Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4240 del 21/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4240 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 5069-2016 proposto da:
MURALES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Cc

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERA
FERRARA;

– ricorrente
contro
COMOLI, FERRARI & C. S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 1/A,
presso lo studio dell’avvocato ALESSIA PANELLA, rappresentata e
difesa dall’avvocato FRANCESCO CAO;

– controricorrente – 9( i
avverso la sentenza n. 494/2015 della CORTE D’APPELLO di SASSARI,
depositata il 20/11/2015;

Data pubblicazione: 21/02/2018

i_

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 798/14 del 23 dicembre 2014 il Tribunale di

avverso il d.i. n. 381/12 (che revocò), con cui era stato ingiunto
all’opponente il pagamento, in favore di Comoli, Ferrari & C S.p.a.,
della somma di C 18.755,75, a titolo di corrispettivo per la fornitura di
materiale elettrico.
Avverso la sentenza di primo grado Comoli, Ferrari & C S.p.a.
propose appello cui resistette Murales S.r.l..
La Corte di appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari, con
sentenza pubblicata il 20 novembre 2015, in riforma della sentenza
impugnata, rigettò l’opposizione proposta avverso il già indicato d.i. e
condannò l’appellata alle spese del doppio grado del giudizio di
merito.
Avverso la sentenza della Corte di appello Murales S.r.l. ha
proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha
resistito Comoli, Ferrari & C S.p.a. con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata agli avvocati delle
parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Con l’unico motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione
degli articoli 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., laddove la Corte d’appello ha
ritenuto provat[i], in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l’esistenza e l’ammontare del credito sulla base delle fatture poste a

Ric. 2016 n. 05069 sez. M3 – ud. 20-07-2017
-2-

Tempio Pausania accolse l’opposizione proposta da Murales S.r.l.

base del decreto ingiuntivo opposto», la società ricorrente lamenta
che la Corte di merito abbia ritenuto che la storicità dei rapporti fosse
dimostrata dal documento di trasporto n. 28 del 22 agosto 2011 e
che l’ammontare del credito fosse dimostrato dalle fatture, così
violando – ad avviso della ricorrente – i principi dettati dal codice ed

probatorio nell’ambito del giudizio di opposizione a d.i..
Secondo la ricorrente il richiamato documento di trasporto non
avrebbe potuto «essere assunto quale mezzo di prova attestante la
fornitura di merce, né tanto meno … [la] tipologia della merce, né …
[il] credito», dimostrando esso solo l’esistenza di un rapporto tra le
parti mai messo in discussione. Inoltre, sostiene la ricorrente che la
fattura non potrebbe costituire prova in favore della parte che l’ha
emessa, sicché la Corte di merito, «riconoscendo esclusivamente
valore probatorio alle fatture prodotte in sede di decreto ingiuntivo»,
avrebbe violato le norme in materia di onere della prova.
3. Il motivo è inammissibile.
Va evidenziato che il motivo non si correla alla ratio decidendi,
laddove sia nella rubrica, sia nell’illustrazione del motivo che nel
quesito di diritto – peraltro non necessario, stante l’intervenuta
abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., e comunque non
applicabile nel caso all’esame ratione temporis

si sostiene che la

Corte di merito abbia ritenuto provati l’esistenza e l’ammontare del
credito dalle fatture poste a base del d.i. opposto.
Ed invero la Corte, sulla base di un accertamento ìn fatto, ha
fondaPfho il suo convincimento non sulle sole fatture, come lamentato
nel motivo all’esame, bensì tenendo conto anche delle ulteriori
risultanze istruttorie, espressamente indicate ed esaminate nella
sentenza impugnata.

Rie. 2016 n. 05069 sez. M3 – ud. 20-07-2017
-3-

elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di onere

Inoltre, la denuncia di violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art.
115 cod. proc. civ. non risulta veicolata secondo quanto più volte
indicato da questa Corte circa le modalità di denuncia della violazione
delle predette norme.
Questa Corte ha, infatti, più volte ribadito (v. da ultimo Cass.,

dell’art. 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la
regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè
attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era
onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate
sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la
violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il
giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove
dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la
prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la
violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la
regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o
contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove
non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori
dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione
del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti
non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo
stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare
nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte
dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune
piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma
dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle
prove” (v. anche Cass. 5/09/2006, n. 19064; Cass. 17/06/2013, n.
15107; Cass. 10/06/2016, n. 11892)

Ric. 2016 n. 05069 sez. M3 – ud. 20-07-2017
-4-

sez. un., 5/08/2016, n. 16598, in motivazione) che la violazione

Infine, va osservato che la ricorrente, in realtà, denuncia un vizio
relativo alla ricostruzione della quaestio facti ed alla valutazione delle
prove al di fuori dei limiti di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360
cod. proc. civ., nella vigente formulazione, applicabile

ratione

temporis, come individuati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
5.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da

dispositivo, seguono la soccombenza.
6.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per
compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-b’
dello stesso art. 13.

sentenze nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA