennaio 2013.

probatori), nei confronti della RAS, della sentenza passata

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